Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9277 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 03/04/2019), n.9277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15507-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.B., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

AMORESANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 42/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/03/2015, R.G.N. 2183/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 42/2015, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza con la quale era stato dichiarato il diritto di C.B. e P.R. ad ottenere il pagamento dall’I.N.P.S. della somma di Euro 73.613,60 ciascuno, a titolo di controvalore delle c.d. concessioni di viaggio per il periodo 1.1.1999-31.1.2011;

tali concessioni costituivano un benefit per i viaggi in treno, goduto nel corso del lavoro presso le Ferrovie dello Stato, che i predetti ricorrenti rivendicavano dover essere loro attribuito anche dopo il trasferimento, attraverso procedura di mobilità regolata dalla L. n. 554 del 1988, presso l’ente previdenziale;

la Corte territoriale prendeva atto che tra le parti era intercorsa sentenza passata in giudicato di accertamento e condanna generica dell’I.N.P.S. al pagamento del menzionato controvalore;

quindi, per quanto qui ancora interessa, riteneva che fosse infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, essendo appunto la pretesa fondata ormai su sentenza passata in giudicato e trovando perciò applicazione l’art. 2953 c.c.; negava poi che la questione sull’assorbimento nei successivi aumenti di retribuzione degli importi rivendicati potesse avere corso, in quanto essa avrebbe dovuto, secondo la regola del c.d. dedotto e deducibile, essere proposta nell’ambito del processo da cui era scaturita la condanna generica;

avverso tale sentenza l’1.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso dei lavoratori.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo l’1.N.P.S. afferma la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia su un motivo di appello;

il motivo è fondato, risultando puntualmente riportata nel ricorso per cassazione la critica, contenuta nell’atto di gravame, in merito alla necessità di determinare il controvalore oggetto di causa non sulla base dei prontuari FS, ma a partire da taluni decreti ministeriali ivi richiamati e non essendovi stata, nella sentenza impugnata, alcuna risposta in proposito;

con il secondo motivo l’I.N.P.S. afferma la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 2948 e 2953 c.c. e art. 278 c.p.c., sostenendo che la sentenza di condanna generica non sarebbe idonea a trasformare in decennale, per effetto del giudicato, il termine quinquennale di prescrizione dei crediti lavorativi azionati;

il motivo è infondato, dovendosi richiamare la costante giurisprudenza della S.C., secondo cui “la sentenza di condanna generica passata in giudicato – attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all’obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata – determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l’assoggettamento dell’azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all’art. 2953 c.c.” (Cass. 7 ottobre 2005, n. 19636; Cass. 28 marzo 2000, n. 3727);

il terzo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.contestando la pronuncia di appello nella parte in cui essa aveva ritenuto preclusa la questione relativa all’assorbibilità delle differenze retributive rivendicate, per effetto del giudicato di cui alla condanna generica intervenuta tra le parti;

a dire dell’I.N.P.S. la tematica dell’assorbimento del controvalore atterrebbe al quantum e non all’an della pretesa e quindi, riguardando la pregressa pretesa solo l’an debeatur, andrebbe da sè l’insussistenza di preclusione da giudicato;

l’inquadramento della questione da risolvere, ovverosia il riguardare l’assorbibilità l’an o il quantum del diritto azionato, con le diverse conseguenze rispetto al giudicato già maturato inter partes attraverso la sentenza di condanna generica è corretta, ma il motivo è infondato;

è vero infatti che, se la questione riguardasse esclusivamente il quantum, essa non sarebbe pregiudicata dalla pronuncia generica sull’an già intervenuta;

tuttavia si deve ritenere che l’assorbibilità non costituisca profilo afferente alla quantificazione, ma una qualità del credito, come tale suscettibile di essere dedotta nel processo relativo all’accertamento del diritto e conseguentemente suscettibile altresì di restare preclusa ove sollecitata o decisa, come fatto impeditivo-modificativo del diritto azionato, nella causa da cui scaturisca la corrispondente pronuncia di condanna generica;

la riprova ultima di ciò sta nel fatto che, nel caso estremo in cui l’ammontare della retribuzione di riferimento, ivi compreso l’emolumento aggiuntivo rivendicato, risultasse ab origine superiore o pari alla retribuzione assicurata presso l’ente ad quem, non può esservi dubbio che già in sede di accertamento sull’an anche la domanda di condanna generica dovrebbe essere rigettata e ciò per insussistenza del diritto alla differenza retributiva e non per questioni riguardanti la mera quantificazione della pretesa;

in definitiva va accolto solo il primo motivo, con rigetto del secondo e del terzo, e la sentenza impugnata va cassata affinchè si provveda a pronunciare sulla questione relativa alle modalità di calcolo del controvalore dei benefit goduti presso il datore di lavoro a quo e che deve essere corrisposto anche dal datore ad quem.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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