Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9274 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29028-2013 proposto da:

NUOVA SAN MARCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIO SPAMPATTI e GIUSEPPE VERRILLI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suon Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario dalla S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., (già EQUITALIA POLIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 549/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/11/2012, R.G.N. 1006/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava l’opposizione proposta da Nuova San Marco Srl avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento in favore dell’Inps dei contributi discendenti dalla qualificazione come di lavoro subordinato di due contratti a progetto stipulati dalla società per l’espletamento dei compiti di “addetto commerciale per la segnalazione e la successiva acquisizione di nuovi clienti” e di “organizzazione del magazzino e supervisione della produzione”.

2. La Corte argomentava che i progetti individuati nel due contratti in esame coincidevano sostanzialmente con l’oggetto dell’attività aziendale, coprendone l’intera articolazione. Rilevava che la società appellata svolge la propria attività nel settore del commercio all’ingrosso di articoli da regalo e souvenirs e la sua struttura imprenditoriale risulta costituita da uno show room e da un magazzino per lo stoccaggio dei prodotti e la successiva distribuzione presso la clientela.

3. Per la cassazione della sentenza la Nuova San Marco Srl ha proposto ricorso, cui ha resistito l’Inps – SCCI con controricorso, mentre Equitalia nord s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. come primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61,62 e 69; la violazione dell’art. 12 preleggi; la violazione degli artt. 1322,1325 e 1362 c.c. Lamenta che la Corte d’appello, pur riconoscendo la non applicabilità alla fattispecie della novella di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23 abbia ignorato che la collaborazione può riguardare anche un programma o una fase di lavoro caratterizzata da un’autonomia di contenuti ad obiettivi, anche quando gli stessi si traducano in attività rientranti nell’oggetto sociale del committente, com’era nel caso.

5. Come secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6 e sostiene che la ricostruzione logica della fattispecie coerente con il principio di ragionevolezza non può corrispondere a quella espressa della sentenza impugnata non avendo colto la specificità dei progetti, che ineriscono ad attività che si affiancano al ciclo produttivo pur essendo dirette a conseguire un risultato particolare.

6. Come terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, art. 115 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 346 c.p.c.. Sostiene che la Corte d’appello ha chiaramente inquadrato la natura relativa della presunzione stabilita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 ma riferisce di aver richiesto nel ricorso introduttivo l’audizione di B.L. e N.U. sui capitoli relativi alla attività svolta e che tali circostanze di fatto non erano state contestate, in quanto ad avviso del primo giudice la tesi dell’Inps era incentrata sulla interpretazione del progetto.

7. I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

Occorre premettere che nel caso opera la definizione legale del contratto a progetto fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 nel testo originario (poi sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. a) modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 24 bis, comma 7 conv. in L. n. 134 del 2012 ed ancora dal del D.L. n. 76 del 2013, art. 7, comma 2, lett. c) conv. in L. n. 99 del 2013 ed infine abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 32 di attuazione del c.d. Jobs Act) in base al quale per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.

8. Questa Corte, con riferimento al medesimo testo della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di “specifico progetto”, quale deriva dall’esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nella L. n. 92 del 2012, art. 61 cit. in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa.

9. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali.

10. Nè diversa interpretazione potrebbe attribuirsi all’espressa possibilità (successivamente venuta meno) che il progetto si riferisca ad una “fase” del lavoro, considerato che è proprio il riferimento ad una porzione, ad un ben individuato segmento dell’attività produttiva, che vale a connotare il progetto di una sua individualità rispetto ad essa, inquadrabile in un arco temporalmente delimitato o comunque suscettibile di una valutazione autonoma.

11. Risulta dunque corretta la statuizione della Corte di merito, che ha desunto dalla formulazione del progetto, relativo in un caso allo svolgimento di compiti di “addetto alla rete commerciale per segnalazione e successiva acquisizione di nuovi clienti” e nell’altro all'”incarico di provvedere attraverso verifiche settimanali al coordinamento, all’organizzazione e alla supervisione del magazzino al momento dell’arrivo delle merci tramite container e al relativo stoccaggio, nonchè alla supervisione della distribuzione in terraferma” senza delimitazione temporale la coincidenza con l’ordinaria attività aziendale, avente ad oggetto il commercio all’ingrosso di articoli da regalo e souvenirs, mediante uno show room e un magazzino per lo stoccaggio dei prodotti. Ciò la Corte ha fatto infatti nell’accertata insussistenza di alcuna distinzione qualitativa, quantitativa o temporale, rispetto all’ordinaria attività, che vedeva l’organizzazione del magazzino e la vendita come momenti strutturali e permanenti dell’ordinaria attività, sicchè la prestazione dei due collaboratori a progetto veniva ad essere coincidente con la normale attività di impresa e rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative della stessa.

12. Nè in questa sede è sindacabile la ricostruzione fattuale in ordine alle caratteristiche della realtà aziendale, che attiene alla valutazione propria del giudice di merito, in assenza di alcuna puntuale censura ex art. 360 c.p.c., n. 5.

13. In relazione al terzo motivo, la soluzione adottata dal giudice di merito è corretta, dovendosene tuttavia correggere la motivazione nel senso che l’assenza del progetto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142 del 29/03/2017).

14. Questa Corte ha poi chiarito che la disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018).

15. Segue coerente il rigetto del ricorso, con la condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps-SCCI, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore della parte rimasta intimata.

16. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps-SCCI, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA