Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9272 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 19/04/2010), n.9272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina

121, presso l’avv. MARRA Alfonso Luigi, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 51835/04 in data 25.5.2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 3.11.2009 dal

Relatore Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;

Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 25.5.2005 la Corte di Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 400,00 in favore di F.A. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla durata di un giudizio davanti al Tribunale di Napoli protrattosi per circa cinque anni, ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per due.

Avverso la decisione F. proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui non resisteva l’intimato, con i quali rispettivamente lamentava: 1), 2), 3), 5), 6) l’inadeguata liquidazione dell’indennizzo; 3) la violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 7) l’errata compensazione delle spese processuali.

Osserva il Collegio che è inammissibile per genericità la doglianza sub 3), mentre è fondata quella relativa alla quantificazione dell’indennizzo, limitatamente al profilo della immotivata riduzione rispetto ai minimi CEDU (che indicano in Euro 1.000,00 annui la base di commisurazione, dai quali tuttavia il giudice nazionale può discostarsi purchè in misura ragionevole).

Non possono viceversa essere condivise le ulteriori doglianze prospettare al riguardo, quanto al mancato riconoscimento del “bonus”, poichè lo stesso è espressione di valutazione discrezionale, nella specie non esercitata; quanto all’omessa parametrazione dell’indennizzo sull’intera durata del processo, poichè a ciò osta il chiaro dettato della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Resta infine assorbita la doglianza relativa alle spese.

Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, il decreto cassato in relazione ai profili accolti e, decidendo nel merito, il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento di Euro 1.850,00 (circa Euro 900,00 annui, stante la modesta entità della controversia) oltre interessi legali dalla domanda ierti, nonchè alla refusione delle spese processuali del giudizio di merito ed al 50% di quelle di legittimità (da compensare per il residuo 50% tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), liquidate in dispositivo e da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e condanna la il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 1.850,00 in favore di F.A., oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida, quanto al primo, in Euro 840,00 di cui Euro 480,00 per onorari e Euro 310,00 per diritti e, quanto al secondo nella loro interezza, in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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