Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9273 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 19/04/2010), n.9273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23143/2004 proposto da:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il cav. GARDIN LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VENTURA Costantino, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 157, presso l’avvocato LUCCHESE

Alberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 926/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VENTURA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato LUCCHESE che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 926/03 del 25 settembre 2003, pronunciando sulla domanda proposta da S. G. nei confronti della s.p.a. Acquedotto Pugliese, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato la Società convenuta al pagamento delle spese processuali;

che, in particolare, la Corte riferisce che: a) il S. – proprietario di un terreno del quale l’Ente autonomo per l’Acquedotto Pugliese (poi divenuto s.p.a. Acquedotto Pugliese), con decreto del 22 luglio 1999, aveva disposto l’occupazione d’urgenza – aveva convenuto in giudizio detto Ente al fine di ottenere la liquidazione e la corresponsione dell’indennità per l’occupazione legittima; b) costituitosi, l’Ente convenuto aveva eccepito l’incompetenza funzionale della Corte adita – competente essendo il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d), la carenza di legittimazione passiva della s.p.a. Acquedotto Pugliese – legittimata passiva essendo la s.p.a. Faver, quale capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese Faver s.p.a. Impresa Unione s.p.a. -, l’inammissibilità e/o l’improponibilità della domanda – sia perchè l’atto introduttivo era stato notificato prima della scadenza del periodo di occupazione legittima, sia perchè con la domanda si chiedeva la condanna diretta dell’Ente anzichè il deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti -, ed infine il difetto di legittimazione attiva dell’attore, che risultava livellarlo del Comune di Altamura, proprietario e concedente dell’area occupata;

che la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, “essendo pacifico in causa che, medio tempore, l’attore ha ottenuto il soddisfacimento della pretesa in questa sede azionata”;

che inoltre la Corte, quanto al regolamento delle spese, ha ritenuto conforme a giustizia porre le stesse a carico della parte convenuta, perchè “le ragioni dalla stessa addotte per contrastare l’avversa domanda si appalesano del tutto infondate”, osservando in particolare – per ciò che in questa sede ancora rileva -, quanto all’eccezione di incompetenza funzionale, che la domanda di indennità per l’occupazione legittima rientra nella competenza della corte d’appello ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19, e che, nella specie, era stato adottato il modello procedimentale di cui alla stessa L. n. 865 del 1971;

che avverso tale sentenza la s.p.a. Acquedotto Pugliese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura illustrati con memoria;

che resiste, con controricorso, S.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia che si tratta di un’opera idrica”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che – essendo pacifico in causa che, nella specie, l’occupazione d’urgenza era stata disposta per la realizzazione di un’opera idrica -, secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte la competenza a conoscere la causa per il pagamento dell’indennità di occupazione legittima spetta al tribunale regionale delle acque pubbliche;

che il motivo è fondato;

che, infatti – essendo nella specie pacifico che l’occupazione de qua è stata determinata dalla necessità di realizzare opere di alimentazione idrica (cfr. Ricorso, pagg. 1-2) -, secondo il costante orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio -, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d), rientrano nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un’occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un’opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza che sia dato distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità (cfr., ex plurimis, le pronunce n. 4704 del 1993, n. 7016 del 1999, n. 9277 del 1999, n. 15126 del 2002, n. 10362 del 2009);

che l’accoglimento del primo motivo, concernente una questione pregiudiziale, determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi di censura;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata;

che – costituendo unico oggetto del giudizio a quo, a seguito della dichiarata cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese di lite secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” -, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, secondo periodo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, secondo detto criterio, S.G. risultato soccombente sulla pregiudiziale questione della competenza della Corte d’Appello adita – deve essere condannato al rimborso delle spese, nei confronti della s.p.a. Acquedotto Pugliese, sia del giudizio di merito sia del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa, nel merito, condanna S.G. al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 2.400,00, ivi compresi Euro 500,00 per diritti, Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per onorari;

condanna altresì il S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA