Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9273 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27535-2013 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e GIUSEPPE MATANO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 4225/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2013, R.G.N. 7722/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande proposte con distinti ricorsi, successivamente riuniti, da G.G., volte ad ottenere: l’accertamento dell’illegittimità e/o infondatezza del verbale di accertamento dell’Inps del 5/3/1998 e del conseguente provvedimento emesso dall’istituto di annullamento della sua posizione previdenziale assicurativa, la condanna dell’Inps a riaccreditare alla gestione previdenziale Fondo lavoratori dipendenti tutti i contributi previdenziali versati dalle officine meccaniche G. Srl in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con detta società sin dal 10/5/1975 e la condanna dell’Inps alla corresponsione e liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza di legge, oltre accessori.

2. La Corte condivideva la soluzione del Tribunale secondo la quale la qualifica di amministratore unico rivestita dal G. nelle Officine meccaniche G. Srl (di cui era anche socio al 25%) era incompatibile con la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, nè a contrario avviso potevano indurre le circostanze dedotte dall’appellante al fine di dimostrare il contrario, dal momento che il G. non aveva in alcun modo dedotto il carattere fittizio di tale carica ovvero di non aver esercitato i poteri ad essa inerenti, riconoscendo, anzi, di aver rappresentato la società all’esterno verso i terzi e di averne curato l’amministrazione.

3. Per la cassazione della sentenza G.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. a fondamento del primo motivo di ricorso G.G. deduce l’omesso esame di circostanze fatte oggetto di discussione decisive per il giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 2721 c.c. e ss. Argomenta che sussistevano in fatto tutti gli elementi richiesti (anche dalla circolare INPS n. 117 del 1983) per ritenere validamente instaurato il rapporto assicurativo come lavoratore dipendente e che la formale rappresentanza della società non aveva comportato l’esercizio di alcun potere in quanto tutte le incombenze gestionali amministrative erano affidate a persone esterne (un contabile, un consulente del lavoro ed un commercialista) di modo che il ricorrente era, di fatto, esonerato dall’esercitare i poteri di amministratore unico. Inoltre, come riferito nel ricorso di primo grado, in occasione della riunione del 10/5/1975 egli era stato assunto con la qualifica di capofficina, con la responsabilità e la retribuzione dei dipendenti. Lamenta che la Corte territoriale si sia basata su un aspetto formale senza verificare, attraverso l’assunzione delle prove, se gli abbia effettivamente esercitato il mandato ricevuto o si sia limitato a svolgere, sotto le direttive e di controllo dell’assemblea dei soci, attività all’interno dell’officina con lo stesso orario e retribuzione degli altri dipendenti e dei suoi tre fratelli.

5. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8. Sostiene che la disposizione dovrebbe salvaguardare la contribuzione che nel caso è stata versata per 23 anni prima che l’Inps verificasse la natura del rapporto di lavoro svolto, e determinerebbe una presunzione assoluta circa la produttività della contribuzione sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni.

6. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, che risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4 29761 del 29/11/2018,. Cass. n. 19596 del 30/09/2016. Cass. n. 24972 del 06/11/2013) secondo il quale le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purchè si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.

7. Sulla base di tali corretti presupposti, la Corte di merito ha esaminato compiutamente le risultanze fattuali, tra cui anche il fatto che il G. avesse svolto le mansioni di capo-officina (v. pg. 4) valorizzato nel ricorso, giungendo ad escludere che tale situazione si sia verificata.

8. Con riguardo alla critica della ricostruzione delle risultanze fattuali, il motivo è poi inammissibile, in quanto al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

9. E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, ma ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.

10. Parimenti infondato è il secondo motivo.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria – secondo cui debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, quei contributi indebitamente versati, allorchè l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell’avvenuto versamento medesimo – riveste carattere eccezionale, cosicchè tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’Inps e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand’anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr. Cass. n. 12355/2010, n. 64/2009; n. 13919/2001; n. 5078/1991, n. 449/1988, n. 451/1985, n. 6152/1981, n. 4044/1980).

11. Ed invero, come è stato osservato (cfr, Cass., n. 13919/2001, cit., in motivazione), “non si è in presenza… di una norma espressione di un principio generale di tutela dell’affidamento nella validità di un rapporto contributivo, risultando la disposizione circoscritta al settore delle assicurazioni Inps ed esprimendo chiaramente la lettera della norma l’intento di sanare i versamenti indebiti esclusivamente all’interno di tale rapporto assicurativo (in particolare, contributi versati su voci retributive escluse); del resto, una definitiva conferma dell’impossibilità di una lettura diversa ed estensiva si desume dalla mancanza nella norma di qualsiasi indicazione circa i requisiti (oggettivi) dell’apparenza e (soggettivi) dell’affidamento”.

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

14. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l’insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. 16/02/2017 n. 4159).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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