Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9276 del 20/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 20/05/2020), n.9276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 22555-2018 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, STATO ITALIANO, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO FIORILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 407/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE
CRISTIANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, ritenuto che la questione, posta dall’unico motivo di ricorso, concernente l’applicabilità, ai fini dell’interruzione della prescrizione, della scissione tra momento di affidamento dell’atto notificando e momento di ricezione di esso, nel caso di atto interruttivo giudiziale insuscettibile di fungibilità con atti stragiudiziali (ove il diritto non possa farsi, valere se non con un atto processuale), è stata risolta in modo non uniforme dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015 Rv. 637603 – 01; Cass. n. 4034 del 15/02/2017 Rv. 642840 – 01; Cass. n. 19143 del 01/08/2017 Rv. 644990 – 01; Cass. n. 00461 del 10 gennaio 2019, non massimata);
ritenuto, pertanto, necessario rimettere la causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020