Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9275 del 07/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17041-2020 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza 7969/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
30/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
RILEVATO
che:
– il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del G.O.T., con ordinanza depositata in data 30/3/2020, ha respinto la richiesta di S.A., cittadino del (OMISSIS), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria;
– in particolare, il giudice di merito ha ritenuto il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per sfuggire alle minacce ricevute dopo avere denunciato un gruppo di sciiti che avevano compiuto un attentato all’interno di una Moschea dove egli si trovava insieme ad un cugino, che era rimasto ucciso) non era credibile, per genericità ed assoluta assenza di elementi concreti di riscontro; non ricorrevano di conseguenza le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c) in difetto di alcuna allegazione compiuta da parte del richiedente; non sussistevano neppure i presupposti per la protezione umanitaria, sia per le ragioni sopra esposte sulla non credibilità del racconto del richiedente, sia per insussistenza di condizioni specifiche di vulnerabilità;
– avverso la suddetta pronuncia, S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costutuirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione);
– il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. “5”, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 5, comma 6, T.U.I., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere il Tribunale negato l’invocata protezione, senza attivare il dovuto potere di indagine sulla situazione interna pakistana; 2) con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in punto di ritenuta inattendibilità del narrato.
Diritto
RITENUTO
che:
– l’ordinanza impugnata risulta emessa, nel “proc. n. r.g. 7969/2017”, dal Tribunale di Venezia in persona del G.O.T.;
– risulta necessario, ai fini dell’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione, conoscere la data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sulla richiesta di protezione internazionale, in particolare se anteriormente o successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, che nell’introdurre – all’art. 6, comma 1, lett. g) – il D.Lgs. n. 25 del 2008, nuovo art. 35-bis regolante le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ha previsto – al suo art. 21, comma 1 – che il nuovo procedimento trovasse applicazione alle cause sorte dopo il centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore, successivamente quindi al 18 agosto 2017, mentre ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza di tale termine “si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto” e quindi il rito sommario di cognizione, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 con conseguente impugnabilità del provvedimento avanti alla Corte d’appello ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9.
P.Q.M.
Rinvia la causa a N. R. disponendo, a cura della Cancelleria, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021