Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9278 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21906/2015 proposto da:

S.S., S.M., S.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dott. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 3/6/2015, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S.S. e M., in proprio e nella qualità di genitori della minore S.T., per la condanna di P.M. e della Allianz s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio in occasione del quale ha perso la vita il congiunto degli attori St.Sv.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato il giudizio sulla colpa esclusiva della vittima nella causazione del sinistro in esame, in assenza di alcun profilo di responsabilità ascrivibile in capo alla P.;

che, avverso la sentenza d’appello, S.S. e M., in proprio e nella qualità di genitori della minore S.T., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

che la Allianz s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che P.M. non ha svolto difese in questa sede;

considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per inintelligibilità della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per essersi la corte territoriale limitata a un acritico e apodittico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e alle indagini svolte in sede penale in relazione alla valutazione del comportamento stradale dei protagonisti del sinistro, senza procedere ad alcuna ricognizione concreta dei profili di colposità ascrivibili alla condotta della P.;

che il motivo è infondato;

che, infatti, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come il sinistro in esame si fosse verificato esclusivamente a causa della repentina e improvvisa svolta a sinistra del minore rimasto vittima dello scontro, avendo quest’ultimo, in sella alla propria bicicletta, improvvisamente tagliato la strada alla convenuta, impossibilitata a impedire l’impatto con lo stesso, pur avendo adeguato la propria condotta di guida ai parametri di diligenza normativamente prescritti nella specie;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare i fatti storici consistiti: nella distanza fra i veicoli venuti a collisione (con la conseguente mancata verifica effettiva dell’anticipazione con la quale il ciclista avrebbe eseguito la manovra di svolta sinistra); nella liceità della stessa manovra di svolta sinistra (in ragione dell’interruzione della linea di mezzeria); nonchè nelle tracce di frenata impresse al suolo dal veicolo della convenuta (estese per la lunghezza di 18 metri);

che il motivo è inammissibile;

che, infatti, i fatti dedotti dai ricorrenti consistono in mere occorrenze o circostanze del fatto storico principale (integrato dalla dinamica del sinistro) che la corte territoriale ha valutato nel suo insieme, valorizzando gli aspetti ritenuti più significativi sul piano rappresentativo, implicitamente disattendendo le diverse o contrarie interpretazione di quanto valutato;

che, pertanto la censura critica del ricorrente non attiene propriamente alla censura dell’omesso esame di fatti decisivi, quanto a una diversa interpretazione o rilettura degli elementi di prova acquisiti al giudizio, come tale inammissibile in sede di legittimità;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per inintelligibilità della motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale escluso la sussistenza di alcun profilo di colpa in capo alla P. sulla base di un’argomentazione logicamente apodittica e non già in forza di concreti elementi di prova;

che il motivo è infondato;

che, infatti, la corte territoriale ha espressamente circostanziato l’argomentazione relativa all’impossibilità, per la convenuta, di impedire l’evento dannoso dedotto in giudizio, in considerazione della inevitabilità oggettiva dell’investimento del corpo del ciclista, essendosi quest’ultimo proiettato repentinamente e imprevedibilmente dinanzi al veicolo della P., che procedeva, nell’occasione, a velocità adeguata e coerente alle circostanze, senza che la questione della distanza di sicurezza valesse a rivestire alcun rilievo causale nella specie (con particolare riguardo al profilo della causalità della colpa), in considerazione del concreto comportamento della vittima, la cui eccezionalità risultò tale, secondo il giudizio di fatto reso dalla corte di merito, da determinare, di per sè solo, la verificazione dell’evento lesivo;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 140, 148 e 149 C.d.S., (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la corte territoriale erroneamente affermato: l’obbligo del ciclista di dare la precedenza al veicolo che la seguiva; la sufficienza, ai fini dell’esclusione della colpa della convenuta, del rispetto, da parte della stessa, di una velocità inferiore a quella massima consentita (del tutto trascurando il decisivo rilievo delle circostanze concrete); la limitata rilevanza del dovere di tenere le distanze di sicurezza alla sola prevenzione degli urti antero-posteriori (e non già agli urti laterali) tra veicoli, costituendo in ogni caso, la violazione di tale distanza, un comportamento colposo;

che, con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicazione della presunzione di colpa di cui all’art. 2054, richiamato, nonostante la mancata acquisizione della prova liberatoria in favore della P.;

che tanto il quarto quanto il quinto motivo sono infondati;

che, infatti, all’odierna controversia deve ritenersi applicabile il principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale la responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un pedone (o, come nella specie, di un ciclista), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente;

che questa situazione ricorre allorchè il pedone (o il ciclista) compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l’investimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1422 del 21/04/1976, Rv. 380131 – 01);

che, peraltro, pur dovendo ammettersi che, anche in tal caso, potrebbe sussistere la responsabilità del conducente ove lo stesso fosse incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro, nel caso di specie, il giudice a quo risulta aver espressamente escluso, sulla base della congiunta considerazione di tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio, l’avvenuta violazione, ad opera della P., di norme cautelari causalmente dettate allo scopo di impedire un qualsiasi evento del tipo di quello specificamente occorso nella vicenda in esame;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure avanzate dai ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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