Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9276 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18214-2015 proposto da:

D.T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ UNIPOLSAI ASS.NI SPA, in persona del suo procuratore Dott.

P.U.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 9,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VITALE, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

D.C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 238/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto da D.T.P.

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in

composizione monocratica depositata in data 7 gennaio 2015, per

quanto di ragione e con particolare riguardo alle censure proposte

quale violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), in

relazione al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, artt. 228 e 115

c.p.c.;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 9/1/2012, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato improponibile la domanda proposta da D.T.P. nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice dello stesso attore per i danni derivanti dalla circolazione stradale) – con contraddittorio esteso, per ordine del giudice, anche nei confronti di D.C.M. (indicato quale responsabile esclusivo del sinistro stradale dedotto in giudizio) diretta alla condanna della compagnia convenuta al risarcimento del danno subito dall’attore a seguito del ridetto sinistro;

che, sull’appello del D.T., il Tribunale di Roma, pur ritenendo proponibile la domanda originariamente avanzata dall’attore, ne ha rilevato l’infondatezza, in assenza di elementi probatori di riscontro;

che, in particolare, il tribunale ha evidenziato come, non essendo il D.C. passivamente legittimato a contraddire alla domanda proposta dall’attore in via diretta nei confronti del proprio assicuratore (ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private, comma 6), l’interrogatorio formale reso in primo grado dallo stesso D.C. doveva ritenersi del tutto irrilevante;

che, avverso la sentenza d’appello, D.T.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.) resiste con controricorso;

che D.C.M. non ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo, in accoglimento del ricorso, per la cassazione della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente escluso la legittimazione passiva del D.C. rispetto all’azione promossa dal danneggiato;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonchè per violazione degli artt. 228 e 115 c.p.c. (in relazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto totalmente irrilevante l’interrogatorio formale reso dal danneggiante nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo trascurando la considerazione di un elemento di prova ritualmente acquisito al giudizio ai fini della decisione;

che il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del primo;

che, infatti, a prescindere dalla natura necessaria o facoltativa del litisconsorzio disposto nei confronti del danneggiante, assume carattere decisiva la circostanza che il D.C. fu in ogni caso chiamato a partecipare al processo al fine di estendere nei relativi confronti l’efficacia dell’accertamento sulle modalità di verificazione del sinistro;

che, conseguentemente, in detta qualità di parte, il D.C. ha ritualmente reso l’interrogatorio formale a lui deferito;

che le eventuali dichiarazioni confessorie rese in tale sede dal D.C., pur non vincolando la compagnia assicuratrice litisconsorte, avrebbero dovuto ritenersi liberamente valutabili dal giudice e, dunque, necessariamente esaminabili quali elemento di prova acquisito al giudizio;

che, pertanto, l’affermazione del giudice d’appello – secondo cui, non essendo il D.C. legittimato a contraddire alla domanda proposta del danneggiato, le relative dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dovevano considerarsi totalmente irrilevanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) – costituisce violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (assorbito il primo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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