Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9278 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 03/04/2019), n.9278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8760-2017 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO

SANTORI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3,

presso lo studio dell’avvocato PIACENTINO LAMESI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO POGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 540/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2017 R.G.N. 2608/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 540/2017, respingeva il reclamo proposto dalla RAI s.p.a. avverso la sentenza con cui era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato al dipendente V.A. ed era stato applicato il regime di tutela di cui all’art. 18 Stat. lav., comma 4.

2. Al V., costumista, era stato contestato di avere effettuato la falsificazione e alterazione di due fatture inerenti l’acquisto di stoffe per la confezione di abiti di scena.

3. La Corte territoriale, condividendo la soluzione interpretativa del primo giudice, riteneva che il fatto, per le sue concrete modalità e le connotazioni anche soggettive della condotta, rientrasse tra le ipotesi punibili, secondo la contrattazione collettiva, con sanzione conservativa.

4. Avverso tale sentenza la RAI proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il V. con controricorso.

5. In prossimità dell’udienza la difesa della RAI ha depositato atto di rinuncia, notificato alla controparte, con cui ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese in ragione della intervenuta transazione, allegata all’atto di rinuncia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In limine, va rilevato che è intervenuta la rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c..

2. La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio; non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n. 21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015). L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 4, che la condanna alle spese non è pronunciata in caso di accettazione delle altre parti; dunque, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

3. Rileva il Collegio che il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, allegato all’atto di rinuncia, ha regolato ogni aspetto della vicenda dedotta in giudizio, ivi compreso quello relativo alle spese processuali, nel senso della compensazione delle stesse.

4. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia ex artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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