Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9275 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15956-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALINO PAVONE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIA’ FONDIARIA SAI SPA, in persona del

suo procuratore ad negotia, Dott.ssa G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO, 29, presso lo studio

dell’avvocato LUCA ZERELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMINE CUSANO giusta procura in calce al avverso la sentenza n.

5071/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 29/4/2008, il Tribunale di Ariano Irpino, in accoglimento delle domande proposte da L.M.L. e da L.A., ha condannato M.A., la New Pol s.r.l. e la Unipolsai s.p.a. (rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice dell’autovettura condotta dal M.), al pagamento, in favore degli attori, di somme a titolo di risarcimento per i danni dagli stessi sofferti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, nel corso del quale aveva perso la vita L.F., padre degli attori;

che, sull’appello principale di L.A. e su quello incidentale della Unipolsai s.p.a. (entrambi non notificati a L.M.L.), la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento di entrambi, ha assolto la New Pol s.r.l. e la Unipolsai s.p.a. da ogni pretesa risarcitoria (essendo mancata la prova del sicuro coinvolgimento, nel sinistro, della vettura di proprietà della New Pol s.r.l.), contestualmente disponendo l’adeguamento degli importi risarcitori liquidati, in favore di L.A., a carico del solo M.;

che, avverso la sentenza d’appello, M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che la Unipolsai s.p.a. resiste con controricorso;

che la New Pol s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità del giudizio d’appello e della relativa sentenza, per avere la corte territoriale trascurato di rilevare la mancata notificazione dell’atto d’appello (e dunque l’integrazione del contraddittorio) nei confronti di L.M.L., nonchè per aver mancato di rilevare la nullità della notificazione del medesimo atto di appello nei confronti della New Pol s.r.l., siccome effettuato presso un luogo non più costituente la relativa sede legale;

che il motivo è infondato;

che, infatti, con riguardo alla posizione di L.M.L., la sostanziale autonomia dei crediti risarcitori spettanti agli originari attori, esclude che le relative cause possano ritenersi inscindibili o dipendenti e che la sentenza d’appello sia stata inutiliter data nei confronti del solo L.A.;

che, peraltro, l’odierno ricorrente deve ritenersi non legittimato (siccome carente d’interesse) a dolersi della mancata notificazione alla L. dell’appello incidentale eventualmente proposto dalla Unipolsai s.p.a. nei relativi confronti;

che la conseguente natura “scindibile” delle cause originate dalle domande di L.A., da un lato, e di L.M.L., dall’altro, imponeva l’applicazione, nella specie, dell’art. 332 c.p.c.;

che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di questa Corte, nel processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili – escluso che l’omessa integrazione del contraddittorio delle altre parti del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., importi nullità della sentenza, essendo la fattispecie regolata dall’art. 332 c.p.c. – nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione dell’impugnazione alle parti non costituite, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi, per la parte pretermessa, i termini per l’appello, mentre in caso contrario la violazione resta priva di effetti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013, Rv. 626144 – 01);

che, nel caso specie, essendo ampiamente decorso il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado, il vizio denunciato dall’odierno ricorrente deve ritenersi esser rimasto privo di alcun effetto;

che, sotto altro profilo, il motivo di censura riguardante l’invalidità della notificazione dell’appello nei confronti della New Pol s.r.l. deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità;

che, al riguardo, osserva il collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della specificità e della completezza del motivo di ricorso per cassazione si atteggi quale diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2);

che tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo;

che con riferimento alla deduzione di un error in procedendo e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica;

che l’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione;

che, nella specie, il ricorrente, dopo aver dedotto la pretesa invalidità della notificazione dell’appello nei confronti della New Pol s.r.l. (siccome asseritamente compiuta presso una sede non più attuale) ha del tutto trascurato di articolare le ragioni della ritenuta nullità dell’operazione di notificazione, con particolare riguardo al rilievo della mancata inidoneità delle modalità concrete dell’avvenuta notificazione rispetto allo scopo dell’atto o ai soggetti cui eventualmente l’atto da notificare sarebbe stato consegnato;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 161, 331, 332 e 333 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto fondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dalla Unipolsai (allora UGF) senza estendere la successiva fase di decisione anche nei confronti dell’originaria attrice, L.M.L., nonchè per aver ritenuto ammissibile l’appello incidentale proposto dalla Unipolsai nonostante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima L.;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 339 e seguenti c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile il passaggio in giudicato della sentenza appellata in relazione alle sole statuizioni riguardanti la posizione di L.M.L. e, contestualmente, riconoscere il difetto di legittimazione passiva della Unipolsai e della New Pol s.r.l. nei soli confronti di L.A., nonostante la Unipolsai avesse proposto, in sede d’appello (con il settimo e l’ottavo motivo dell’appello incidentale), questioni riguardanti anche la riforma della sentenza di primo grado nelle parti relative alle statuizioni favorevoli alla L.;

che entrambi tali motivi sono infondati alla stregua delle argomentazioni esposte in relazione all’esame del primo motivo di ricorso, con riguardo alla rilevata inefficacia della mancata notificazione dell’appello nei confronti di L.M.L.;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione degli elementi di prova (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito prevalente attendibilità alle dichiarazioni rese dal M. nell’immediatezza del sinistro, piuttosto che a quelle rese successivamente, e per aver erroneamente interpretato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio;

che il motivo è inammissibile, risolvendosi in una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, fuori dai limiti del parametro normativo stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) applicabile al caso di specie, e dunque in forza di un’impostazione critica inammissibile in sede di legittimità;

che all’accertamento dell’infondatezza dei motivi d’impugnazione segue la pronuncia del rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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