Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9276 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/04/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 21/04/2011), n.9276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7026/2010 proposto da:

M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE XXI APRILE 12, presso lo studio dell’avvocato PIZZINO

Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MOCERINO PIER GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, T.M., Z.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1343/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’1/04/09, depositata il 29/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Pizzino Alessandro, difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti, depositati osserva:

Con sentenza pubblicata il 29 agosto 2009, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello proposto da M.B. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato la domanda proposta dalla stessa M. nei confronti di T.M., Z.E. e la SAI Assicurazioni per essere risarcita dei danni conseguenti ad un incidente stradale: tanto in primo che in secondo grado veniva riconosciuta l’esclusiva responsabilità del sinistro a carico della M..

Propone ricorso per cassazione M.B. con due motivi: con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., ritenuto che sulla base degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria non fosse stata superata la presunzione di colpa prevista dall’art. 2054 c.c., tenuto cento della deposizione dei testi, del rapporto dei carabinieri e della segnaletica presente sui luogo del sinistro. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le censure svolte si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi di piova acquisiti nel corso del giudizio di merito senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso risulta quindi manifestamente infondato”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione.

Specie considerato, quanto alle considerazioni svolte nella memoria di parte ricorrente, che:

– il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisimi adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (ad esempio, Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984) si che la motivazione della sentenza impugnata non può considerarsi contraddittoria solo perchè il giudice a quo ha tratto dalle risultanze obiettive di causa (scontro frontale dei veicoli, con conseguente somma delle rispettive velocità, per cui anche in caso di velocità modesta i danni ai veicoli possono essere piuttosto ingenti) la mancanza di prova sulle circostanze invocate da una delle parti in lite, a prescindere dal puntuale (o meno) adempimento da parte di questa del relativo onere della prova;

– in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra:

comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. 18 aprile 2008, n. 9243; Cass. 5 giugno 2007, n. 13085; Cass. 8 settembre 2006, n. 19301; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009) e nella specie, parte ricorrente lungi dall’indicare vizi della motivazione rilevanti sotto il ricordato profilo si limita – in buona sostanza – del tutto inammissibilmente a sollecitare una nuova valutazione delle circostanze già tenute presenti, dai giudici a quo e, quindi, un precluso giudizio di merito di terzo grado.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine allo spese di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto in questo alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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