Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9275 del 24/04/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 9275 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA
SENTENZA
sul ricorso 15444-2008 proposto da:
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA,
in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO
Data pubblicazione: 24/04/2014
DI SAVOIA 3, presso l’avvocato NICOLO’ CARLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORETO
2014
EDOARDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
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contro
DELLA SABINA FILOMENA, MALVESTUTO GRILLI PAOLO,
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MALVESTUTO GRILLI MIRELLA, LA CIVITA PASQUALE;
– intimati –
sul ricorso 18048-2008 proposto da:
DELLA SABINA FILOMENA
MALVESTUTO
GRILLI
(C.F.
PAOLO
DLLFMN44B461804W),
(rappresentato
dalla
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GRILLI MIRELLA (C.F. MLVMLL60E57C632H), LA CIVITA
MIRELLA (C.F. LCVPQL24L10I804V), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’
CALBOLI 1, presso l’avvocato GROSSI DANTE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CIPOLLA SERGIO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI
SULMONA;
– intimato –
avverso la sentenza n.
44/2008 della CORTE
sorella MALVESTUTO GRILLI MIRELLA), MALVESTUTO
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/02/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato EDOARDO DI
LORETO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
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principale, il rigetto dell’incidentale;
udito,
per
i
controricorrenti
e
ricorrenti
incidentali, l’Avvocato DANTE GROSSI che ha chiesto
il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale con l’assorbimento
del ricorso incidentale.
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3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.06.2001 Filomena Della Sabina, Mirella
Malvestuto Grilli, in proprio e in rappresentanza, quale tutrice, di Paolo Grilli
unico grado, chiedendo la condanna del Consorzio per il Nucleo di sviluppo Industriale
di Sulmona all’equo indennizzo ed al risarcimento dei danni patiti in relazione a due
appezzamenti di terreno edificabile, in loro proprietà, siti in Sulmona, l’uno esteso mq.
6.990 ed ubicato in località Valletta e l’altro di mq 560 in località Quercia, terreni che
erano stati dal convenuto ente occupati temporaneamente (con decreti prefettizi
rispettivamente n. 4812 del 3.09.1979 e n. 6739 del 23.10.1979) e poi definitivamente
espropriati (con decreti rispettivamente n.6711 del 16.10.1980 e n. 7832 del
27.11.1980). Gli attori premettevano che in data 29.09.1980 avevano accettato il
prezzo offerto dall’espropriante Consorzio, peraltro con salvezza del conguaglio come
consentito dalla legge 29.07.1980 n. 385; precisavano inoltre di pretendere per i titoli
azionati il complessivo importo di £. 133.800.189 ( pari ad E. 69.102,03), di cui £.
104.161.627 per il terreno in località La Valletta e £. 29.638.562 per il terreno in
località Quercia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1° novembre 1993
al soddisfo, importo che era stato già stabilito ( seguendo la dicotomia tra aree
edificabili o meno di cui all’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 ed in riferimento alla
data del 31/10/1993) nella CTU esperita in precedente giudizio da loro promosso il
9.03.1989 dinanzi al Tribunale di Sulmona e definito in primo grado con sentenza
dell’11.11.1995, che però era Stata in appello riformata, con sentenza del 6.03.2001,
per rilevata incompetenza per materia dell’adito Tribunale.
Con sentenza del 27.11.2007 — 30.01.2008 la Corte di appello dell’Aquila, nel
contraddittorio delle parti e previo rigetto delle eccezioni di decadenza ex art. 19 della
3
Malvestuto, nonché Pasquale La Civita adivano la Corte di Appello dell’Aquila, in
legge n. 865 del 1971 e di prescrizione quinquennale svolte dal convenuto Consorzio
per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, accoglieva la domanda introduttiva e
per l’effetto condannava il medesimo Consorzio a pagare agli attori la complessiva
•
adeguamento all’attualità del debito di valuta.
La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:
non fosse nella specie applicabile il termine decadenziale previsto dall’art. 19 della
legge n. 865 del 1971 per la diversa azione di opposizione alla stima dell’indennità di
espropriazione né relativamente alla pretesa creditoria da occupazione temporanea, il
termine quinquennale di prescrizione, non vedendosi in caso di occupazione illecita ma
di occupazione legittima, disposta con decreti prefettizi rispettivamente n. 4812 del
3.09.1979 e n. 6739 del 23.10.1979;
i terreni occupati ed espropriati avevano natura edificabile, l’uno ricadendo
all’interno dell’agglomerato industriale di Sulmona come definito dal Piano Regionale
Territoriale approvato il 13.04.1972 e l’altro essendo accorpato al PEEP approvato il
21.06.1970;
potevano essere recepite le valutazioni espresse in base a corretto ed incensurabile
criterio legale, dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel precedente giudizio
svoltosi dinanzi al Tribunale.
Avverso questa sentenza, notificata il 2.04.2008, il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Sulmona ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e
tempestivamente notificato alla Della Sabina, a Malvestuto Grilli Mirella in proprio e
quale tutrice del fratello interdetto Paolo Malvestuto nonché al La Civita, che hanno
resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato nonché
depositato memoria.
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somma di C 69.101,93 (pari a £.133.800.000), oltre gli interessi al tasso legale ma senza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
denunzia:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, L. 865/71.”, in relazione al rigetto
della sua eccezione di decadenza per inutile decorso del prescritto termine.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.
applicabile ratione temporis << La domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo
determinata in base ai criteri successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla L.
29 luglio 1980 n. 385, può essere proposta decorso il termine di decadenza di 30
giorni previsto dall'art. 19, L. 875/71, applicabile anche nelle controversie
aventi ad oggetto la domanda di conguaglio dell'indennità, qualora gli
espropriati abbiano accettato l'indennità offerta?».
Il motivo non ha pregio.
Come noto (cfr, tra le numerose altre, cass. n. 10058 del 1999; n. 18201 del 2012)
l'esercizio del diritto soggettivo di ottenere l'integrazione dell'indennità di
espropriazione di aree edificabili, non è sottoposto all'osservanza del termine di
decadenza di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, bensì all'ordinario
termine di prescrizione decennale (in tema cfr. tra le altre, cass. n. 11293 del 1999), in
quanto l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede
amministrativa in base ai criteri di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865
dichiarati incostituzionali con sentenza n. 5 del 30.01.1980 e reiterati con salvezza di
conguaglio dalla legge n. 385 del 1980, non può qualificarsi come azione di 5 A sostegno del ricorso principale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la
liquidazione sia divenuta irretrattabile.
2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c.". • all'adozione dei decreti di esproprio, l'azionato diritto al risarcimento era estinto per
inutile decorso del termine quinquennale di relativa prescrizione.
Formula il seguente quesito di diritto << In ipotesi di immissione in possesso, non
preceduta da dichiarazione di pubblica utilità, dei terreni successivamente espropriati
con decreto prefettizio, il diritto al risarcimento dei danni subiti dai proprietari
espropriati si prescrive in cinque anni, rientrando l'attività di occupazione dei terreni
nell'abito degli atti illeciti?».
Il motivo è inammissibile in quanto non pertinente rispetto al decisum, muto in ordine
a ristori di pregiudizi da illecita condotta dell'espropriante, quand'anche, come
sostenuto dal ricorrente, inizialmente invocati, in aggiunta ai pretesi indennizzi e
conguagli, dai proprietari dei fondi assoggettati a procedimenti di occupazione
legittima e di espropriazione, ritenuti legittimi dalla Corte distrettuale.
3. • "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis, D.L. 333/92, convertito nella L.
359/92."
Formula il seguente quesito di diritto << A seguito della declaratoria di
incostituzionalità dei commi 1 e 2 del D.L. 333/92, e alla luce delle indicazioni
programmatiche contenute nella decisione n. 348/07 della Corte Costituzionale,
l'ammontare dell'indennità di esproprio deve essere commisurata al valore venale del
bene o deve costituire solo un serio ristoro, dovendo la P.A. perseguire la realizzazione
di interessi pubblici? L'indennità di esproprio per le aree agricole deve essere
determinata alla stregua dei criteri di cui alla L. 865/71?». 6 Sostiene che relativamente al periodo di occupazione provvisoria dei fondi anteriore Il motivo è inammissibile per irrituale formulazione del quesito di diritto, del tutto
generico e per la seconda parte anche involgente un interrogativo esorbitante dalle
ragioni dell'impugnata decisione, secondo le quali entrambi i fondi in questione destinazione urbanistica, punto sul quale il Consorzio non ha svolto alcuna specifica e
non apodittica censura.
4. "Violazione degli ara. 48 e 55, L. 2359/1865."
Formula il seguente quesito di diritto « L'opposizione alla stima delle indennità di
occupazione e di espropriazione, proposta dinanzi alla Corte di Appello,
improponibile e/o improcedibile qualora, in violazione degli artt. 44 e 55 L 2359/1865,
contenga la domanda di condanna diretta dell'espropriante al pagamento della
indennità di esproprio in favore degli espropriati?
La Corte di Appello, investita del giudizio di opposizione alla stima, può pronunciare la
condanna diretta dell'Ente espropriante al pagamento della indennità di esproprio o, ai
sensi degli artt. 44 e 55 L. 2359/1865, deve limitarsi ad ordinare il deposito delle
somme presso la Cassa Depositi e Prestiti? » • Il motivo è inammissibile per genericità e non pertinenza del formulato quesito di
diritto, nella specie venendosi, come già rilevato, in giudizio non di opposizione alla
stima ma afferente ad invocato conguaglio delle indennità di espropriazione e
di occupazione (in tema cfr cass. n. 10859 del 2003).
L'esito sfavorevole del ricorso principale comporta anche l'assorbimento del ricorso
incidentale, il cui esame è stato espressamente condizionato a contraria e favorevole
sorte del primo.
Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente
assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con condanna del ricorrente 7 presentavano il connotato dell'edificabilità legale, in ragione della rispettiva loro Consorzio, soccombente, al pagamento in favore delle controparti delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. • condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona al pagamento, in favore
della Della Sabina, della Malvestito Grilli in proprio ed in rappresentanza di Paolo
Malvestuto nonché del La Civita, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in €
6.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014 Il Cons.est. i 4.A04.9 La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e