Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9273 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31893-2019 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO

15, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO DE

BENETTI, ALESSIA PITTELLI;

– ricorrente –

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA GRANDE

MURAGLIA N 45, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA SANTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZA CRACCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO

15, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMILIANO DE BENETTI, ALESSIA PITTELLI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2166/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2166/2019, depositata in data 23/7/2019, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado del 2018, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, il 5/6/2004, tra B.G. e P.C., per mancata consumazione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 3, lett. f) con fissazione dell’obbligo per il B. di versare all’ex coniuge, a titolo di assegno divorzile, l’importo mensile di Euro 750,00;

– in particolare, i giudici d’appello, confermando la cessazione degli effetti civili del matrimonio per inconsumazione, sulla base delle complessive risultanze istruttorie emergenti dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento di primo grado, sia pure de relato ex parte actoris, dalle relazioni mediche di due psichiatre, nonchè dalle ammissioni dello stesso B. (in ordine alla totale assenza di rapporti sessuali durante il fidanzamento, dal 1994, e nei primi due anni di matrimonio), con conseguente superamento della presunzione di consumazione del matrimonio correlata alla sua durata (dieci anni), hanno respinto la domanda della P. in punto di diritto ad assegno divorzile, dando rilievo allo stabile legame, con carattere di continuità, che la P. aveva intrapreso, quanto meno dall’inizio del 2014, con altro uomo, indice di un progetto comune di vita, pur in assenza di convivenza di fatto tra i medesimi (essendo la P. residente in (OMISSIS) ed il compagno residente in (OMISSIS)), fatto questo “recessivo” rispetto al passato con riferimento all’instaurazione e mantenimento di rapporti affettivi, relazione stabile che emergeva in particolare da un’indagine investigativa commissionata dal B., tra il 2017 ed il 2018;

– avverso la suddetta pronuncia, P.C. propone ricorso per cassazione, notificato il 18-24/10/2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di B.G. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 29/11/2019);

– la ricorrente principale lamenta,: 1) con il primo motivo, sia la nullità della sentenza per motivazione apparente sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla “copiosa documentazione attestante spese sostenute e attività effettuate nel circondario del suo indirizzo di residenza, a Padova”, dalla ricorrente, al fine di dimostrare che ella non intrattiene alcuna relazione more uxorio con altro uomo; 2) con il secondo motivo, sia la nullità della sentenza per motivazione apparente sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, in combinato disposto con la L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 36; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, in combinato disposto con la L. n. 76 del 2016, art. 1, commi 36 e 37, dovendo ritenersi che, ai fini dell’integrazione del presupposto di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10 occorra non una semplice relazione affettiva, ancorchè duratura ma un nuovo vincolo matrimoniale o una relazione di convivenza more uxorio idonea a rilevare l’esistenza di un nuovo nucleo famigliare, con reciproci doveri di assistenza morale e materiale tra i partners; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, e art. 36 c.p.c., n. 3, dell’art. 92 c.p.c., in punto di operata compensazione tra le parti delle spese del giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti;

-il ricorrente incidentale propone un unico motivo di ricorso incidentale, e art. 3603 c.p.c., per violazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, per avere a Corte d’appello ritenuta raggiunta la prova dell’inconsumazione del matrimonio, sulla base esclusivamente di testimonianze de relato ex parte actoris, a fronte, oltretutto, di evidenze probatorie documentali contrarie.

Diritto

RITENUTO

che:

– ad avviso del Collegio, il ricorso principale, e, in particolare, il primo ed il secondo motivo, presenta questioni di rilievo nomofilattico, che giustificano la trattazione in pubblica udienza nella sezione semplice;

– nello specifico, risulta infatti necessario vagliare se, laddove si voglia aderire all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 6855/2015), secondo cui “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”, il presupposto dell’effettiva sussistenza di una relazione sentimentale stabile, indice di un progetto di vita idoneo ad interrompere in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, debba essere accertato in modo rigoroso e possa rinvenirsi anche in assenza di coabitazione o convivenza tra l’ex coniuge ed il terzo;

– inoltre, le suddette censure del ricorso principale risultano essere attinte dalla questione di massima di particolare importanza, posta con ordinanza interlocutoria di questa Sezione (Cass. 28995/2020), di rimessione degli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, vale a dire “se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento”.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla Pubblica Udienza in Sezione semplice. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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