Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9276 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 19/04/2010), n.9276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – President – –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consiglie – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8364-2005 proposto da:

M.P. (c.f. (OMISSIS)), A.F.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUCULLO 3, presso l’avvocato ADRAGNA NICOLA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COLBERTALDO ANNA FIORELLA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.E. (c.f. (OMISSIS)), AN.AC. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDRO 52,

presso l’avvocato RICCIO ENZO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIOIA ANTONIO, SPEDALE SALVATORE, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 424/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato NICOLA ADRAGNA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. ed An.Ac., con atto di citazione del 2 maggio 1994, esposero che:

con contratto del 5 aprile del 1993 M.P. e A. F., soci insieme con altri della societa’ Gruppo 4 International, premesso che la societa’ era gravata da debiti verso terzi per l’importo di L. 300 milioni e verso il M. per l’importo di L. 800 milioni, si erano obbligati nei loro confronti a rilevare o comunque ad estinguere le partecipazioni di terzi nella societa’ ed a ricostituire il capitale sociale sino a L. 400 milioni da suddividere in parti uguali tra tutti i contraenti, impegnandosi a cedere loro il 50% dei diritti d’opzione relativi al futuro aumento di capitale. In quella stessa sede essi attori avevano percio’ versato alla societa’ L. 40 milioni a garanzia ed in acconto dell’aumento di capitale.

Il 14 aprile successivo, preso atto della maggiore esposizione debitoria della societa’ in L. 500 milioni verso i terzi ed in L. 800 milioni verso il M., la precedente scrittura era stata annullata e sostituita con nuovo patto con cui si era convenuto che il M. e l’ A. restavano obbligati alla ricostituzione del capitale sociale con riserva al C. ed all’ An. non piu’ del 50% ma del 51% della partecipazione sociale. Nel contempo avevano percio’ provveduto al versamento della somma di L. 59 milioni a titolo di garanzia ed acconto dell’obbligazione assunta.

L’11 ottobre dello stesso anno l’accertata esistenza di un’esposizione debitoria della societa’ ben maggiore aveva reso necessaria la stipula di un nuovo contratto, con cui si era disposto l’annullamento delle precedenti scritture e si era stabilito che:

M. ed A., rilevate le partecipazioni di terzi nella societa’, la ponessero in liquidazione al fine di vendere il magazzino ed i prodotti finiti ad una nuova costituenda societa’, nella quale essi attori avrebbero partecipato al 52%. In forza dei precedenti accordi avevano percio’ versato nel complesso la somma di L. 394 milioni.

Il 6 dicembre successivo M. e A. avevano comunicato loro che l’accordo del precedente 11 ottobre rappresentava a loro avviso mera bozza di contratto di cui non intendevano accettare il contenuto, ne’ intendevano adempiere alle precedenti scritture.

Per l’effetto, chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Palermo sequestro conservativo ante causam sul patrimonio di M. ed A., i predetti attori chiesero in sede di merito la risoluzione del contratto 11 ottobre 1993 per inadempimento dei convenuti e la loro condanna al risarcimento dei danni, quanto meno nell’importo delle somme versate in misura non inferiore a L. 421 milioni.

I convenuti, ritualmente costituiti. chiesero in riconvenzionale la condanna degli attori al risarcimento dei danni in L. 1.200 milioni, deducendo che la societa’ era stata gestita da tal C. F., che si era reso responsabile insieme con C. E. e l’ An. di cattiva gestione, e ne chiesero pertanto la chiamata in causa, che venne disposta con ordinanza del 27-28 ottobre 1998.

Il predetto si costitui’ chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale adito, con sentenza 925/2000, qualifico’ il negozio stipulato in data 11 ottobre 1993 contratto preliminare di societa’, e rilevatane d’ufficio la nullita’ per difetto della forma prescritta ad substantiam, respinse la domanda in quanto doveva essere rivolta nei confronti della societa’ Gruppo 4, e revoco’ nel contempo la misura cautelare. Rigetto’ altresi’ la domanda riconvenzionale.

La decisione, gravata da contrapposti appelli innanzi alla Corte d’appello di Palermo e’ stata riformata con la sentenza ora impugnata n. 424 depositata il 19 aprile 2004 che ha disposto l’accoglimento della domanda principale ed ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni patiti dai predetti in Euro 598,935,07.

Avverso tale decisione M.P. e A.F. hanno proposto il presente ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi resistiti dagli intimati An.Ac. e C.E..

I ricorrenti hanno altresi’ depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti si dolgono dell’errata applicazione dell’art. 1421 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. e, deducendo correlato vizio d’insufficiente motivazione, esprimono dissenso dal principio applicato dalla Corte territoriale, che assumono di ben conoscere, secondo cui il Giudice puo’ dichiarare la nullita’ di un atto anche d’ufficio, nel solo caso in cui la validita’ dello stesso rappresenti elemento costitutivo della domanda, incorrendo in ultrapetizione se la domanda di nullita’ sia stata avanzata per un motivo diverso. Deducono a smentita che la domanda di risoluzione implica la verifica sulla validita’ del contratto controverso, in quanto viene in considerazione l’applicazione di una sanzione di ordine pubblico, che impone la verifica, quanto meno incidentale, del vizio di nullita’ al fine di rigettare la domanda.

Col secondo motivo deducono violazione degli artt. 25 e 26 preleggi, dell’art. 7 comma 2 della Convenzione di Roma 19.6.80 ratificata con L. 18 dicembre 1984, n. 975, degli artt. 2505 e 2509 c.c. nella formulazione ante L. n. 218 del 1985, degli artt. 2475 e 1351 c.c. della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 14 e vizio di motivazione. In una prima chiave, assumono a sostegno che, poiche’ le norme delle preleggi in rubrica, prevedono che le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune – art. 25 -, e che la forma degli atti tra vivi e’ regolata dalla legge del luogo in cui l’atto e’ compiuto o da quella che regola la sostanza dell’atto ovvero dalla legge nazionale dei contraenti se e’ comune, la Corte di merito non avrebbe rilevato che il preliminare aveva ad oggetto costituzione di una societa’ a r.l., cui si applicherebbero le norme di diritto sostanziale interno in virtu’ di quanto previsto dalla Convenzione di Roma in data 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ratificata con L. 18 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 1 aprile 1991 (oggi regol. 593/2008), che all’art. 7 prevede che la convenzione non puo’ impedire l’applicazione della legge del giudice che disciplina il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto. E poiche’ secondo la legge italiana, legge del giudice adito, il contratto preliminare diretto alla costituzione di s.r.l. prevede l’atto pubblico a pena di nullita’, tale e’ la forma che lo doveva assistere.

La Corte di Palermo ha affermato che la legislazione tunisina consente che una societa’ di capitali possa essere costituita anche per scrittura privata, senza indicare le relative norme ne’ riferire le fonti della sua conoscenza della citata legislazione. E’ pacifico che nei giudizi introdotti prima della L. n. 218 del 1995 era onere della parte interessata, – nella specie rimasto irrisolto, indicare la norma straniera regolatrice del caso controverso, ed allegare la conseguente produzione documentale. In ogni caso, se e’ vero che l’accertamento della legge straniera rientra nei compiti del giudice, era comunque necessario che la Corte di merito indicasse le fonti, cui ha invece fatto solo apodittico riferimento. I controricorrenti replicano deducendo infondatezza del motivo e richiamano la produzione documentale allegata agli atti, da cui era emerso che il contratto 11.10.1993 prevedeva alla clausola 3 la costituzione di nuova societa’ in (OMISSIS) che, in base allo statuto, sarebbe stata costituita secondo la legislazione ivi vigente. Cio’ avrebbe escluso l’applicazione della legge interna a norma tanto dell’art. 26 disp. gen. nel testo previgente, che della L. n. 218 del 1995 che ebbe ad abrogarlo.

Il secondo motivo non merita accoglimento.

Per quel che rileva, il giudice d’appello ha annullato la declaratoria di nullita’ del contratto controverso perche’ resa dal primo giudice d’ufficio, in violazione del disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c., e l’ha ritenuta nel contempo comunque infondata. Il contratto controverso, concluso in data 11 ottobre 1993, che il Tribunale aveva qualificato contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione in Italia di societa’ di capitali avente sede in Tunisi applicando per l’effetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2509 c.c. e L. n. 218 del 1995, art. 72 la legge interna che impone l’atto pubblico, in realta’ prevedeva la costituzione in Tunisia di societa’ avente sede a (OMISSIS).

Le norme e modalita’ contenute e previste nello statuto allegato B del contratto richiamavano infatti le norme vigenti in (OMISSIS) che, come da produzione degli appellanti che questi ultimi in questa sede riferiscono senza smentita essere rappresentata dalla L. 2 agosto 1987, n. 87-51, dal codice di commercio e leggi complementari, prescriveva la forma scritta ma non gia’ l’atto pubblico in materia di costituzione dell’ente, requisito sicuramente ravvisabile nel preliminare controverso.

Tale decisione appare immune dal vizio denunciato. Nel merito, la Corte territoriale ha affermato che la societa’ doveva essere costituita in Tunisia e con sede in Tunisia sulla scorta di una verifica condotta in punto di fatto, non raggiunta da impugnazione, e dunque ormai consacrata in senso inoppugnabile. In questa cornice di fatto, il nodo controverso impone di stabilire se la societa’ cosi’ prevista sia o meno da considerare in Italia alla stregua di una societa’ di capitali, e quali siano le conseguenze giuridiche sulla problematica affrontata. I ricorrenti, come si e’ riferito, invocano la Convenzione di Roma del 19 luglio 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che e’ stata ratificata in Italia con L. n. 975 del 1984 ed e’ entrata in vigore il 1 aprile 1991 ((Ndr:

testo originale non comprensibile). Essa avente, a mente dell’art. 2, carattere tendenzialmente universale, intervenendo sull’art. 25 disp. gen., comma 1, si e’ posta come la normativa di conflitto per la materia contrattuale ivi regolata, in relazione alla quale ha realizzato un sistema uniforme e generale di diritto internazionale privato, creando un criterio di sussidiarieta’ tra legge prescelta dalle parti, anche se non espressa purche’ deducibile con tranquillante univocita’, e, in mancanza, legge del luogo in cui il contratto ha il collegamento piu’ stretto. Nel suo ambito d’applicazione rientrava, avuto riguardo alle fattispecie consolidatesi in epoca precedente alla data dell’entrata in vigore della L. n. 218 del 1995 che ha abrogato l’art. 25, ogni questione che avesse ad oggetto le obbligazioni nascenti da contratto. Ebbene, benche’ la norma citata avesse previsto l’applicazione della legge regolatrice del contratto all’intera vicenda contrattuale, dunque alla sua formazione, interpretazione ed esecuzione, restavano nondimeno escluse dal suo ambito applicativo, in base alla disposizioni dell’art. 17 preleggi, le questioni afferenti la capacita’ delle parti, e quelle relative alla forma degli atti in base all’art. 26 che, recependo l’art. 9 della Convenzione, prescriveva tre diversi criteri di collegamento, rappresentati dalla legge del luogo nel quale l’atto e’ compiuto, ovvero da quella che ne regola la sostanza, o infine da quella nazionale dei contraenti se comune. L’esegesi di quest’ultima norma consacrata nell’indirizzo di questa Corte – Cass. n. 1101 del 1999 -, “atteso che la forma non va intesa solo come mezzo d’esternazione della volonta’ delle parti ma come il complesso delle circostanze che accompagnano la manifestazione stessa incidendo sulla validita’ dell’atto”, ha attribuito, in caso di concorso tra i tre diversi criteri, alternativi fra di loro, prevalenza a quello piu’ favorevole alla validita’ dell’atto stesso. Il corollario, in un caso, qual e’ quello di specie, in cui unitamente agli altri concorre il criterio riferito alla legge del luogo in cui l’atto deve essere stipulato che, in contrasto con la legge interna, ne preserva la validita’, il giudicante e’ percio’ tenuto a darvi correttamente preminenza, dunque a privilegiarlo.

La questione controversa, in verita’ neppure sollevata dalla parte interessata ma rilevata in via officiosa dal primo giudice, e’ stata risolta dalla Corte territoriale in questa prospettiva, dunque correttamente benche’ sia sfuggito al giudicante che l’art. 25 di cui si discute non si applica al contratto di societa’, dunque non opera nel caso in esame, in quanto la Convenzione di Roma, recepita per l’intero nel testo della Legge di ratifica n. 975 del 1984, prevede all’art. 1, lett. e) che le disposizioni ivi previste non si applicano al diritto delle societa’, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacita’ giuridica. In subiecta materia, la regolamentazione dei momenti ivi indicati della vita degli enti resta affidata alla disciplina interna dello Stato in cui ciascuno di detti eventi si verifica. E del resto benche’ non trovi applicazione perche’ entrato in vigore in epoca successiva ai fatti di causa ed alla stessa introduzione del presente giudizio incardinatosi nell’anno 1994, il disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25 che ha abrogato l’art. 25 summenzionato al comma 2, lett. c) individua lo statuto applicabile alla societa’ nella legge dello Stato in cui si perfeziona il procedimento di costituzione.

E’ pertanto corretta la conclusione secondo cui una societa’ che dovra’ essere costituita in Tunisia, e che non abbia in Italia ne’ la sede dell’amministrazione ne’ il proprio oggetto principale, e’ regolamentata secondo il proprio ordinamento d’origine in base alle leggi ivi vigenti. E dal momento che, come si e’ riferito, la costituzione della nuova societa’ concordata dalle parti del presente giudizio doveva aver luogo in Tunisia, ed avere ad oggetto ente avente ivi la propria sede sociale, la legge regolatrice sia del contratto sociale definitivo, sia ovviamente del preliminare che ne condivideva la forma, era rappresentata dalla legge del menzionato Stato. In ordine ai restanti profili di censura va rilevato che il giudice d’appello ha scrutinato il requisito formale, escludendo la necessita’ della consacrazione dell’atto in forma pubblica e reputando invece sufficiente la mera scrittura privata, traendo la conoscenza di tale prescrizione dalle fonti rappresentate dagli atti allegati dalle parti appellanti, di cui il presente controricorso espone specifica indicazione individuandoli nel code de commerce adottato in (OMISSIS), adeguatamente trascritto e tradotto nelle parti che interessano. Siffatto passaggio motivazionale, come si e’ gia’ rilevato, non e’ stato criticato dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad un generico richiamo al dovere del giudicante di dar conto delle informazioni raccolte, ma non hanno affatto smentito che detto organo abbia effettivamente fondato il suo convincimento sulle avverse indicate produzioni documentali.

Le censure esposte non sono pertanto idonee a scalfire la decisione adottata sul punto dalla Corte territoriale. Resta assorbita l’indagine sul primo motivo, la cui eventuale fondatezza non potrebbe incidere sulla decisione stessa, destinata a rimanere ferma sulla base della ratio decidendi cui e’ stato correlato il secondo motivo.

Col terzo motivo, con riferimento all’art. 112 c.p.c. e artt. 1362, 1363, 1419, 1453 e 1454 c.c. i ricorrenti lamentano esame atomistico della vicenda, limitato al solo loro inadempimento alle obbligazioni discendenti dalla scrittura privata in discussione, che trascura i comportamenti tenuti complessivamente da tutte le parti, antecedenti e successivi. Deducono inoltre omessa motivazione in ordine alla reiezione delle prove orali, la cui ammissione essi chiesero in entrambi i gradi di merito. Assumono infine che la Corte territoriale ha posto addebito a loro carico in ordine all’omessa costituzione della nuova societa’, trascurando i comportamenti degli altri due obbligati, rimasti inadempienti all’impegno assunto. Richiamano a sostegno il contenuto della scrittura 13.10.93, il cui contenuto trascrivono per inferirne che le reciproche obbligazioni ruotavano intorno alla messa in liquidazione della societa’ Gruppo Quattro, asserendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’erogazione della somma di L. 421.000.000 da parte di C. ed An. costituisse la controprestazione degli obblighi assunti, laddove si trattava invece di somme versate in favore della menzionata societa’, dunque di un terzo soggetto.

Col quarto motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. e denunciano l’impugnata sentenza laddove ha affermato che la gestione di C.F. era estranea ai rapporti tra le parti in causa, e che la denunciata mala gestio di detto soggetto non potesse essere invocata perche’ sarebbe stata fonte della sua responsabilita’. L’immotivato diniego d’ammissione delle prove e’ percio’ contrario al diritto tanto piu’ che il predetto C. F. aveva ammesso in causa d’aver riferito i risultati della sua gestione allo studio Giganti, dunque al fratello E..

I resistenti replicano deducendo l’infondatezza di entrambi i motivi.

Le censure, esaminabili congiuntamente attesa la loro logica connessione, sono inammissibili.

La decisione impugnata sostiene che la scrittura controversa, formalmente valida, prevedeva in sostanza triplice obbligazione a carico dei convenuti:

a.- di porre in liquidazione la societa’ Gruppo 4 e trasferire l’azienda alla costituenda societa’;

b.- di rilevare e trasferire le quote di partecipazione degli altri soci;

c- di costituire con gli attori la nuova societa’.

In relazione alla prima obbligazione ed al primo impegno assunto con la seconda obbligazione, che postulavano pur sempre una delibera societaria, in assenza del necessario apporto degli altri soci, parti essenziali del contratto, il contratto non poteva ritenersi validamente concluso.

L’inadempimento, riferito agli ulteriori impegni, era pacifico, e del resto conclamato attraverso la comunicazione a mezzo lettera 6 dicembre 1993 della volonta’ espressa da M. ed A. di non dar seguito al precedente accordo dell’11 ottobre.

II tessuto motivazionale che sostiene tale approdo e’ esposto con puntualita’ e logicita’ e rende conto pertanto esaustivamente dell’apprezzamento del complesso delle circostanze esaminate, della scelta operata dal giudicante, secondo il suo insindacabile giudizio, fra le fonti del suo convincimento, della sintesi che ne ha tratto. I ricorrenti rivisitano questo percorso argomentativo propugnando la loro tesi difensiva attraverso la rilettura delle risultanze probatorie gia’ apprezzate dall’organo giudicante, e ne sollecitano rivisitazione a questa Corte benche’ lo scrutinio ammesso in questa sede sia limitato al mero riscontro della esauriente esposizione delle ragioni che sorreggono la ratio decidendi, che, come si e’ rilevato, e’ sicuramente riscontrabile.

Il quinto motivo, attraverso denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 1277, 1223, 1224, 1226 e 2056 c.c. muove critica alla decisione impugnata laddove, asseritamente pronunciando ultra patita, ha trattato l’obbligazione alla stregua di debito di valore, applicando la rivalutazione sulla somma liquidata, in misura peraltro errata in quanto non aderente al coefficiente ISTAT, e calcolando gli interessi compensativi al tasso medio del 5% senza considerarne la funzione legale.

Il motivo e’ fondato nei sensi di seguito esposti. La decisione impugnata ha correttamente ricondotto l’obbligazione de qua al paradigma del debito di valore (cfr. per tutte Cass. n. 1335/2009), ed ha quindi applicato coefficiente di rivalutazione delle somme liquidate pari a 2,2 in base agli indici ISTAT, determinando nella somma di Euro 466.980,33 il danno spettante agli attori che nell’importo originario ammontava a L. 421 milioni. Tale ultimo passaggio e’ viziato da difetto di motivazione in quanto l’applicazione di quel determinato coefficiente, che si assume genericamente esser stato ricavato dagli indici ISTAT, necessitava di essere esplicitato attraverso la precisa indicazione dei passaggi e dei calcoli che hanno portato alla sua individuazione. Tale lacuna motivazionale impedisce pertanto la verifica circa la correttezza del procedimento logico seguito e quindi merita censura (cfr. Cass. nn. 10019/1997, 10834/2005).

In ordine ai restanti profili di critica si deve osservare che il giudice del merito si e’ uniformato all’indirizzo di questa Corte (Cass., n. 9648/96; Cass., n. 9415/97)) secondo cui, in tema di responsabilita’ contrattuale da inadempimento, per effetto della liquidazione il debito di valore si converte in debito di valuta, il cui importo si somma a quello della obbligazione rimasta inadempiuta ed, al pari di quest’ultimo, e’ produttivo di interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della domanda giudiziale ovvero dalla liquidazione. Il tasso annuale di tali accessori e’ stata determinato dalla Corte palermitana in via equitativa e non e’ pertanto sindacabile. Tutto cio’ premesso, il motivo esaminato deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ivi esposte con rinvio degli atti alla Corte alla Corte territoriale che dovra’ provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte:

riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo e respinge gli altri motivi.

Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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