Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9277 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20833-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio Legale LIOI-MIRENGHI-ORLANDO-VITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO FONZO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.I., A.F., A.E.,

B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA, 22 – ST.

VESCI, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO GUIDUCCI,

rappresentati e difesi dagli avvocati STEFANIA FILIPPONI, SILVIA

PALINI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 249/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con, sentenza resa in data 20/3/2013, il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda proposta da B.L., E., I. e A.F. per la condanna di M.A. e della Allianz s.p.a. (già Ras s.p.a.) al risarcimento dei danni da sinistro stradale;

che, con sentenza resa in data 23/4/2015, la Corte d’appello di Perugia ha disatteso l’appello proposto dal M. in relazione all’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulla domanda di condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nonchè in relazione all’errata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la radicale assenza di allegazioni argomentative e probatorie circa il danno sofferto dall’appellante, nonchè l’erronea determinazione della legge applicabile alla determinazione delle spese del giudizio, oltre al difetto di specificità dell’appello sul punto;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione M.A. sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che B.L., E., I. e A.F. resistono con controricorso;

che la Allianz s.p.a. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 96 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato la mancata allegazione del danno sofferto dall’originario convenuto a seguito della lite temeraria introdotta dalle controparti;

che il motivo è inammissibile;

che, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il M. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale degli atti di causa e del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti;

che, come appare manifesto, tali censure integrano una forma di argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892);

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e ingiusta liquidazione delle spese di lite, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’illegittima liquidazione delle spese di lite ad opera del giudice di primo grado;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, nella specie, la corte d’appello ha correttamente richiamato il parametro normativo utilizzabile nel caso in esame per la liquidazione del danno (D.M. n. 140 del 2012) sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purchè, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicchè non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (cfr. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016, Rv. 638855 – 01);

che, nella specie, la liquidazione in esame è avvenuta in occasione della pronuncia della sentenza di primo grado emessa dopo l’entrata in vigore dei nuovi parametri tariffari;

che in modo parimenti correttamente il giudice a quo ha evidenziato il difetto di specificità dell’appello sul punto, là dove il M. ha del tutto trascurato di indicare la diversa e corretta entità della liquidazione rivendicata, rispetto a quella disposta dal primo giudice, essendosi il ricorrente limitato, ancora in questa sede, a richiamare astrattamente i valori minimi e medi di parametri tariffari relativi a una fonte normativa non applicabile;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e ingiusta liquidazione delle spese di lite, per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’appellante rimborso delle spese di lite anche in favore della Allianz s.p.a., nonostante quest’ultima avesse concluso per il totale accoglimento dell’appello del M.;

che il motivo è infondato, dovendo nella specie trovare applicazione il principio di diritto in forza del quale, là dove l’impugnazione nel merito debba essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, a uno dei convenuti in primo grado (nella specie, il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016, Rv. 639447 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 2270 del 02/02/2006, Rv. 587866 – 01);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure avanzate dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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