Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9279 del 20/05/2020
Cassazione civile sez. un., 20/05/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31152-2019 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUIDO FABBRETTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 85/2019 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 29/07/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, accertata la responsabilità disciplinare del Dott. G.F., presidente di sezione del Tribunale di Trieste, ha applicato la sanzione disciplinare della perdita dell’anzianità di mesi quattro ed ha disposto il trasferimento d’ufficio del magistrato presso il Tribunale di Venezia.
Avverso la sentenza disciplinare ha proposto ricorso alle Sezioni Unite il Dott. G. formulando due articolati motivi. Il Ministero della Giustizia e la Procura Generale sono rimasti intimati.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato al Ministero ed alla Procura Generale. Questa Corte, dato atto della regolarità della rinuncia e della sua notifica a controparte, dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
Non si deve provvedere alla liquidazione delle spese processuali non avendo le controparti svolto alcuna attività.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020