Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9272 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26784-2019 proposto da:

D.P.M., in proprio e quale amministratore di IMMOBILIARE

OLBIA CENTRO SPA, nonchè P.A., quale erede di

P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 25, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO FAIS, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE VISCONTI;

– ricorrenti –

MINI IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO SERRA, PAOLA SERRA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.P.M., in proprio e quale amministratore di IMMOBILIARE

OLBIA CENTRO SPA, nonchè P.A., quale erede di

P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 25, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO FAIS, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE VISCONTI;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

L.F., V.G., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 264/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RITENUTO

– che il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza del 27 gennaio 2017, ha accolto le domande proposte da D.P.M., da P.A. (quale erede di P.S.) e dalla Immobiliare Olbia Centro s.p.a., volte alla declaratoria della inesistenza delle deliberazioni assunte dall’assemblea della società in data 9 febbraio e 27 luglio 2006 – la prima di nomina di un nuovo amministratore e la seconda di scioglimento della società e nomina del liquidatore – nonchè all’accertamento della nullità dell’atto di compravendita di un terreno concluso il 26 ottobre 2006 tra detta società e la Mini Immobiliare s.r.l.; ha, invece, respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dai medesimi;

– che la Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 30 maggio 2019, in riforma della decisione del Tribunale di Tempio Pausania del 27 gennaio 2017, ha respinto tutte le domande proposte;

– che avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da D.P.M., sulla base di tre motivi;

– che vi resiste con controricorso la Mini Immobiliare srl, che propone ricorso incidentale condizionato per un motivo, avverso il quale si difende controparte con controricorso;

– che non svolgono difese gli altri intimati;

– che le parti costituite hanno depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi del ricorso principale possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2377 c.p.c., oltre a vizio di assenza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quanto alla pretesa applicabilità di tale disposizione, in quanto nella specie le due delibere impugnate sono state assunte con la presenza di una unica socia, l’avv. Giuseppina Sergnesi, titolare della quota del 99,5% del capitale sociale, la quale tuttavia non era socia affatto, per avere la dante causa venduto la quota sin dal 10 marzo 1981: onde la corretta categoria di vizio non poteva essere la mera annullabilità, ma la inesistenza, non essendo presente nessun socio;

2) omesso esame di fatto decisivo, non avendo la sentenza impugnata rilevato come mancasse in assemblea qualunque soggetto che rivestisse la qualità di socio;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2377 c.p.c., oltre a vizio di assenza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quanto al preteso consenso della società alla vendita del bene immobile, quando, invece, essa era rappresentata da un liquidatore, nominato dalla detta deliberazione inesistente, e l’art. 1398 c.c. permette di far valere il difetto di rappresentanza, ai fini della inefficacia dell’atto, sine die; del resto, entro il termine di tre mesi mai l’istante avrebbe potuto impugnare la deliberazione, dato che è venuto a conoscenza di esse dolo dopo anni, ed in modo casuale;

che il ricorso incidentale condizionato prospetta un unico motivo, volto a dedurre la violazione o falsa applicazione degli artt. 2022,2355 e 2712 c.c., in quanto la corte territoriale ha errato nel non dare rilievo al disconoscimento della fotocopia del libro dei soci, non potendo avere alcun valore l’autenticazione notarile dello stesso, privo di pubblica fede; inoltre, la corte del merito ha errato nel ritenere priva di rilievo la mancata annotazione del nome del P., quale avente causa dalla socia originaria, sui certificati azionari, dato che solo con essa si perfeziona il trasferimento, e non solo con l’annotazione sul libro dei soci, a norma dell’art. 2022 c.c.;

– che la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) è provata la qualità di socio in capo a P.S., a norma degli artt. 2022 e 2054 c.c., posto che, sebbene la confottnità all’originale della fotocopia del libro dei soci, nel quale è stata trascritta la cessione della quota in favore del medesimo da parte di G.A., sia stata disconosciuta in giudizio, tuttavia sussiste una certificazione notarile di tale autenticità, onde quel disconoscimento resta privo di rilievo in causa; b) le due deliberazioni assembleari assunte in data 9 febbraio e 27 luglio 2006, non sono inesistenti, ma solo annullabili, ai sensi dell’art. 2377 c.c., in ragione della partecipazione di soggetto non legittimato, Giuseppina Sergnesi, che non era socia al momento della adozione delle deliberazioni stesse; ne deriva l’inammissibilità della impugnazione delle delibere, essendo i soggetti impugnanti da ciò decaduti, per il decorso del termine di decadenza di novanta giorni; in ogni modo, anche qualora si dovessero ritenere le due delibere inesistenti, non ne deriverebbe l’invalidità dell’atto di compravendita immobiliare posto in essere dal legale rappresentante, in quanto il consenso fu espresso e, in mancanza di efficace impugnazione della Delib. che lo nominava, egli deve ritenersi definitivamente titolare del relativo potere di rappresentare la società;

– che le questioni implicate, in particolare la perdurante configurabilità del vizio di inesistenza della deliberazione assembleare dopo la riforma del diritto societario del 2003, consigliano la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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