Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9275 del 07/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9275 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 25538-2013 proposto da:
CARUSO GIUSEPPE (CR5GPP50T31C351Y) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SAVOCA giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 07/05/2015

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente avverso il decreto n. 1225/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.

Ric. 2013 n. 25538 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

MESSINA del 10/05/2013, depositato il 04/06/2013;

FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente propone ricorso per cassazione contro il Ministero della Economia e delle
Finanze, che resiste con controricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Messina
che ha rigettato la domanda di equa riparazione perché la deduzione di gravi danni
professionali consistenti nel blocco della carriera per la mancata definizione della

dei giudizi di idoneità a professore associato andava qualificata come richiesta di un danno al
patrimonio, che va rigorosamente provato.
Il ricorso denunzia 1) violazione della legge 89/2001 2) violazione dell’art. 360 n. 5 cpc per
omesso esame di fatto controverso, unitariamente trattati.
Ciò premesso si osserva:
• Questa Corte si è già occupata del risarcimento dei danni (Ca.ss. 29.7.2013 n. 18239),
precisando che in situazioni particolari una valutazione complessiva può costituire ragione
di scostamento dai parametri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e
dalla CEDU purchè la determinazione dell’indennizzo resti con questi compatibile ( Cass.
21.1.2014 n. 1195 e Cass. 23.7.2013 n. 17883), che non è indennizzabile la violazione che
non raggiunga una soglia minima di gravità (Cass.12.6.2013 n.14777).
E’ stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri orientativamente indicati
dalla CEDU e recepiti da questa Corte ( Cass. 13.1.2008 n. 14, Cass. 1.3.2007 n. 4845 ex
plurimis) in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto ( Cass, n.
12937/2012).
Nella specie la Corte di appello ha qualificato la domanda come ristoro di un danno al
patrimonio che va rigorosamente provato (Cass. n. 1338/2014) mentre la richiesta del
pagamento di una somma a titolo di equa riparazione conseguente all’eccessiva durata di un
procedimento, indicata nella premessa in fatto del provvedimento impugnato, era suscettibile ,
di diversa valutazione in relazione al patema d’animo riferito alla durata dello stesso.

controversia dopo l’accoglimento della sospensiva e l’ammissione con riserva alla III tornata

Ricondotta. la domanda nell’ambito del pregiudizio non patrimoniale deve ricordarsi
che, in tema di equa riparazione la sospensione in Via cautelare dei provvedimenti impugnati,
ancorché anticipi gli effetti della sentenza, è un atto precario e rivedibile che non incide sul
diritto di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole né osta alla

corifigurabilita di un pregiudizio morale, pur sé di entità – ridotta, dato che il provvedinnento

lite, potendo scù:) diminuirne l’intensità in relazione all’aspettativa del cenfermarsi della
emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice C ass.
30.4.2013 .n. 10226).
– .11 ricorso va, quindi, accolto con cassazione e rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Cotte di
appello di Messina, in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2014.

cautelare non elimina l’incertezza e la connessa sofferenza per l’attesa della definizione della

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