Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9277 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9277 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 24206-2007 proposto da:
POMPOSIELLO
elettivamente

ANTONIO

PMPNTN31H12A230U),

(c.f.

domiciliato

in

ROMA,

VIA

C.

MONTEVERDI 16, presso l’avvocato RUGGIERI

Data pubblicazione: 24/04/2014

GIANFRANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
LOFRANCO ELENA, DE NICOLELLIS PAOLA, giusta procura
2014

a margine del ricorso;
– ricorrente –

588

contro

CASSA RURALE ED ARTIGIANA BANCA DI CREDITO

1

COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA, già CASSA RURALE ED
ARTIGIANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
BATTIPAGLIA E OLEVANO SUL TUSCIANO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso

dall’avvocato PETRONE DAIBERTO, giusta procura in
calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

203/2007 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/03/2014 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO
RUGGIERI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE
MATTEI, con delega, che ha chiesto il rigetto del

l’avvocato GAETA ALESSANDRO, rappresentata e difesa

ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso o in subordine
rigetto.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del
6 aprile 2007, in riforma parziale della decisione
di primo grado, ha condannato la Cassa Rurale ed

Battipaglia e di Olevano sul Tusciano soc. coop. a
r.l. al pagamento, in favore di Antonio Pomposiello,
della somma di e 20.052,91, al netto di quanto già
corrisposto al medesimo e con gli interessi legali
dalla domanda, a titolo di restituzione delle somme
depositate presso la banca e per la quale egli aveva
ottenuto il rilascio di due libretti di deposito a
risparmio.
Ha ritenuto la Corte del merito che fosse
pacifica l’esecuzione delle annotazioni sui due
libretti ad opera del direttore della filiale; che
l’apposizione della scritta

“12C,

seguita da una

sigla non attribuita ad alcuno, sul frontespizio dei
libretti non abbia l’efficacia probatoria delle
annotazioni prevista dall’art. 1835, comma secondo,
c.c., mentre la banca aveva anche disconosciuto la
sigla dell’apparente sottoscrittore, senza alcuna
istanza di verificazione; che, tuttavia, la banca
non aveva dedotto l’erroneità degli importi annotati
all’interno del libretto a titolo di interessi
r.g.24206/07

3

11 o” est.

Artigiana – Banca di credito cooperativo di

dovuti, onde dette annotazioni producevano gli
ordinari effetti probatori, indipendentemente dalla
pattuizione di un determinato tasso; che la banca
non aveva provato la mala fede del Pomposiello nel

filiale; che il mancato ricorso a strumenti
meccanici di calcolo restasse irrilevante e la banca
non poteva sottrarsi al pagamento di quanto annotato
nel libretto adducendo comportamenti illeciti dei
propri dipendenti, gravando comunque sulla stessa la
responsabilità ex art. 2049 c.c.
Sulla base di tali considerazioni, ha concluso
per la riforma della sentenza di primo grado solo
con riguardo all’applicazione del tasso degli
interessi nella misura del 12% annuo, rideterminando
quindi il dovuto in £ 60.650.000, da cui, detratto
quanto già versato (£ 21.822.146), residua un
credito di £ 38.826.854, pari ad C 20.052,91, oltre
agli interessi legali dalla domanda, sino al
soddisfo.
Avverso la sentenza propone ricorso Antonio
Pomposiello, sulla base di due motivi. Resiste con
controricorso la banca.
MOTIVI DELLA DECISIONE

r.g. 24206/07

4

11 consjFe4 est.

trattare direttamente con il direttore della

1. – Con il primo motivo, il ricorrente
censura la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 1835 c.c., per avere la sentenza impugnata
errato nel reputare dovuta la somma complessiva di £

invece che quella di £ 71.775.797 (£ 33.039.203 e £
38.736.594, rispettivamente per i due libretti),
derivante dall’effettiva applicazione degli
interessi convenzionali del 12% annuo, ed avendo la
corte d’appello reputato non applicabile il tasso
convenzionale, sebbene la sigla apposta sulla
copertina del libretto accanto a tale misura fosse
idonea a comportare la validità del patto relativo.
Invero, la c.t.u. aveva palesato come vi fosse
contraddizione tra le singole partite annotate ed il
saldo contabile, ammontante non all’importo ivi
indicato di £ 60.650.000, ma appunto a quello di £
71.775.797, così correttamente calcolato sulla base
degli interessi al tasso del 12%. Inoltre, il
ricorrente sostiene che gli interessi al predetto
tasso debbano essere calcolati sino all’effettivo
soddisfo, avvenuto da parte della banca il 10
novembre 2005.
Con il secondo motivo, lamenta il vizio di
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria
r.g.24206/07

5

Il cons

60.650.000, al netto di quanto già restituito,

sul fatto decisivo dell’applicabilità del tasso di
interessi pari al 12% annuo.
2. – I due motivi, da trattare congiuntamente
in quanto propongono entrambi la censura relativa

nella predetta misura, sono infondati.
2.1. – A norma dell’art. 1835, secondo comma,
c.c., le annotazioni sul libretto, firmate
dall’impiegato della banca che appare addetto al
servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e
depositante. La disposizione indica la funzione
primaria del libretto, che è quella di documentare
in origine il contratto di deposito, e, quindi,
singoli atti di esecuzione nello svolgimento del
rapporto, attribuendo un particolare valore alle
«annotazioni»
eseguite

sul medesimo riportate, allorché

dall’«implegato della banca che appare

addetto al servizio».
L’efficacia probatoria privilegiata è dunque
legata alla fattispecie normativa descritta: in
particolare, si richiede che le annotazioni siano
firmate da tale soggetto e la portata originale
della disposizione sta proprio nel riferimento
all’impiegato, il quale deve quindi essere, o anche
meramente apparire (e secondo taluno si tratterà
r.g.24206/07

6

Il cons r est

al mancato riconoscimento del tasso degli interessi

allora di rappresentanza tacita) addetto al servizio
di sportello, il quale solo allora vincola la banca
al quelle risultanze. La disciplina legale è cioè
correlata al dato di fatto della provenienza delle

usuali e normali riceve i depositi ingenerando nel
pubblico la legittima opinione che egli sia
investito del relativo necessario potere; onere di
provare la sussistenza delle condizioni ambientali
previste dalla norma è a carico del depositante.
Si è così affermato che il libretto bancario di
deposito a risparmio, pur non potendosi considerare
atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria
privilegiata sino a querela di falso di cui all’art.
2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime
delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché, ove
il documento presenti i requisiti formali minimi
richiesti, esso fa piena prova non solo delle
annotazioni, ma anche della provenienza del libretto
dalla banca al cui servizio appare addetto il
funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni
(Cass., sez. I, 16 aprile 1996, n. 3585; tale piena
efficacia probatoria tra banca e depositante delle
annotazioni sul libretto firmate dall’impiegato che
appare addetto al servizio è disciplina dettata a
r.g. 24206/07

7 11 cons r

annotazioni dall’impiegato che con le modalità

tutela dell’affidamento dei clienti per Cass., sez.
I, 16 dicembre 1991, n. 13547).
L’espressione «piena prova»,

contenuta anche in

altre disposizioni (cfr. es . art. 2700, 2702, 2712,

alle somme annotate sul libretto, la prova legale è
in sé raggiunta, reputando la legge idoneo un certo
fatto determinato al fine dell’assolvimento
dell’onere probatorio, in quanto il dato fenomenico
a quelle condizioni è in grado di prevalere sul dato
reale; questa peculiare efficacia si sovrappone, in
virtù del suo carattere di specialità, a quella
attribuita in via generale alla scrittura privata.
Ma la disciplina legale trova applicazione
unicamente sul presupposto che il documento presenti
i requisiti minimi che corrispondono alla
individuazione dello stesso in conformità al modello
tipico: si deve, invero, ritenere esistente la
suindicata rilevanza probatoria, in considerazione
delle ragioni giustificatrici della previsione di
essa, solo ove tali condizioni minime siano
rispettate.
2.2. – Nella specie, la sentenza impugnata ha
ritenuto che la sigla, apposta sulla copertina
esterna del libretto sotto la scritta «12%», non
r.g. 24206/07

8

Il cons.

2713, 2720, 2733 c.c.), indica che, con riguardo

potesse integrare né l’«annotazione» cui compete il
regime legale ora illustrato di cui all’art. 1835
c.c., né la pattuizione scritta degli interessi
ultralegali prevista dall’art. 1284 c.c.

avanzate. Se la corte d’appello ha correttamente
escluso che sia integrata la prova del patto scritto
della misura degli interessi convenzionali
ultralegali, la stessa, peraltro, si è comunque
attenuta alla valenza probatoria

ex art. 1835 c.c.

delle annotazioni riscontrate nelle pagine interne
dei due libretti, quantificando l’importo dovuto
nella somma risultante dal saldo di ciascuno dei due
libretti, e corrispondente proprio a quella sin dal
ricorso monitorio originario richiesta dal cliente.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12
luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle
prestazioni professionali eseguite nel vigore delle
previgenti tariffe (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese di lite in favore della
controricorrente, che liquida in C 2.700,00, oltre ad
r.g.24206/07

9

il cons. rd

Tale decisione non si presta alle censure

C 200,00 per esborsi ed agli accessori, come per
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7

marzo 2014.

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