Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9275 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/04/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 21/04/2011), n.9275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5455/2010 proposto da:

S.I.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PELLEGRINO MATTEUCCI 41, presso lo studio

dell’avvocato PITITTO GIUSEPPE ANTONIO, rappresentato e difeso da se

stesso e dall’avvocato LOPEZ ETTORE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TARANTO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore

della Direzione Affari Legali, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato MASTROBUONO

SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CASIELLO Maria,

giusta mandato a margine del controricorso e della memoria difensiva;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1895/2009 del TRIBUNALE di TARANTO del

29/10/09, depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è solo presente l’Avvocato Casiello Maria, difensore del

controricorrente;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza pubblicata il 16 novembre 2009, il Tribunale di Taranto accoglieva l’appello proposto dal Comune di Taranto in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Taranto pubblicata il 9 gennaio 2006 che aveva ritenuto la responsabilità al 50% dei Comune per l’incidente stradale occorso a S.I.P., condannando il Comune al risarcimento nella misura di Euro 2.310,00 oltre interessi; il Tribunale escludeva la responsabilità del Comune, in quanto l’irregolarità del manto stradale non avrebbe avuto alcuna efficienza causale; nella dinamica del sinistro; rigettava quindi la domanda.

Propone ricorso per cassazione S.I.P. con 5 motivi: con il primo si denuncia la violazione degli artt. 182 e 75 c.p.c., in relazione alla irregolare costituzione del Comune per mancanza della delibera consiliare. In realtà la costituzione in appello risulta regolarmente effettuata a seguito di determinazione dirigenziale n. 230 del 23 marzo 2006; il secondo, il terzo e il quarto motivo attengono alla valutazione effettuata dal giudice del merito in relazione alla ricostruzione del sinistro. Si tratta di valutazione degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria: si tratta di censure che riguardano la valutazione di circostanze di fatto, non ammissibili nel presente giudizio di legittimità, a fronte di congrua ed adeguata motivazione del giudice del merito.

Inammissibile è anche il quinto motivo, riguardante la condanna del S. alle spese del doppio grado di giudizio. Il ricorso risulta quindi manifestamente infondato”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla qua te non sono state presentate memorie da parte del ricorrente.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato, previa, peraltro, declaratoria di inammissibilità della memoria difensiva del comune di Taranto 30 marzo 2011.

Al riguardo si osserva – in particolare – che nel vigore dell’art. 83 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, le applicabili ex art. 58, comma 1, della stessa disposizione unicamente ai giudizi instaurati dopo la detta data) coordinato con gli artt. 365, 370 e 371 c.p.c., non si dubita che nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine in calce ad atti diversi dal ricorso o dai controricorso, poichè l’art. 33 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali, può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli, sopra individuati.

Deriva da quanto precede, pertanto, che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (era le tantissime, ad esempio, Cass. 20 agosto 2009, n. 19528; Cass. 9 aprile 2009, n. 8708).

Posto che nella specie il mandato conferito dal comune di Tarante; al proprio, nuovo, difensore avv. Maria Casiello non è stato rilasciato nella forma voluta dall’art. 82 c.p.c., comma 2, essendo stata autentica la sottoscrizione del mandante, dallo stesso difensore è palese la inammissibilità, sotto tale aspetto, della richiamata memoria difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro. 200,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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