Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9278 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 19/04/2010), n.9278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – President – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5772-2009 proposto da:

F.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso l’avvocato VESCI GERARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ACUNTO FRANCO, giusta procura

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

NAPOLI, M.A.;

– intimati –

contro

C.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualita’ di

delegata dal Comune di Napoli all’esercizio delle funzioni tutelari

della minore M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 9, presso l’avvocato GIORGI MARIA PAOLA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott.

RENATO FERRARA di NAPOLI – Rep. n. 27025 del 2/10/2009, depositata in

Cancelleria l’8/1/2010;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FABRIZIO POGGI LONGOSTREVI, per

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARIA PAOLA GIORGI che ha

chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso e depositato

delibera di ammissione al gratuito patrocinio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che dall’unione di F.R. e di M.A. nacque a (OMISSIS), la figlia M.P.;

che il Tribunale per i minorenni di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2008, dichiaro’ lo stato di adottabilita’ della predetta minore;

che la Corte d’Appello di Napoli, sezione minorenni, a seguito di appello interposto dalla F., in contraddittorio con il tutore pubblico della minore e con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli – i quali chiesero la reiezione del gravame -, nonche’ con A. e M.F., quest’ultima zia paterna della minore – i quali chiesero, invece, l’accoglimento dell’appello -, con la sentenza n. 1/09 del 2 gennaio 2009, rigetto’ l’appello;

che, in particolare, i Giudici a quibus: a) quanto al motivo d’appello – con il quale la F. aveva lamentato che il Tribunale non aveva tenuto in alcuna considerazione le richieste di affidamento della minore avanzate da I.P., prozia materna, e da M.F., zia paterna -, hanno affermato che il Tribunale per i minorenni di Napoli, con l’ordinanza del 23 ottobre 2006, aveva motivatamente respinto ambedue dette richieste, osservando che “si trattava di soggetti che vuoi per indifferenza, vuoi perche’ fuori delle specifiche problematiche ed esigenze quotidiane della minore non hanno mantenuto alcun significativo rapporto con la piccola P.”, argomentando specificamente la reiezione delle stesse richieste con riferimento a ciascuna delle due parenti della minore; b) quanto ad eventuali mutamenti successivi di tali rapporti, hanno sottolineato: “Ne’ successivamente si sono verificati eventi che abbiano fatto perdere validita’ alle argomentazioni poste a base del precedente provvedimento di rigetto da parte del Tribunale per i minorenni”; c) quanto allo stato di abbandono della minore, hanno affermato: “Le condizioni igieniche e logistiche pessime in cui la minore e’ stata tenuta prima del suo allontanamento dalla famiglia di origine, i traumi subiti con l’assistere ad un tentativo di suicidio della nonna ed ai rapporti sessuali fra i genitori, rimanendo coinvolta in esperienze sessuali nell’ambito familiare, fino ad assumere lei stessa comportamenti erotizzati, con masturbazioni continue produttive di arrossamenti agli organi genitali, sono fatti gia’ approfonditamente esaminati da questa Corte nel decreto emesso il 5-9-2007 con argomentazioni che nell’atto di appello non sono state neppure esaminate”; d) sempre quanto alla attuale sussistenza dello stato di abbandono della minore, hanno ulteriormente precisato:

“Neppure sono stati contestati i fatti, analiticamente elencati in sentenza dal giudice di primo grado, dai quali e’ stata desunta la assenza di capacita’ genitoriali da parte di M.A. e F.R. nonche’ la loro inidoneita’ a curare la educazione della bambina, esposta, anzi, a grave pregiudizio per la sua normale evoluzione psico-fisica. Non e’ vero, infine, che l’allontanamento dalla madre abbia provocato riflessi negativi nella minore, la quale, invece, ancora oggi ricorda nitidamente lo stato alienato dei genitori in preda agli stupefacenti e, dopo una forte rielaborazione, chiede oggi, con insistenza, una mamma ed una famiglia (v. relaz.

datata 1-10-2008 della responsabile della Comunita’ Familiare della quale e’ ospite)”;

che avverso tale sentenza F.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che C.A., quale delegata dal Comune di Napoli all’esercizio delle funzioni tutelari della minore M.P., ha depositato procura speciale con sottoscrizione autenticata, con la quale ha conferito all’Avv. Maria Paola Giorgi l’incarico di rappresentarla e di difenderla nell’odierna udienza di discussione;

che tutte le altre parti, benche’ ritualmente intimate, non si sono costituite ne’ hanno svolto attivita’ difensiva.

Considerato, preliminarmente, che l’eccezione di intempestivita’ del ricorso per cassazione – sollevata nel corso dell’odierna udienza di discussione dal difensore del tutore della minore – e’ palesemente infondata, in quanto dagli atti risulta che la sentenza impugnata e’ stata notificata in data 26 gennaio 2009 e che il ricorso e’ stato notificato in data 25 febbraio 2009, quindi entro il termine di trenta giorni di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2, nel testo sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 16;

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al combinato disposto dell’art. 737 c.p.c. e della L. n. 184 del 1983, art. 12 – come modificato dalla L. n. 149 del 2001 -. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante odierna ricorrente – art. 360 c.p.c., n. 5 Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 1”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici dell’appello hanno omesso di pronunciare e/o di motivare sul motivo d’appello, con il quale era stato lamentato che il Tribunale per i minorenni non aveva deciso sull’istanza di affidamento proposta nell’ottobre 2007 da I.P., zia materna, argomentando unicamente sulla precedente istanza di affidamento proposta dalla I., senza considerare che – successivamente – non era stato fatto alcun accertamento sul nucleo familiare della stessa I. e sulla sua idoneita’ ad essere affidataria della nipote;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’odierna ricorrente; ed ove non sia da considerarsi tale, insufficiente motivazione sul medesimo punto – art. 360 c.p.c., n. 5”), la ricorrente critica la sentenza impugnata sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che i Giudici dell’appello non hanno considerato che le indagini e le informazioni sui genitori e sui parenti della minore si sono fermate alla relazione dei servizi sociali del settembre 2006, mentre la situazione si e’ andata positivamente evolvendo soprattutto per quanto riguarda la ricorrente, la quale e’ uscita dal tunnel della droga, abita una nuova casa insieme alla madre, I.T., e lavora;

che il ricorso non merita accoglimento;

che in particolare, quanto al primo motivo – a prescindere dalla considerazione che la prozia materna della minore, I. P., non ha contestato l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Napoli del 23 ottobre 2006, con la quale era stata motivatamente respinta la sua richiesta di affidamento della stessa minore, per la carenza di rapporti significativi tra la piccola P. e la I. -, non sussistono i vizi denunciati, in quanto i Giudici a quibus hanno specificamente preso in considerazione la posizione della I. e, con motivazione esauriente e priva di errori logico-giuridici, hanno ribadito l’assenza dei predetti rapporti significativi prozia-nipote e sottolineato inoltre che, successivamente all’emanazione di detto provvedimento dei Giudici di primo grado, non si sono verificati “eventi che abbiano fatto perdere validita’ alle argomentazioni poste a base del precedente provvedimento di rigetto da parte del Tribunale per i minorenni”, esplicitando con tale ultimo rilievo che la valutazione della posizione della stessa I. – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – e’ stata rapportata all’attualita’, cioe’ al momento della decisione dell’appello;

che, quanto al secondo motivo, i Giudici a quibus hanno specificamente e correttamente motivato in ordine alla attuale sussistenza dello stato di abbandono della minore, fondando infatti tale giudizio non soltanto su inequivocabili e gravissime circostanze passate (cfr., supra, Ritenuto, lett. c e d), ma anche su valutazioni desunte dalla relazione aggiornata (alla data del 1 ottobre 2008) della responsabile della Comunita’ familiare presso la quale la minore e’ collocata;

che infine, quanto alle altre censure – che si fondano sulla allegata positiva evoluzione della situazione psico-fisica della ricorrente in riferimento al suo stato di tossicodipendenza -, e’ sufficiente rilevare che le stesse involgono valutazioni di fatto inibite in sede di giudizio di legittimita’;

che, quanto alle spese del presente grado di giudizio, la natura della causa giustifica la loro compensazione per intero tra le parti costituite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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