Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9274 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14852-2020 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

ASPRONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 547/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 03/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Perugia, con decreto n. 547/2020, depositato in data 30/5/2020, ha respinto la richiesta di O.C., cittadino nigeriano, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria od umanitaria;

– in particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che: a) il racconto del richiedente (essere stato costretto a fuggire dal Paese d’origine per sfuggire alle minacce di famigliari che, alla morte del padre, volevano che egli sposasse la seconda moglie del padre oppure compisse riti sacrificali) era incoerente, contraddittorio e generico e, di conseguenza, non credibile e comunque integrava una vicenda privata, senza che fosse stato allegato l’inutile ricorso alle autorità locali; non ricorrevano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c); neppure sussistevano le condizioni per la protezione umanitaria, in difetto di situazioni personali di vulnerabilità (anche sulle condizioni di salute, atteso che non era stata prodotta documentazione aggiornata sulla patologia che, nel gennaio 2018, aveva reso necessario un intervento chirurgico) e non essendo sufficiente da solo lo svolgimento di attività lavorativa in Italia;

– avverso la suddetta pronuncia, O.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione);

– il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o di falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in punto di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, senza che il Tribunale avesse proceduto ad alcuna verifica con attivazione dell’obbligo di cooperazione officiosa, al fine di colmare le informazioni deficitarie.

Diritto

RITENUTO

che:

– la causa, non emergendo dalla procura speciale in calce al presente ricorso per cassazione una specifica certificazione da parte del difensore della data di rilascio in suo favore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, deve essere rinviata a N. R. in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 29251/2020.

P.Q.M.

Rinvia la causa a N. R. in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 29251/2020.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

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