Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9277 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 19/04/2010), n.9277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – President – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8927-2009 proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso l’avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAVALLUCCI EUGENIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE depositato

l’08/04/2008, n. 100155/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE CIRULLI IRELLI, per

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che dall’unione di M.L. e di C.P. nacque a (OMISSIS), G.C.;

che il Tribunale per i minorenni di Firenze, con decreto 22 novembre 2007, affido’ il figlio minore ad entrambi i genitori – residenti, rispettivamente, la madre a (OMISSIS) ed il padre a (OMISSIS) – con collocamento presso la madre, disciplino’ il diritto di visita del padre e stabili’ che quest’ultimo contribuisse al mantenimento del figlio con la somma mensile di Euro 500,00;

che avverso tale decreto propose reclamo il C., chiedendo – tra l’altro – che detto contributo mensile fosse ridotto ad Euro 250,00;

che la Corte d’Appello di Firenze – sezione per i minorenni, in contraddittorio con la M. – la quale chiese la conferma del decreto reclamato e l’acquisizione di documenti comprovanti i redditi del C. -, con decreto 8 aprile 2008, tra l’altro, ridusse ad Euro 350,00 mensili il predetto contributo mensile dovuto dal C.;

che, in particolare, la Corte di Firenze ha motivato detta riforma del provvedimento di carattere economico, osservando che “alla luce anche delle spese che il C. dovra’ affrontare per i suoi spostamenti, per raggiungere e stare con il figlio, in ragione della capacita’ reddituale comprovata dal reclamante, l’onere contributivo a carico del C. va fissato in Euro 350 mensili”;

che avverso tale decreto M.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura illustrati con memoria;

che C.P., benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva.

Considerato che, con l’unico motivo, la ricorrente critica il decreto impugnato, nella parte in cui ha ridotto il contributo mensile per il mantenimento del figlio minore alla somma mensile di Euro 350,00, sostenendo che tale capo di pronuncia, di riforma del decreto di primo grado, non e’ sorretto da alcuna motivazione, quella adottata essendo meramente apparente e priva di riferimenti alle acquisizioni probatorie ed alle argomentazioni difensive della stessa ricorrente, la quale aveva ripetutamente sottolineato che il C. risultava proprietario in (OMISSIS), unitamente a propri familiari, di due bar e di un annesso laboratorio di gelateria e di pasticceria con dieci dipendenti;

che, in via preliminare, va ribadita l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso il provvedimento della corte d’appello, sezione per i minorenni – quale quello di specie -, che abbia deciso il reclamo nel procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ., pronunciando contestualmente sull’esercizio del diritto di visita e sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati da parte del genitore non affidatario o non “collocatario”;

che infatti, secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 23032 e 23411 del 2009), condiviso dal Collegio, la L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, comma 2, (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) – secondo il quale “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio, nonche’ ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” -, dichiarando applicabili ai procedimenti di cui all’art. 311-bis cod. civ. le regole da tale legge introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio e, in tal modo, conferisce una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 311-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., avvicinandolo ai procedimenti in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose per ragioni di celerita’ e snellezza, con la conseguenza che, nel regime di cui alla L. n. 54 del 2006, sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis, relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare (v. anche, sia pure per i profili attinenti alla ripartizione della competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – di cui alla ordinanza di questa Corte n. 8362 del 2007 -, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2010, con la quale e’ stata dichiarata non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, “nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati”);

che, nel merito, il ricorso merita accoglimento;

che i Giudici a quibus hanno ridotto – da Euro 500,00 mensili, determinato nel giudizio di primo grado, ad Euro 350,00 mensili – il contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal padre naturale, “alla luce anche delle spese che il C. dovra’ affrontare per i suoi spostamenti (da (OMISSIS)), per raggiungere e stare con il figlio, in ragione della capacita’ reddituale comprovata dal reclamante”;

che tale motivazione e’ palesemente insufficiente, in quanto detta riduzione del contributo mensile e’ stata sostanzialmente operata con esclusivo riferimento ai maggiori oneri che il padre, esercitando il diritto di visita, deve sostenere per raggiungere, da (OMISSIS), il figlio residente con la madre a (OMISSIS), criterio che, di per se solo, non giustifica l’operata riduzione;

che, infatti, il successivo riferimento alla “capacita’ reddituale comprovata dal reclamante” risulta apodittico sia in se’ sia alla luce del principale profilo di censura formulato dalla ricorrente, la quale aveva ripetutamente sottolineato la circostanza – documentata, come incontestatamente afferma la ricorrente – che il C. risulta proprietario in (OMISSIS), unitamente a propri familiari, di due bar e di un annesso laboratorio di gelateria e di pasticceria con dieci dipendenti;

che in generale, ove il giudice ritenga necessario stabilire un assegno periodico a favore dei figli, ai fini della determinazione di tale assegno, vale – anche nei procedimenti di cui all’art. 317-bis, sempre in forza del rinvio operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, – la disciplina dettata dal novellato art. 155 c.c., comma 4, cioe’ sia il principio, secondo cui “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, sia gli specifici cinque criteri per realizzare tale principio di proporzionalita’ nel caso concreto: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;

che, dunque, appare evidente – rispetto a tale disciplina – l’assoluta insufficienza della motivazione posta a base del decreto impugnato – che, pertanto, tale decreto, nella parte in cui “fissa in Euro 350 mensili l’onere contributivo a carico di C.P.”, deve essere annullato, con conseguente rinvio della relativa causa alla Corte d’Appello di Firenze – sezione per i minorenni, la quale provvedere anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui “fissa in Euro 350 mensili l’onere contributivo a carico di C. P.”, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze – sezione per i minorenni in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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