Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9277 del 07/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 07/04/2021), n.9277
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7086-2019 proposto da:
D.F., e O.R. rappresentati e difesi dagli
avv.ti Paolo Mazzoni, Danilo Pezzi, Alessandro Di Giovanni ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
Via Nicolò Tartaglia,5;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in Trento, via Manzoni,16
presso lo studio dell’avv. Alfredo Ferrari che lo rappresenta e lo
difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 197/2018
pubblicata il 26.07.2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il presente contenzioso nasceva con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale i sig.ri D. e O. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento il sig. M.S. chiedendo al giudice di accertare e dichiarare che ad essi ricorrenti spetta un’indennità per la costituzione di servitù coattiva e per l’effetto condannare parte ricorrente al pagamento della stessa, chiedendo altresì al giudice di pronunciarsi sulla quantificazione dell’indennità dovuta ex art. 1053 c.c.;
– il tribunale accoglieva le richieste degli attori e condannava il convenuto al rimborso a favore degli attori delle spese processuali;
– con atto di citazione in appello il sig. M.S. impugnava l’ordinanza del Tribunale di Trento al fine di ottenerne la riforma chiedendo alla Corte di Appello di Trento di rideterminare l’indennità spettante ai sig.ri D. e O. ex art. 1053 c.c. e di compensare le spese del primo grado di giudizio;
– la corte d’appello, disattesa ogni altra domanda, istanza, deduzione e eccezione in parziale riforma dell’ordinanza di primo grado del Tribunale di Trento disponeva la compensazione delle spese di primo grado in luogo della precedente statuizione di condanna dell’appellante M.S., convenuto contumace nel giudizio di determinazione dell’indennità promosso nei suoi confronti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di costituzione di servitù di passaggio coattiva;
– la cassazione di detta sentenza viene chiesta sulla scorta di ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso il sig. M.S..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo e unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli arttt.91 e 92 c.p.c. in punto di spese processuali;
– preliminarmente il Collegio preso atto della mancata comunicazione dell’avviso di udienza alla controparte;
– ritenuto di dover assicurare il contraddittorio, dispone rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo. Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021