Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9276 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 07/04/2021), n.9276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 667-2019 proposto da:

DE’ LONGHI APPLIANCES SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MASSIMO BETTIOL, NEVIO BIASI;

– ricorrente –

contro

ERRESSE SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2608/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Erresse s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato – con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di 210.510.915 in favore della Ariete s.p.a. a titolo di residuo prezzo della cessione di un credito che la società creditrice vantava nei confronti della Mastrogirolamo s.r.l. – deducendo che il prezzo della cessione non era esigibile per non essere previsto nè un termine nè predeterminate le modalità di pagamento; eccepiva, altresì, l’inadempimento della opposta che improvvisamente aveva interrotto le forniture promesse, chiedendo la condanna della Ariete ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti o in subordine la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto indebitamente percepito.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza di Ariete s.p.a., il giudice adito espletata istruttoria, con sentenza n. 1163/2009, in accoglimento dell’opposizione, annullava il decreto opposto, con condanna della società opposta alla restituzione della somma di Euro 130.802,65, respinte le domande riconvenzionali della opponente.

In virtù di appello interposto dalla società Ariete, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza della originaria opponente, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 2608/2017, in parziale accoglimento del gravame principale, respinto quello incidentale, accertato un credito di Euro 102.090,99 in capo alla Ariete s.p.a. e dato atto dell’avvenuto pagamento da parte della Erresse s.r.l., in forza della provvisoria esecutorietà dell’originario decreto ingiuntivo della somma di Euro 103.802,65, condannava la Ariete alla restituzione in favore della Erresse della differenza percepita in più, oltre ad interessi, con condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che non poteva ritenersi avvenuta la estinzione dell’obbligazione di pagamento del prezzo di cessione attraverso modalità alternative al meccanismo della compensazione, ossia con le forniture pattuite, in quanto erano state interrotte nell’anno 1999, e pertanto dal prezzo della cessione pattuito in L. 249.000.00, pari ad Euro 128.597,77, andava sottratta la sola somma già percepita a seguito della compensazione avvenuta nel corso dei rapporti commerciali intrattenuti fra le parti, importo che veniva individuato dal c.t.u. in 51.324.283, pari ad Euro 26.506,78, per cui il credito che residuava era di Euro 102.090,99, ma avendo nella pendenza del giudizio l’appellata corrisposto Euro 130.802,62, la Ariete andava condannata alla restituzione in favore della Erresse della differenza percepita. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze la Dè Longhi Appliances s.r.l., incorporante la Ariete s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

La Erresse s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo è rimasta intimata. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, tenuto conto che in ordine alla questione dell’accertamento dell’entità delle rispettive posizioni di dare ed avere fra le parti non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perchè possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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