Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9279 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 15/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 173 del ruolo generale dell’anno

proposto dal:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore pro

tempore, Q.A. rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del ricorso, dagli avvocati Cosseta Paolo (C.F.: (OMISSIS))

e Gianluca Perone (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente – resistente al ricorso incidentale condizionato –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Ministro pro tempore AGENZIA DEL DEMANIO (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore entrambi rappresentati e difesi

per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale condizionata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.

639/2014, depositata in data 9 maggio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di Consiglio del 15

marzo 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’amministratore del (OMISSIS), ha agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo accertarsi che il condominio non è tenuto al pagamento di alcun canone demaniale per la pretesa occupazione di un’area di mq 85 corrispondente all’alveo del torrente Riolo.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Brescia.

La Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata, su gravame del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio. Ricorre il condominio, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, che propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso incidentale condizionato pone una questione pregiudiziale di rito (la questione della competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche), decisa in modo sfavorevole agli enti controricorrenti sia in primo che in secondo grado, la cui eventuale fondatezza determinerebbe la rimessione della causa in primo grado, con conseguente assorbimento delle questioni di merito.

Peraltro, sulla base dei principi di diritto affermati da questa stessa Corte, e poichè sulla questione di competenza vi è una espressa decisione in primo e secondo grado, il suddetto ricorso incidentale condizionato va esaminato solo in caso di fondatezza del ricorso proposto in via principale, dato che in mancanza non diviene attuale l’interesse della parte controricorrente alla decisione della sua impugnazione incidentale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5456 del 06/03/2009, Rv. 606973 – 01; Sez. U, Sentenza n. 23318 del 04/11/2009, Rv. 609820 – 01; Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013, Rv. 625558 01; Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014, Rv. 633364 01; Sez. 1, Sentenza n. 4619 del 06/03/2015, Rv. 634674 01);

Dunque si impone in primo luogo (sia pure in via potenzialmente solo virtuale) l’esame del ricorso principale.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si chiede la “cassazione senza rinvio con decisione nel merito per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di distribuzione dell’onere della prova (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c.)”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si chiede la “cassazione con rinvio per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di distribuzione dell’onere della prova (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c.)”.

I due motivi presentano argomentazioni sostanzialmente analoghe e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La corte di appello non si è conformata all’ormai consolidato orientamento di questa Corte (affermatosi ormai da anni, dopo alcune precedenti oscillazioni, e che va senz’altro ribadito nella presente sede) in ordine alla distribuzione dell’onere della prova in caso di domanda di accertamento negativo, secondo il quale “in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr. in tal senso Cass., Sez. L, Sentenza n. 12108 del 18/05/2010, Rv. 613515 – 01, la quale ha preso espressamente posizione sulla questione – che aveva registrato incertezze interpretative in precedenza – affermando il principio secondo cui “l’onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma”, e si distribuisce quindi in base alla posizione sostanziale e non processuale delle parti, spettando in ogni caso a chi si ritiene titolare di un diritto che nasce da una determinata disposizione di legge provare la sussistenza dei relativi fatti costitutivi, anche laddove assuma posizione processuale di convenuto in un giudizio di accertamento negativo; dopo tale arresto, non vi sono state ulteriori oscillazioni, e l’indirizzo si è sostanzialmente consolidato: cfr. in senso conforme, ad es.: Cass., Sez. L, Sentenza n. 22862 del 10/11/2010, Rv. 614753 – 01; Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012, Rv. 624120 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26158 del 12/12/2014, Rv. 633786 – 01).

Nel caso di specie, dunque sarebbe spettato all’amministrazione, che si assume titolare del diritto alla corresponsione del canone demaniale per la pretesa occupazione di un’area di suolo pubblico da parte del condominio, dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, sebbene convenuta in azione di accertamento negativo.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia “Error in procedendo/Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140”.

Il ricorso incidentale è fondato.

Non è in discussione che la questione della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sia stata ritualmente e tempestivamente posta già nel giudizio di primo grado dall’amministrazione convenuta, che sia stata riproposta in sede di gravame e che sia stata espressamente disattesa da entrambi i giudici del merito.

Essa va quindi nuovamente presa in esame, in conseguenza della fondatezza del ricorso principale (sulla base di quanto osservato in precedenza, al paragrafo 1).

Orbene, in ipotesi di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine ai fini della competenza per materia – secondo un indirizzo che risale agli anni ‘60 del secolo scorso, e che in sostanza è sempre stato confermato da questa Corte, pur nelle variabili applicazioni pratiche che ne sono state fatte – sta nella necessità o meno di indagini tecniche al fine di stabilire se l’area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri (o sia rientrata in passato, se ciò assume rilievo ai fini dell’oggetto del giudizio) nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto inclusa nell’alveo del corso d’acqua pubblico. In tale ipotesi, la competenza del giudice specializzato sussiste anche se la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione. Solo laddove non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all’alveo del corso d’acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che riguardano la sua materiale inclusione nell’alveo del corso d’acqua pubblico, sussiste la competenza del giudice ordinario (cfr. in tal senso, ex plurimis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 23/05/1962, Rv. 251934 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 17/07/1969, Rv. 342281 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2627 del 10/12/1970, Rv. 349026 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 12574 del 18/12/1993, Rv. 484787 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9376 del 10/11/1994, Rv. 488498 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1291 del 20/02/1996, Rv. 495916 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3379 del 23/03/1995, Rv. 491352 – 01; Sez. U, Sentenza n. 9504 del 27/09/1997, Rv. 508332 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4504 del 05/05/1998, Rv. 515087 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3272 del 03/04/1999, Rv. 524938 – 01; Sez. U, Sentenza n. 361 del 30/06/1999, Rv. 528096 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 02/02/2000, Rv. 533388 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 11348 del 21/07/2003, Rv. 565320 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19987 del 21/09/2010, Rv. 614133 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20468 del 30/09/2010, Rv. 614134 – 01).

Nella specie, la corretta applicazione dei principi richiamati avrebbe dovuto condurre i giudici di merito ad affermare la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche a giudicare sulla domanda oggetto del presente giudizio, perchè per stabilire se l’area di 85 mq occupata dal condominio ricorrente ha natura demaniale, e quindi se è dovuto il relativo canone di occupazione, è certamente decisiva la sua pregressa inclusione o meno nell’alveo (o ex alveo) del torrente Riolo. Occorre in altri termini una specifica indagine tecnica per la esatta individuazione dei limiti di detto alveo, al fine di stabilire la natura di demanio idrico fluviale o meno dell’area occupata dal privato.

In accoglimento del ricorso incidentale condizionato, va quindi dichiarata la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (individuato sulla base dell’applicazione dei criteri di competenza territoriale) a giudicare della domanda proposta nel presente giudizio.

4. In accoglimento del ricorso incidentale, che assume carattere pregiudiziale, la sentenza impugnata è cassata, ed è dichiarata la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (territorialmente competente) a decidere in ordine alle domande proposte dal condominio attore.

Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, sia in considerazione della natura processuale della presente decisione, sia in considerazione delle incertezze interpretative sussistenti in relazione alle questioni di diritto trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo le ragioni richieste a tal fine dall’art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis).

Non sussistono invece i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in ordine alle domande proposte;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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