Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9273 del 07/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9273 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 25249-2013 proposto da:
RAPINO GIOVANNA (RPNGNN65H54H435G) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo
studio dell’avvocato BEATRICE DI BENEDETTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DANILO DI ROCCO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –

Data pubblicazione: 07/05/2015

avverso il decreto n. 145/2013 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 5.6.2013, depositato il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;

avv. Danilo Di Rocco) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e
deposita cartolina di avvenuta notifica.

Ric. 2013 n. 25249 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Beatrice Di Benedetto (per delega

FATTO E DIRITTO ,
Parte ricorrente propone ricorso per. cassazione contro il Ministero della Gi .astizia, Ctle non
resiste con contioricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Carr.pobasso cl:ie ha
rigettato la. domanda di equa riparazione per difetto di allegazione dell’esistenza del danno,
della sua natura e dei fattori della sua causazion.e efficiente rispetto alla richiesta dei
convenuti un processo civile promosso con citazione notificata il.7.6.200(.,.0 concluso con
sentenza del 2012.
11 ricorso denunzia 1) violazione della legge 89/2001 e vizi di Motivaziore 2) violazione
dell’art. 115 cpc e vizi di motivazione.
Ciò premesso si osserva:
Questa ‘Cot

,

è già occupata: del risarcimento :dei danni .(Casse29.7:201 -. 3,n,’ 18239).;-

e dei criteri di liquidazione nelle varie situazioni esaminate ( Cass. 21,1.2014 n. 119:5 , C ass.
23.7.2013 n. 17883, Cass.:12.6.2013 n.14777, Cass. 13.1.2008 n. 14„ Ca.ss. 1.3.2007 n, 484:5)

,

ina nella presente vicenda rileva solo il profilo dell’asserito difetto di allegazione
dell’esistenza del danno che ha comportato il rigetto della domanda.

11,à”.déCi..S’idde ”irriPtignati’COritidie all’Oriéntainent6 ‘eSPreSSO” da -4négia “edile

tema per cui è causa.
Ove la parte si sia avvalsa della facoltà di richiamare gli atti del processo, il Giudice
non. può addebitarle la mancata produzione degli atti avendo la stessa il solo onere ai
allegazione, in ordine alla sua posizione nel processo ed alla durata nelle varie fasi mentre
spetta al Giudice valutare in concreto’ la violazione del termine di durata raoionevole del
processo ( Cass. n. 16376/2011).
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, spetta un indennizzo sulla
scorta dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e della CEDU.
Nella specie il provvedimento impugnato, pur dando atto della durata del
‘ ‘ . :PrOcebrientó civile, respinge là ‘cloinarida senza considerarechela prova speciflea del danno

.

riguarda quello patrimoniale mentre per quello non patrimoniale vale il riferimento
cronologico (Ca.ss. 27.6.2005 n. 13754, S.U. 26.1.2004 n. 1338 ex multis) sul quale nessuna
parola spende la decisione, donde la cassazione con rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e rinvia alla Corte di appello di

Così deciso in Roma il 26 novembre 2014.

Campobasso, in altra composizione, anche per le spese.

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