Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9271 del 20/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20859-2018 R.G. proposto da:
O.E., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico
Barilli e Giuseppina Maria Borella ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via delle Fratte di Trastevere, n. 44/A, presso lo studio
dell’avvocato Claudia Canevari;
– ricorrente –
contro
G.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 59/2018 del Tribunale di Monza, depositata
l’11/01/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo
Cosimo.
Fatto
RITENUTO
In forza di un decreto ingiuntivo (n. 3128-4494/14), notificato a tutti i debitori in solido Go.Se., G.M. e G.S., ma opposto solo dalle prime due, la creditrice O.E. ha precettato al G. il pagamento della somma di Euro 734,15, sul presupposto che nei confronti di quest’ultimo il provvedimento monitorio fosse passato in giudicato.
Il G. ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto.
Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione e il Tribunale di Monza, in funzione di giudice d’appello, ha rigettato il gravame proposto dalla O..
Costei ricorre avverso innanzi a questa Corte per quattro motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
Preliminarmente va rilevato che la notifica ricorso, effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, era originariamente sprovvista dell’attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter. Tale vizio di procedibilità è stato, tuttavia, sanato dal successivo deposito dell’asseverazione mancante prima dell’inizio della camera di consiglio (Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01).
Venendo al merito del ricorso, all’attenzione di questa Corte si presenta la seguente questione.
In pendenza del termine per opporre il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più debitori solidali, uno di essi ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, con effetto liberatorio, secondo le regole generali delle obbligazioni solidali, per tutti gli altri coobbligati. Il punto controverso, dunque, è se in sede esecutiva uno degli altri debitori, che non ha opposto il decreto ingiuntivo (quindi formalmente passato in giudicato nei suoi confronti), possa opporre al creditore il pagamento effettuato prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività; oppure era suo onere, per impedire che si determinasse l’intangibilità del giudicato, opporre il decreto ingiuntivo.
La questione è analoga a quella oggetto di altri tre ricorsi fra le stesse parti (iscritti ai n. r.g. 16560, 19731 e 19747 del 2018), che – per la particolarità del caso – sono stati rimessi alla sezione ordinaria.
Pertanto, anche per il presente ricorso non sussistono i presupposti previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020