Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9273 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/04/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 21/04/2011), n.9273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4597/2010 proposto da:

PAOLINI SAS DI PAOLINI SILVANO & C. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato LIMATOLA

Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONTEBELLI QUARTO, giusta procura a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

CF CENEDESE SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 53,

presso lo studio dell’avvocato PORTAVIA Aldo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GRACIS ALESSANDRO, giusta procura a

margine della memoria di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 26/2010 del TRIBUNALE di TREVISO – SEZIONE

DISTACCATA di CONEGLIANO del 26/1/09, depositata il 26/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza non definitiva pubblicata il 26 gennaio 2010 il Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano ha rigettato le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio sollevate dalla convenuta Paolini s.a.s. sul rilievo che:

– in caso di rapporto di agenzia con una società di persone, si presume la insussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attività svolta e, di conseguenza, la non applicabilità dell’art. 409 c.p.c., n. 3;

– la individuazione della giudice competente per territorio presuppone l’esame di tutti i criteri indicavi dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..

Propone istanza per regolamento necessario di competenza Paolini s.a.s. con tre motivi: si denuncia in primo luogo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 e 409 c.p.c. in quanto il rapporto dedotto sarebbe di natura esclusivamente personale, poichè l’attività di agenzia sarebbe stata svolta dal solo P. S., essendo l’altro socio (accomandante) la coniuge del P., che presta soltanto attività di casalinga; con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19, 20, 31 e 40 c.p.c. e la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla competenza per territorio del Tribunale di Urbino.

La questione è stata correttamente risolta dal Tribunale, nel senso che si tratta di valutare la corretta applicazione delle norme in tema di competenza per materia e per territorio sulla base di quanto risulta nella domanda principale: la parte attrice, infatti, contesta le deduzioni avversarie del carattere prevalentemente personale dell’attività di agenzia svolta della Paolini s.a.s., nè appare desumibile il contrario dall’esame degli atti.

Egualmente corretta appare la decisione sul criterio di determinazione del giudice competente per territorio, avuto riguardo al forum destinatae solutionis (art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 4).

Il ricorso risulta quindi manifestamente infondato”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione.

Ne una diversa conclusione della lite trova alcuna Giustificazione nel contenuto della memoria depositata da parte della società ricorrente.

Infatti:

– la prevalente, e decisamente maggioritaria giurisprudenza di questa Corte regolatrice, è fermissima nell’ affermare che le controversie inerenti ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette al rito del lavoro soltanto qualora l’attività dei collaboratore sia caratterizzata da prestazioni di natura prevalentemente personale e che tale requisito manca, con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro, nel caso in cui la controversia riguardi un siffatto rapporto di collaborazione nel quale, però, l’attività del collaboratore sia esercitata da una società, anche se di persone o irregolare ovvero di fatto, poichè, in tal caso, l’attività medesima non è riferibile a persone fisiche e, quindi, non riveste – così come richiesto dall’art. 409 c.p.c., n. 3 – carattere prevalentemente personale (in termini, ad esempio, Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576, nonchè Cass., 24 agosto 2007, n. 18040, tra le tantissime);

– deriva da quanto sopra, altresì, che nella specie la inesistenza di un rapporto di competenza del giudice del lavoro si desume dalle asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell’esame delibativo dell’oggetto della controversia, senza la necessita di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia (quali nella specie le caratteristiche della società convenuta nonchè le modalità con cui sarebbe stato espletato l’incarico da quest’ultima) (cfr. Cass. 25 maggio 2009, n. 11998);

– anche a prescindere da quanto precede e qualora – per ipotesi – voglia privilegiarsi la diversa lettura dell’art. 409 c.p.c., n. 3, invocata dalla pressochè isolata Cass. 28 luglio 2005, n. 15790, disattesa da tutta la giurisprudenza successiva – giusta la testuale previsione di cui all’art. 38 c.p.c., u.c., nel testo come applicabile ratione temporis, essendo stato il presente giudizio introdotto con citazione 2 aprile 2009 le questioni di cui ai commi precedenti in tema di incompetenza, per materia, per valore e per Territorio sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni: pacifico quanto precede è palese che correttamente il giudice a quo dato atto che la controversia verteva tra due società, ha ritenuto – in applicazione della pacifica giurisprudenza in argomento – la competenza del tribunale in composizione ordinaria;

– la circostanza invocata dall’odierno ricorrente – quanto alla caratteristiche della società convenuta in giudizio e alla circostanza che l’attività sia svolta in via esclusiva e personale da P.S. e che la stessa non ha nè dipendenti nè collaboratori – lungi dal risultare dagli atti di causa è stata invocata dalla stessa odierna ricorrente e deve ancora essere oggetto di accertamento (cfr. richieste in via istruttoria, formulate dalla convenuta);

In termini opposti, rispetto a quanto invoca la difesa della parte ricorrente, e come – del resto – assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall’art. 20 c.p.c. – che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti ai obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda – è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purchè possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (Cass. 7 luglio 2007, n. 15110; Cass. 12 novembre 2003, n. 17106);

– certo quanto sopra, non controverso – come riferito anche nelle stesse premesse del regolamento di competenza – che la società attrice (odierna resistente) ha chiesto, nell’atto introduttivo del giudizio, fosse dichiarata, l’insussistenza del diritto della società convenuta di ottenere il pagamento della indennità di cessazione del rapporto di agenzia reclamata in via stragiudiziale …è palese che era onere della odierna ricorrente contestare la competenza per territorio del giudice adito sotto tutti i profili di cui all’art. 20 c.p.c.;

– specie tenuto presente che in tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione m senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall’attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), nonchè di fornire la prova degli elementi costitutivi dell’eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la competenza del giudice adito. Pertanto qualora la parte deduca di domiciliare in un luogo, e in relazione a esso sussista la competenza territoriale, il convenuto che eccepisce l’incompetenza ha l’onere di contestarlo e di provare il contrario, rientrando tra i poteri ufficiosi del giudice soltanto l’individuazione dei motivi di diritto che militano a favore dell’eccezione (Cass. 14 luglio 2006, n. 16096) e nulla ha prova l’odierno ricorrente quanto al forum destinatae solutionis in un luogo diverso da quello indicato dall’attore ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4;

– giusta quanto assolutamente pacifico, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, l’art. 1182 c.c., comma 3, secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione dell’art. 1182, comma 4, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22326; Cass. 14 maggio 2002, n. 7021) e nella specie – ancorchè si controverta in tema di agenzia – è indubbia la necessità di una complessa indagine ai fine di accertare il guaritimi del somme fondatamente o infondatamente come si accerterà reclamate dalla società Paolini di Paolini Silvano & C. s.a.s..

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con declaratoria della competenza del tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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