Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9275 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13225-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

B.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRANITO

DI BELMONTE 19 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ALDO PIRAS,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1228/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 06/03/2013 R.G.N. 6556/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1228/2013, ha accolto l’appello proposto da B.C.P. nei riguardi dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso tesa ad ottenere la condanna dell’Inps, quale gestore del Fondo straordinario di garanzia per il trattamento di fine rapporto, al pagamento in suo favore della somma di Euro 42.429,00 a titolo di t.f.r. non versatogli dal datore di lavoro;

ad avviso della Corte territoriale erano integrati i presupposti per l’insorgenza dell’obbligo di intervento del Fondo, negati dal primo giudice per carenza di allegazione e prova dell’insolvenza di ciascuno dei sette soggetti debitori in solido del t.f.r. e dell’inutile tentativo di ottenere da ciascuno di essi l’esecuzione forzata, anche se il lavoratore aveva effettuato il tentativo di riscossione conclusosi negativamente nei confronti di una sola delle società coobbligate e ciò era sufficiente a fondare il diritto di cui al D.Lgs. n. 297 del 1982, art. 2;

per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS sulla base di un motivo; B.C.P. resiste con contro ricorso;

l’Inps ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso è relativo alla violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 24, del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. in L. n. 438 del 1992, con riferimento agli artt. 2968 e 2969 c.c., in particolare, viene prospettata la questione se la decadenza prevista dalle norme sopra citate debba essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello laddove il giudice di primo grado non abbia pronunciato in proposito rigettando la domanda e siano mancate eccezioni di parte, evidenziando in fatto che la domanda amministrativa volta ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto era stata presentata l’8 marzo 2007 ed il ricorso giudiziario era stato depositato il 3 febbraio 2009 e, dunque, oltre un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa, inoltre l’INPS aveva rigettato la domanda con provvedimento del 7 novembre 2007 ed il lavoratore aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato provinciale L. n. 88 del 1989, ex art. 46 in data 31 gennaio 2008 e tale ricorso era stato rigettato il 27 marzo 2008 (dunque era decorso più di un anno oltre i 120 giorni per provvedere sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e altri 90 giorni per la sua decisione);

il contro ricorrente ha contrastato tale motivo rilevando che per il computo del termine di decadenza occorre fare riferimento non alla data di spedizione, a mezzo posta, della domanda di prestazione (8 marzo 2007) ma alla data di ricezione della medesima raccomandata (17 aprile 2007) se non a quella, ulteriore, del 7.11.2007 quando l’INPS fece rilevare all’interessato l’insufficienza della documentazione presentata;

il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass. 8 luglio 2014, n. 15531 e successive conformi; fra le tante, v. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2249, Cass. 3 maggio 2016, n. 8671, Cass. 25896 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1877; Cass. 18 aprile 2017, n. 9158; Cass. n. 26163 del 3 novembre 2017);

il D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, operante ratione temporis ed anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria”;

le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall’azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3;

l’Inps sostiene, correttamente, che tale decadenza nel caso si sia verificata, essendo ampiamente decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla presentazione delle domande amministrative all’Inps;

quanto, in particolare, alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza in questione, questa Corte di cassazione (Cass. n. 3189 del 5 marzo 2001) ha avuto modo di affermare che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 2 nel prevedere – con una norma applicabile a tutte le domande o istanze in via amministrativa da presentarsi entro un termine prestabilito – che il termine fissato dal legislatore per la presentazione dei ricorsi gerarchici si intende rispettato quando, entro quella data, il ricorso sia stato inviato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, è finalizzato a tutelare il titolare del diritto in presenza di termini di decadenza o di prescrizione entro cui occorre presentare la domanda o il ricorso amministrativo;

dunque, poichè nel caso di specie opera la norma sopra indicata, trattandosi di domanda soggetta a termine di decadenza e di prescrizione e non potendo che essere univoca la individuazione della data di inizio del procedimento amministrativo, il dies a quo del detto termine va individuato alla data dell’8 marzo 2007, quando, come è incontestato tra le parti, fu inviata la raccomandata contenente la domanda rivolta all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, di erogazione del trattamento di fine rapporto;

neanche l’eventuale decisione tardiva dell’istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l’attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009);

sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d’ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardiva mente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all’ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell’istituto previdenziale (v., ex multis, Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall’azione e sulla rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione);

neanche si versa, nel ricorso all’esame, in ipotesi di giudicato interno sulla questione di decadenza proprio perchè la questione non era stata introdotta da alcuna delle parti;

in conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda;

quanto alle spese dell’intero processo, mentre si reputa equo compensare tra le parti quelle dei gradi di merito – tenuto conto dei tempi di consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità – per quanto concerne, invece, le spese del giudizio di legittimità esse vanno poste a carico della parte controricorrente soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B.C.P.; dichiara compensate le spese dei gradi di merito e condanna il contro ricorrente alle spese del giudizio legittimità che liquida in Euro 4200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA