Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9279 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9279 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29915-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

UNION SDA-SOCIETA’ COOPERATIVA UNION DES SUCRERIES E
DISTILLERIES AGRICOLES;
– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 20/12/2006;

Data pubblicazione: 17/04/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

PREMESSO IN FATTO.
l. Con sentenza n. 54/13/06, depositata il 20.12.06, la
Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane di Bari avverso la decisione di primo grado con la quale era stato
accolto il ricorso proposto dalla Società Cooperativa
Union Des Sucreries et Distilleries Agricoles (in prosieguo Soc. UNION SDA) nei confronti dell’avviso di pagamento, relativo all’accisa sugli spiriti, emesso dall’ Ufficio a seguito dell’ammanco di merce venuto a determinarsi
per effetto di un furto, ad opera di ignoti, del contenuto di due delle nove autocisterne inviate dalla società
francese all’acquirente italiana.
2. La CTR – confermando la decisione di prime cure – riteneva, invero, in via pregiudiziale, tempestivo il ricorso della contribuente essendo il ritardo nella proposizione dell’impugnativa dovuto alla mancata indicazione
nell’atto impositivo, da parte dell’Amministrazione,
dell’autorità giurisdizionale competente per il ricorso
in sede giurisdizionale. Nel merito, la Commissione riteneva ammissibile lo sgravio da imposta, ai sensi
dell’art. 4, co. l, d.lgs. 504/95.
3. Per la cassazione della sentenza n. 54/13/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane affidato a quattro motivi. La contribuente non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO.
1. Sulla base degli atti del presente giudizio, la vicenda processuale, pervenuta all’esame di questa Corte, può
essere ricostruita come segue. La società UNION SDA gestisce, nella città francese di Origny Ste Benoite, un
deposito fiscale di alcole in regime di sospensione dei
diritti di accisa.
In data 9.12.99, la predetta società francese inviava, a
mezzo ferrovia, alla società italiana MVA s.r.1., ubicata
in Foggia, nove ferrocisterne, contenenti il quantitativo
di circa 640.000 litri anidri di alcole etilico. Tali
ferrocisterne, arrivate in Italia, venivano depositate
provvisoriamente presso lo scalo merci della stazione
ferroviaria di Foggia, dal quale – nei giorni dal 16, data di arrivo della merce, al 18.12.99 – venivano man mano
trasferite, a mezzo carrello stradale, presso il deposito
fiscale della MVA s.r.l. I lavori di trasferimento venivano sospesi la sera del sabato 18.12.99, quando restavano solo tre ferrocisterne da trasportare presso il deposito della MVA s.r.l. Senonchè, la notte tra il 19 ed il
20.12.99, veniva perpetrato da ignoti il furto del contenuto delle tre ferrocisterne residue, pari a circa 75.121
litri anidri di alcole. I relativi documenti di accompagnamento (DAA), specifici per la circolazione dell’alcole
in regime sospensivo, venivano, altresì, rinvenuti strappati dai Carabinieri.
1.1. L’Amministrazione provvedeva, pertanto, ad emettere
avviso di pagamento in data 28.9.00, notificato il 6.2.02
alla UNION SDA, nella sua qualità di garante dell’accisa
gravante sull’alcole oggetto di trasferimento.

t

a

Avverso l’atto impositivo proponeva ricorso gerarchico la
contribuente, dichiarato inammissibile dalla Direzione
Regionale per la Puglia e la Basilicata dell’Agenzia delle Dogane, con nota del 20.1.03.
1.2. Il ricorso giurisdizionale successivamente proposto
dalla società UNION SDA alla CTP di Bari, veniva accolto
dal giudice adito nel merito, disattesa l’eccezione pregiudiziale di tardività, proposta dall’Agenzia delle Dogane. L’appello dell’Amministrazione, avverso la decisione di prime cure, veniva, quindi, rigettato dalla CTR
della Puglia con la sentenza n. 54/13/06, gravata
dall’Agenzia delle Dogane con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2. Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19
e 21 d.lgs. n. 546/92, 7, 9 e 10 della 1. 212/00, 184
bis, 294, 326 c.p.c., 6 d.P.R. 1199/71, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.1. Osserva l’Agenzia delle Dogane che il ricorso alla
CTP avrebbe dovuto essere proposto dalla UNION SDA, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 d.lgs.
546/92, entro sessanta giorni dalla data di notifica
dell’avviso di pagamento, avvenuta il 6.2.02, laddove il
ricorso de quo sarebbe stato notificato dalla contribuente solo in data 5.5.03.
2.2. Né la CTR avrebbe potuto – come ha, invece, ritenuto
di poter fare – operare la rimessione in termini a favore
della UNION SDA, non essendo tale istituto applicabile al
processo tributario, poiché non previsto da alcuna norma
del d.lgs. n. 546/92. Di più l’istituto in parola, anche
nel processo civile, sarebbe riservato alle sole decadenze verificatesi nel giudizio di primo grado, ai sensi
dell’art. 184 bis c.p.c., senza alcuna possibilità di
estensione a “situazioni esterne”, quale l’impugnazionepLagi lb I t41)
non essendo consentito al giudice alcun intervento sul
decorso dei termini, se non nei casi tassativamente indicati dalla legge. Per il che, in difetto di disposizioni
derogatorie della perentorietà del termine di cui
all’art. 21 del d.lgs. 546/92, il giudice di appello non
avrebbe potuto operare una rimessione in termini non prevista dalla legge.
2.3. Neppure l’omessa indicazione dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale era possibile proporre il ricorso,
infine, potrebbe autorizzare la rimessione in termini
della UNION SDA, atteso che il disposto dell’art. 7 l.
212/00 si riferisce alla sola autorità amministrativa, e
non incide in alcun modo sulla proponibilità del ricorso
giurisdizionale.
2.4. Il motivo è infondato.
2.4.1. Ed invero, come questa Corte ha più volte affermato, l’istituto della rimessione in termini, previsto
dall’art. 184 bis c.p.c. (applicabile “ratione temporis”,
abrogato dall’art. 46 della l. n. 69/09 e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153, co. 2,
c.p.c.), trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del
giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai

2

-2

3

poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal
diritto di impugnazione (Cass. 17704/10, 98/2011); per
tale dovendo, peraltro, intendersi – nella cennata prospettiva di allargamento delle garanzie giustiziali – anche il diritto alla proposizione del ricorso avverso atti
tributari (Cass. 3277/12).
Per il che – contrariamente all’assunto dell’ Amministrazione ricorrente – l’istituto in parola si applica anche
al processo tributario, e pure in relazione a situazioni
esterne al suo svolgimento, quale l’impugnazione degli
atti impositivi.
2.4.2. Né potrebbe ritenersi irrilevante – ai fini di
escludere il riconoscimento del diritto della UNION SDA
alla rimessione in termini, per contro correttamente operato dal giudice di appello – la mancata indicazione,
nell’avviso di pagamento notificato alla contribuente,
dell’autorità competente per l’eventuale ricorso in sede
giurisdizionale, da individuarsi nella CTP di Bari.
L’omessa indicazione dell’autorità, anche di quella giurisdizionale, cui è possibile ricorrere, infatti, imposta
dall’art. 3 1. 241/90 (la 1. 212/00 non è, difatti, temporalmente applicabile alla fattispecie concreta), comporta la violazione, oltre che del principio di leale
collaborazione dell’ Amministrazione finanziaria con il
contribuente, anche del diritto di difesa del contribuente medesimo, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)
(Cass. 1823/10).
2.4.3. Per tali ragioni, pertanto, la censura in esame
deve essere rigettata.
3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 53 e 57 d.lgs. 546/92, in relazione all’art.’ 360 n.
3 c.p.c.
3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere inammissibile il motivo di appello dell’Amministrazione, incentrato sull’inapplicabilità dello sgravio preteso dalla
UNIONE SDA, ai sensi del co. 1 dell’art. 59 l. 342/00,
laddove, nel giudizio di primo grado, la difesa dell’ Ufficio si era incentrata esclusivamente sul tema della non
applicabilità dello sgravio in questione, in quanto, ai
sensi del co. 2 della medesima disposizione, tale beneficio si applica solo alle aziende italiane garanti
dell’accisa, e non anche a quelle estere.
3.2. La censura è fondata.
3.2.1. Il thema decidendum nei due gradi del giudizio
era, difatti, costituito dalla spettanza o meno, a seconda delle opposte prospettazioni delle parti, dello sgravio previsto dalla legge (art. 4 t. u. sulle accise, di
cui al d.lgs. n. 504/95) in caso di perdita o distruzione
dei prodotti che si trovino in regime di sospensione dei
diritti di accisa. Tale spettanza era stata esclusa
all’Amministrazione sulla considerazione che, in forza
del disposto del co. 2 dell’art. 59 della l. 342/00, che
ha modificato l’art. 4 d.lgs. 504/95, lo sgravio si applica esclusivamente alle sole aziende italiane garanti
dell’accisa, e non anche a quelle estere.

4

Tuttavia, come si evince dalla decisione di appello della
CTR della Lombardia, la sentenza di prime cure aveva riconosciuto alla UNION SDA il diritto al beneficio in parola, ai sensi dell’art. 59, co. l 1. 342/00, “essendo
risultato l’ammanco dell’alcole conseguenza di attività
delittuosa di terzi rimasti ignoti, come da decreto di
archiviazione depositato in data 11/2/04 dal GIP di Foggia”.
Ne discende che, la deduzione della non applicabilità di
siffatto beneficio, operata dalla p.a. in seconde cure
sotto il diverso, ed ulteriore, profilo della mancanza di
prove, da parte della contribuente, che la suddetta perdita o distruzione sia dovuta a caso fortuito o forza
maggiore, non costituisce ampliamento alcuno del tema del
contendere, che resta pur sempre quello della spettanza,
o meno, dello sgravio richiesto dalla società UNION SDA.
Per di più, siffatta ulteriore deduzione, nel giudizio di
appello, è stata necessitata dal fatto che la decisione
di primo grado si era fondata esclusivamente sul profilo
suindicato, obliterando del tutto la questione, che non è
stata più affrontata nel secondo grado del giudizio, né
riproposta in cassazione, della non spettanza di detto
beneficio alla società estera, che abbia curato
l’operazione di spedizione e/o di trasporto comunitario.
3.2.2 D’altra parte, va considerato al riguardo che, in
tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre
nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57, co 2, del
d.lgs. n. 546/92, riguarda le eccezioni in senso tecnico,
ossia lo strumento processuale con cui il contribuente,
in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere
un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità
dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni
già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta,
eccezioni in senso tecnico (cfr. Cass. 33338/11,
8316/12).
Non trattandosi, di conseguenza, nel caso di specie, di
eccezioni in senso proprio, la pretesa decadenza
dell’Amministrazione dal diritto di proporle in appello,
ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 546/92, non può, pertanto,
ritenersi sussistente.
4. Con il terzo e quarto motivo di ricorso – che per la
loro intima connessione, vanno esaminati congiuntamente l’Agenzia delle Dogane denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 504/95, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
4.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che il
giudice di appello abbia erroneamente – e con motivazione
del tutto incongrua – esteso l’ambito di applicazione del
disposto dell’art. 4, co. l del d.lgs. 504/95, dettato
con riferimento all’ipotesi di “dispersione” dei prodotti
che si trovano in regime sospensivo dell’accisa, al diverso caso della “sottrazione” di tali prodotti ad opera

5

di terzi. E ciò, ad onta della sostanziale differenza
sussistente tra le due ipotesi, che evidenzia la ratio
perseguita dal legislatore, ovverosia quella di sgravare
da accisa solo il prodotto che, per effetto della dispersione, non può più essere immesso nel mercato, laddove
quello sottratto da terzi ben può dare luogo ancora a
commercializzazione.
4.2. Per di più, ad avviso dell’Amministrazione, nel caso
concreto non potrebbe neppure escludersi la negligenza
della stessa UNION SDA, idonea ad escludere la forza maggiore o il caso fortuito, essendosi la contribuente totalmente disinteressata della custodia delle cisterne rimaste presso lo scalo ferroviario.
5. I motivi suesposti sono pienamente fondati.
5.1. Va osservato, infatti, che, in tema di accise,
l’art. 4, co l, del t. u. delle imposte sulla produzione
e sui consumi, di cui al d.lgs. n. 504/95, nel prevedere
che “in caso di perdita o distruzione di prodotti che si
trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono
dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la
perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso
fortuito o per forza maggiore”, si riferisce, con l’espressione “perdita” – come si evince dall’art. 22-ter,
co. 1, del d.l. n. 693/80, convertito nella 1. 22 dicembre 1980, n. 891, norma interpretativa delle previgenti
disposizioni raccolte nel predetto testo unico – alla
“dispersione” e non alla “sottrazione”, nella quale ultima vanno compresi tanto il furto che la rapina.
Nella successiva previsione dell’art. 22-ter, co. 1, del
succitato testo unico, introdotta dall’art. 59, co. 1
della 1. 342/00 – applicabile ai giudizi in corso alla
data della sua entrata in vigore, a sensi del co. 3 della
stessa disposizione (Cass.S.U. 28536/08), e pertanto anche al presente – secondo la quale “i fatti imputabili a
terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa
grave sono equiparati al caso fortuito o alla forza maggiore”, la “forza maggiore” normativamente rilevante ai
fini della concessione dell’abbuono d’imposta è, pertanto, solo quella che ha determinato “dispersione” e non
“sottrazione” del prodotto assoggettato ad imposta in regime sospensivo, ancorché la rapina – delitto attuato mediante l’uso di violenza o minaccia irresistibili – potrebbe, in astratto, atteggiarsi come un’ipotesi di forza
maggiore. Ed invero, va tenuto conto del fatto che esclusivamente con la dispersione o la distruzione viene impedita l’immissione del prodotto nel consumo, che sola giustifica l’esenzione da imposta, laddove la sottrazione
determina soltanto il venir meno della disponibilità del
prodotto stesso da parte del soggetto per effetto dello
spossessamento, ma non impedisce che esso, sebbene sottratto, entri ugualmente nel circuito commerciale.
La disciplina sopravvenuta, dettata dall’art. 59 della 1.
n. 342/00, dunque, se ha ampliato i profili soggettivi
delle esimenti in esame, ha lasciato però immutati i detti profili oggettivi, essendo ispirata alla medesima “ratio legis”, alla luce della quale nella ipotesi di sot-

t

trazione non viene impedito che il prodotto venga egualmente immesso nel mercato (cfr. Cass. 12428/07).
5.2. Ne discende che il soggetto obbligato, per poter ottenere l’abbuono dell’imposta, ai sensi dell’art. 4 del
d.lgs. n. 504/95, in riferimento alla perdita o alla distruzione di prodotti in sospensione d’imposta in conseguenza di un reato commesso da terzi, non può limitarsi,
anche nel testo modificato dall’art. 59 della l. n.
342/00, a dimostrare che l’evento è stato determinato da
un fatto umano ascrivibile a terzi, ma è tenuto a provare
di non aver concorso con dolo o di non aver cooperato con
colpa al suo verificarsi; ipotesi quest’ultima che si verifica quando, senza il comportamento gravemente colposo
dell’obbligato, il reato non si sarebbe verificato o si
sarebbe verificato in modo diverso. Ed, a tal fine, deve
ritenersi – di certo – insufficiente il fatto che sia
stato emesso, per la stessa vicenda oggetto del presente
giudizio, decreto di archiviazione dal Gip di Foggia, per
essere il reato stato commesso da ignoti, in presenza di
gravi negligenze nell’adempimento degli obblighi di vigilanza da parte del soggetto obbligato, che non ha dimostrato in giudizio di avere adottato una qualsiasi precauzione per impedire l’evento criminoso perpetrato da
terzi (cfr., Cass. 9787/10, relativa ad una vicenda identica a quella oggetto del presente giudizio).
5.3. D’altro canto, siffatte considerazioni, desunte dal
quadro normativo nazionale di riferimento suesposto, trovano una specifica conferma anche sul piano del diritto
comunitario, essendo le accise imposte armonizzate a livello europeo. Ed infatti, la Corte di Lussemburgo ha
avuto modo di precisare, in proposito, che la nozione di
“forza maggiore”, ai sensi dell’art. 14, n. l, prima frase, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992,
92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione,
alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti
ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio
22 dicembre 1994, 94/74/CE, riguarda circostanze estranee
al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, le
cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua. Il presupposto secondo cui le circostanze devono
essere estranee al depositario autorizzato non si limita,
pertanto, a circostanze a lui estranee in senso materiale
o fisico, ma concerne anche circostanze che risultano oggettivamente sfuggire al controllo del depositario medesimo, o situarsi al di fuori del suo ambito di responsabilità (C. Giust. CE, 18.12.07, C-314/06).
Con l’ovvia conseguenza che circostanze imputabili, invece, – come nel caso di specie – a grave condotta colposa
dello stesso depositario, non possono dare luogo ad esenzione dall’accisa.
5.4. Del resto, deve considerarsi, al riguardo, ancora
sul piano del diritto comunitario, che il rimborso o lo
sgravio delle imposte armonizzate, come i dazi all’ importazione o all’esportazione e le accise, che possono
essere concessi solo a determinate condizioni ed in casi
specificamente previsti, costituiscono un’eccezione ri-

-6

-

7

i?.SENTE DA REGISTRAZIONIt
AI SENSI DL
N. 13 I TAD. ALI,.
MATERIA TE.L3I.ITA11.1h

spetto al normale regime dei tributi summenzionati, con
la conseguenza che le disposizioni che prevedono il diritto al rimborso o allo sgravio devono essere sempre interpretate restrittivamente (cfr. Trib l ° grado CE,
12.2.04, T-282/01, punto 55, C. Giust. CE, 1.10.09, C552/08).
5.5. Per tutte le considerazioni che precedono, pertanto,
le censure suesposte devono essere accolte, poiché pienamente fondate.
6. L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di
ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito
di cui all’art. 384, co. l c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo delle società contribuente.
7. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico dell’intimata, nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di
merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e
rigetta il primo; cassa l’impugnata sentenza in relazione
ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna
l’intimata alle spese del presente giudizio, che liquida
in 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di
merito.
Così deciso in Roma, nella camera di con glio della Sezion Tributaria, il 26.2.13.

o

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA