Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9275 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9275 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 15444-2008 proposto da:
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA,
in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO

Data pubblicazione: 24/04/2014

DI SAVOIA 3, presso l’avvocato NICOLO’ CARLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORETO
2014

EDOARDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

521

contro

DELLA SABINA FILOMENA, MALVESTUTO GRILLI PAOLO,

1

MALVESTUTO GRILLI MIRELLA, LA CIVITA PASQUALE;
– intimati –

sul ricorso 18048-2008 proposto da:
DELLA SABINA FILOMENA
MALVESTUTO

GRILLI

(C.F.

PAOLO

DLLFMN44B461804W),

(rappresentato

dalla

4

GRILLI MIRELLA (C.F. MLVMLL60E57C632H), LA CIVITA
MIRELLA (C.F. LCVPQL24L10I804V), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’
CALBOLI 1, presso l’avvocato GROSSI DANTE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CIPOLLA SERGIO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI
SULMONA;
– intimato –

avverso la sentenza n.

44/2008 della CORTE

sorella MALVESTUTO GRILLI MIRELLA), MALVESTUTO

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/02/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato EDOARDO DI
LORETO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

2

principale, il rigetto dell’incidentale;
udito,

per

i

controricorrenti

e

ricorrenti

incidentali, l’Avvocato DANTE GROSSI che ha chiesto
il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale con l’assorbimento
del ricorso incidentale.

I

N’ ”” —–

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3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.06.2001 Filomena Della Sabina, Mirella
Malvestuto Grilli, in proprio e in rappresentanza, quale tutrice, di Paolo Grilli

unico grado, chiedendo la condanna del Consorzio per il Nucleo di sviluppo Industriale
di Sulmona all’equo indennizzo ed al risarcimento dei danni patiti in relazione a due
appezzamenti di terreno edificabile, in loro proprietà, siti in Sulmona, l’uno esteso mq.
6.990 ed ubicato in località Valletta e l’altro di mq 560 in località Quercia, terreni che
erano stati dal convenuto ente occupati temporaneamente (con decreti prefettizi
rispettivamente n. 4812 del 3.09.1979 e n. 6739 del 23.10.1979) e poi definitivamente
espropriati (con decreti rispettivamente n.6711 del 16.10.1980 e n. 7832 del
27.11.1980). Gli attori premettevano che in data 29.09.1980 avevano accettato il
prezzo offerto dall’espropriante Consorzio, peraltro con salvezza del conguaglio come
consentito dalla legge 29.07.1980 n. 385; precisavano inoltre di pretendere per i titoli
azionati il complessivo importo di £. 133.800.189 ( pari ad E. 69.102,03), di cui £.
104.161.627 per il terreno in località La Valletta e £. 29.638.562 per il terreno in
località Quercia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1° novembre 1993
al soddisfo, importo che era stato già stabilito ( seguendo la dicotomia tra aree
edificabili o meno di cui all’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 ed in riferimento alla
data del 31/10/1993) nella CTU esperita in precedente giudizio da loro promosso il
9.03.1989 dinanzi al Tribunale di Sulmona e definito in primo grado con sentenza
dell’11.11.1995, che però era Stata in appello riformata, con sentenza del 6.03.2001,
per rilevata incompetenza per materia dell’adito Tribunale.
Con sentenza del 27.11.2007 — 30.01.2008 la Corte di appello dell’Aquila, nel
contraddittorio delle parti e previo rigetto delle eccezioni di decadenza ex art. 19 della

3

Malvestuto, nonché Pasquale La Civita adivano la Corte di Appello dell’Aquila, in

legge n. 865 del 1971 e di prescrizione quinquennale svolte dal convenuto Consorzio
per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, accoglieva la domanda introduttiva e
per l’effetto condannava il medesimo Consorzio a pagare agli attori la complessiva

adeguamento all’attualità del debito di valuta.
La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:
non fosse nella specie applicabile il termine decadenziale previsto dall’art. 19 della
legge n. 865 del 1971 per la diversa azione di opposizione alla stima dell’indennità di
espropriazione né relativamente alla pretesa creditoria da occupazione temporanea, il
termine quinquennale di prescrizione, non vedendosi in caso di occupazione illecita ma
di occupazione legittima, disposta con decreti prefettizi rispettivamente n. 4812 del
3.09.1979 e n. 6739 del 23.10.1979;
i terreni occupati ed espropriati avevano natura edificabile, l’uno ricadendo
all’interno dell’agglomerato industriale di Sulmona come definito dal Piano Regionale
Territoriale approvato il 13.04.1972 e l’altro essendo accorpato al PEEP approvato il
21.06.1970;
potevano essere recepite le valutazioni espresse in base a corretto ed incensurabile
criterio legale, dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel precedente giudizio
svoltosi dinanzi al Tribunale.
Avverso questa sentenza, notificata il 2.04.2008, il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Sulmona ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e
tempestivamente notificato alla Della Sabina, a Malvestuto Grilli Mirella in proprio e
quale tutrice del fratello interdetto Paolo Malvestuto nonché al La Civita, che hanno
resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato nonché
depositato memoria.

4

somma di C 69.101,93 (pari a £.133.800.000), oltre gli interessi al tasso legale ma senza

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

denunzia:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, L. 865/71.”, in relazione al rigetto
della sua eccezione di decadenza per inutile decorso del prescritto termine.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.
applicabile ratione temporis << La domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla L. 29 luglio 1980 n. 385, può essere proposta decorso il termine di decadenza di 30 giorni previsto dall'art. 19, L. 875/71, applicabile anche nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di conguaglio dell'indennità, qualora gli espropriati abbiano accettato l'indennità offerta?». Il motivo non ha pregio. Come noto (cfr, tra le numerose altre, cass. n. 10058 del 1999; n. 18201 del 2012) l'esercizio del diritto soggettivo di ottenere l'integrazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili, non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tema cfr. tra le altre, cass. n. 11293 del 1999), in quanto l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa in base ai criteri di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 dichiarati incostituzionali con sentenza n. 5 del 30.01.1980 e reiterati con salvezza di conguaglio dalla legge n. 385 del 1980, non può qualificarsi come azione di 5 A sostegno del ricorso principale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile. 2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c.". • all'adozione dei decreti di esproprio, l'azionato diritto al risarcimento era estinto per inutile decorso del termine quinquennale di relativa prescrizione. Formula il seguente quesito di diritto << In ipotesi di immissione in possesso, non preceduta da dichiarazione di pubblica utilità, dei terreni successivamente espropriati con decreto prefettizio, il diritto al risarcimento dei danni subiti dai proprietari espropriati si prescrive in cinque anni, rientrando l'attività di occupazione dei terreni nell'abito degli atti illeciti?». Il motivo è inammissibile in quanto non pertinente rispetto al decisum, muto in ordine a ristori di pregiudizi da illecita condotta dell'espropriante, quand'anche, come sostenuto dal ricorrente, inizialmente invocati, in aggiunta ai pretesi indennizzi e conguagli, dai proprietari dei fondi assoggettati a procedimenti di occupazione legittima e di espropriazione, ritenuti legittimi dalla Corte distrettuale. 3. • "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, D.L. 333/92, convertito nella L. 359/92." Formula il seguente quesito di diritto << A seguito della declaratoria di incostituzionalità dei commi 1 e 2 del D.L. 333/92, e alla luce delle indicazioni programmatiche contenute nella decisione n. 348/07 della Corte Costituzionale, l'ammontare dell'indennità di esproprio deve essere commisurata al valore venale del bene o deve costituire solo un serio ristoro, dovendo la P.A. perseguire la realizzazione di interessi pubblici? L'indennità di esproprio per le aree agricole deve essere determinata alla stregua dei criteri di cui alla L. 865/71?». 6 Sostiene che relativamente al periodo di occupazione provvisoria dei fondi anteriore Il motivo è inammissibile per irrituale formulazione del quesito di diritto, del tutto generico e per la seconda parte anche involgente un interrogativo esorbitante dalle ragioni dell'impugnata decisione, secondo le quali entrambi i fondi in questione destinazione urbanistica, punto sul quale il Consorzio non ha svolto alcuna specifica e non apodittica censura. 4. "Violazione degli ara. 48 e 55, L. 2359/1865." Formula il seguente quesito di diritto « L'opposizione alla stima delle indennità di occupazione e di espropriazione, proposta dinanzi alla Corte di Appello, improponibile e/o improcedibile qualora, in violazione degli artt. 44 e 55 L 2359/1865, contenga la domanda di condanna diretta dell'espropriante al pagamento della indennità di esproprio in favore degli espropriati? La Corte di Appello, investita del giudizio di opposizione alla stima, può pronunciare la condanna diretta dell'Ente espropriante al pagamento della indennità di esproprio o, ai sensi degli artt. 44 e 55 L. 2359/1865, deve limitarsi ad ordinare il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti? » • Il motivo è inammissibile per genericità e non pertinenza del formulato quesito di diritto, nella specie venendosi, come già rilevato, in giudizio non di opposizione alla stima ma afferente ad invocato conguaglio delle indennità di espropriazione e di occupazione (in tema cfr cass. n. 10859 del 2003). L'esito sfavorevole del ricorso principale comporta anche l'assorbimento del ricorso incidentale, il cui esame è stato espressamente condizionato a contraria e favorevole sorte del primo. Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con condanna del ricorrente 7 presentavano il connotato dell'edificabilità legale, in ragione della rispettiva loro Consorzio, soccombente, al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. • condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona al pagamento, in favore della Della Sabina, della Malvestito Grilli in proprio ed in rappresentanza di Paolo Malvestuto nonché del La Civita, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014 Il Cons.est. i 4.A04.9 La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e

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