Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9276 del 07/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9276 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 18-2014 proposto da:
MINISTERO DRIJ,’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
VERZOLINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI,

Data pubblicazione: 07/05/2015

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla
comparsa di costituzione;
– resistente –

avverso il decreto n. 1176/2013 della CORTE D’APPRI LO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Gino Giuliano (delega avvocato Rienzi) difensore del
resistente che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 00018 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

PERUGIA dell’11/02/2013, depositato il 21/06/2013;

FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso contro Verzolini Marco i Che non
ha svolto difese con rituale controricorso costituendosi alla pubblica udienza, avverso il
decreto della Corte di appello di Perugia che lo ha condannato al pagament) di erro 13666
in relazione alla eccessiva durata di un procedimento individuata in anni quanordici e mesi

per i successivi.
Il ricorso d.enun2ia violazione della legge 89/2001 e dell’art. 2056 cc.
Ciò premesso si osserva:.
Questa Corte si è già occupata della durata ragionevole del processo nelle varie
situazioni esaminate (Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi) e del
risarcimento . dei danni ‘(Cass.: 29.7.2013 n: 18239),, precisando che in siniaàoni particolari
una valutazione complessiva può costituire ragione di scost2anento dai parametri di
liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CR) (J purcl-A la
determinazione dell’indennizzo resti con questi compatibile (.Casse 21.1.2014 n. 1195 e
Cass. 23.7.2013 n. 17883 che in materia pensionistica ha confermato la decisione di
riconoscere un indennizzo di euro 500 l’anno), che non è indennizzabile la violazione che
non raggiunga una soglia minima di gravità (Cass.12.6.2013 n.14777).
E’ stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri orientativamente indicati
dalla CEDU. e recepiti

da questa Corte ( Cass. 13.1,2008 n. 1.4, Cass.1.3.2007 4. 045 et:

plurimis) in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto ( Cass. n.
‘ 1293712012).
Ciò premesso il ricorso va accolto col riconoscimento di curo 500 per enno e decisione
nel merito posto che la sentenza impugnata richiama ma non applica la giurisprudenza sul
valore indicativo dei parametri di riferimento in particolare nei processi amministrativi
(Cass.n.20617/2014).

cinque richiamando il criterio della liquidazione di euro 750 per i primi tre ami ed CIPC , 1000

Recenti decisioni di questa Suprema Corte ( Cass. 5914/2012, Cass, IL. 858712012,
Cass.n. 12937/2012) hanno fatto riferimento alla somma di euro 500 per anno nei
procedimenti amministrativi caratterizzati da richieste seriali di importo contenuto con
possibilità di valorizzare in senso riduttivo P inerzia della parte nella tardiva presentazione
dell’istanza di prelievo ( Cass. n. :327112011) ma, come lamentato, dal Ministero il decreto

Vanno compensate le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito riduce la condanna nella misura di
euro 7210, confermando la statuizione sulle spese della fase di merito e compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2014.

impugnato, pur citando Cass. 5914/2012, ha poi applicato parametri più alti.

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