Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9271 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 19/04/2010), n.9271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15444-2004 proposto da:

M.S. (c.f. (OMISSIS)), V.Y.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso

l’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LODDO CARMINE, ENRICHENS VINCENZO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CAPO SPERONE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 23, presso l’avvocato FRANCESCA

TURRIO BALDASSARRI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCHESE

MARIANO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2003 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 12/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato VINCENZO ENRICHENZ che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 15 giugno 2002, i coniugi M.S. ed V.Y. convennero dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari la s.r.l. Capo Sperone, impugnando il lodo pronunciato in Cagliari il 13 febbraio 2002 nella controversia per arbitrato rituale promossa da detti coniugi nei confronti della s.r.l. Capo Sperone sulla base della clausola compromissoria di cui alla scrittura privata del 7 dicembre 1989, complementare all’atto pubblico in pari data stipulato dalle stesse parti, con il quale i medesimi coniugi avevano ceduto in piena proprieta’ alla s.r.l. La Fazenda (poi divenuta s.r.l. Capo Sperone) il complesso turistico ricettivo di loro proprieta’ sito in (OMISSIS), per il prezzo di L. 1.650.000.000.

Gli attori chiesero che il predetto lodo fosse dichiarato nullo, per violazione delle regole di diritto: a) nella parte in cui era stato ritenuto insussistente l’inadempimento della Societa’ compratrice, in quanto l’offerta di pagamento del prezzo dalla stessa effettuata – perche’ il saldo del prezzo venisse dagli attori attinto direttamente dal conto corrente della stessa compratrice – era idonea, conformemente ai modi contrattualmente previsti, al soddisfacimento dell’obbligo di pagamento, e cio’r nonostante che tale offerta non comprendesse la totalita’ della somma e delle cose dovute, dei frutti e degli interessi maturati ai sensi dell’art. 1499 cod. civ.; b) nella parte in cui era stato ritenuto insussistente l’inadempimento della Societa’ compratrice, consistito nella mancata costruzione e consegna della casa di abitazione ai coniugi M., che la Societa’ si era obbligata a progettare e costruire a proprie cura e spese: in particolare, ad avviso degli attori, gli arbitri non avevano rilevato che la Societa’, nonostante fossero trascorsi circa dodici anni dall’assunzione dell’obbligo, non aveva mai presentato alcun progetto della casa ed inoltre, con motivazione non condivisibile, avevano affermato che il dedotto inadempimento, comunque insussistente, non avrebbe avuto la gravita’ necessaria, tale da determinare la risoluzione del contratto, avuto riguardo all’interesse dei coniugi all’adempimento; c) nella parte in cui gli arbitri, incorrendo in grave omissione e violando le regole di diritto, non avevano statuito sui rilevanti interessi convenzionali dovuti dalla Societa’ Capo Sperone, la mancata corresponsione dei quali costituiva inadempimento contrattuale ed elemento di valutazione dei danni causati, posto che tali interessi non potevano piu’ essere richiesti come tali, ma solo come danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

Nel merito ed in via rescissoria, gli attori riproposero le domande di: – risoluzione del contratto di compravendita e delle precedenti e contestuali scritture private; – risarcimento dei danni commisurati agli interessi convenzionali; – risarcimento dei danni, sempre commisurati a detti interessi, dalla data del lodo fino alla data di effettivo rilascio del complesso turistico; risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata disponibilita’ delle somme dovute e dei danni conseguenti alla mancata costruzione e consegna della casa; – condanna al rilascio del complesso turistico.

Costituitasi, la s.r.l. Capo Sperone resistette all’impugnazione, chiedendone la dichiarazione di inammissibilita’ e, comunque, il rigetto. Al riguardo sottolineo’ che le censure proposte: a) si basavano sulla richiesta di pronunce omesse o contrarie ai risultati pretesi, in quanto l’inadempimento per il mancato pagamento degli interessi non era stato minimamente dedotto dai coniugi M. a sostegno della domanda di risoluzione; b) non attenevano alla violazione di regole di diritto, bensi’ al merito della decisione arbitrale e, come tali, erano da ritenere inammissibili; c) ove anche fossero state riferibili a violazione delle regole di diritto, in ogni caso tali violazioni erano insussistenti.

2. – La Corte adita, con la sentenza n. 377/2003 del 12 dicembre 2003, dichiaro’ inammissibile l’impugnazione per nullita’ del predetto lodo arbitrale.

La Corte ha fondato la decisione sulle seguenti argomentazioni :

A) quanto al primo motivo di impugnazione – secondo il quale gli arbitri avrebbero violato le regole di diritto di cui agli artt. 1453, 1455 e 1181 c.c., art. 1208 c.c., n. 3), e art. 1499 cod. civ., perche’ hanno escluso l’inadempimento del mancato pagamento del saldo del prezzo pari a L. 645.000.000, giudicando idonea l’offerta di attingere direttamente dal conto corrente della Societa’ Capo Sperone la somma corrispondente, ma omettendo di considerare che ai venditori spettavano sull’importo del residuo prezzo anche gli interessi compensativi previsti dall’art. 1499 cod. civ. -, la Corte ha cosi’, testualmente motivato: “La indicata censura e’ del tutto inammissibile: infatti i coniugi M. avevano chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla illiceita’ della condizione sospensiva posta al saldo prezzo costituita dalla erogazione del mutuo regionale e utilizzazione di parte dell’importo mutuato per il pagamento ed avevano dedotto, quindi, l’inadempimento per il mancato immediato pagamento del prezzo al momento della stipula dell’atto di vendita, considerata la dedotta illiceita’ della condizione e le ragioni giustificative del rifiuto opposto al ricevimento della somma messa a disposizione dei M.. Avevano pertanto allegato un inadempimento non per il mancato pagamento degli interessi, bensi’ perche’ l’acquirente avrebbe dovuto pagare immediatamente il prezzo dal momento che la condizione era illecita. (…) La risoluzione non era stata pertanto chiesta per il fatto che sussistesse il diritto al pagamento degli interessi che non erano stati corrisposti e quindi in forza di tale inadempimento, ma per il fatto che, essendo la condizione illecita, il prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto immediatamente”;

B) quanto al secondo motivo di impugnazione – secondo il quale gli arbitri sarebbero incorsi nella violazione dell’art. 1455 cod. civ., perche’ non avrebbero rilevato l’inadempimento della Societa’ acquirente in ordine all’obbligo di realizzare la nuova casa per i coniugi M., omettendo di predisporre e di presentare il relativo progetto, e perche’ avrebbero erroneamente ritenuto che, comunque, ove anche sussistente, detto inadempimento non avrebbe rivestito gravita’ tale da comportare la risoluzione del contratto -, la Corte ha cosi’, testualmente, motivato: “Anche tale motivo e’ inammissibile. Infatti si tratta di una censura sulla ricostruzione operata dagli arbitri sul merito della inadempienza e come tale non puo’ rientrare nella pretesa asserita inosservanza delle regole di diritto prevista per l’impugnazione del lodo. (…) con l’impugnazione in pratica i M. hanno contestato il giudizio di fatto degli arbitri che li ha indotti a ritenere inesistente il denunciato inadempimento e tale contestazione non e’ ammissibile.

Qualunque contestazione in ordine al merito delle pretese appare infatti del tutto inammissibile, riguardando l’interpretazione che delle condotte delle parti hanno dato gli arbitri, che nulla ha a che vedere con la violazione delle regole di diritto”;

C) “Quanto all’ultimo motivo di doglianza, e’ stata eccepita la nullita’ del lodo per violazione degli artt. 1499 e 1453 c.c. per non essersi gli arbitri pronunciati sugli interessi dovuti di diritto, interessi il cui mancato pagamento doveva costituire elemento necessario di giudizio per la dichiarazione di inadempimento contrattuale e per la dichiarazione di risoluzione e nel contempo elemento di valutazione ai fini dei danni causati ai M. i quali, avendo proposto domanda di risoluzione, non potevano piu’ richiedere gli interessi come tali (art. 1453 c.c., u.c.). Anche tale motivo e’ inammissibile per quanto gia’ detto con riferimento al primo motivo in quanto non fu mai formulata domanda di accertamento del diritto agli interessi o di risoluzione per il mancato pagamento degli interessi stessi; in ogni caso degli interessi non si poteva tenere conto nemmeno in relazione alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento, dal momento che nessun inadempimento fu riscontrato per il quale pronunciare la risoluzione cui soltanto sarebbe conseguito il richiesto risarcimento”.

3. – Avverso tale sentenza M.S. ed V.Y. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.

Resiste, con controricorso, la s.r.l. Capo Sperone.

4. – Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo (con cui deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’, per quanto di ragione,in relazione all’art. 829 c.p.c.”), il secondo (con cui deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1499 e 1208 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’, per quanto di ragione,in relazione all’art. 829 c.p.c.”) ed il terzo motivo (con cui deducono: “Omessa, comunque insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla natura, alla consistenza ed agli effetti degli inadempimenti posti in essere dalla Societa’ Capo Sperone s.r.l., nonche’ in ordine alla pronuncia di inammissibilita’ delle censure proposte al lodo arbitrale pronunciato in Cagliari in data 13.2.2002”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro connessione -, i ricorrenti criticano la sentenza impugnata, sostenendo che: A) quanto alla domanda di risoluzione per l’inadempimento derivante dal tardivo pagamento del saldo del prezzo della compravendita di cui all’atto pubblico del 7 dicembre 1989, la Corte avrebbe, dovuto accogliere tale domanda, sia perche’ il ritardo si era protratto per circa dodici anni, cioe’ oltre ogni ragionevole limite di tolleranza in relazione all’oggetto ed alla natura del contratto, sia perche’ il tenore delle clausole contrattuali non consente di individuare una condizione sospensiva del pagamento del prezzo subordinatamente alla erogazione del mutuo regionale, sia perche’ persistevano dubbi circa la natura truffaldina del collegamento tra pagamento del residuo prezzo ed erogazione del mutuo, punto, quest’ultimo, sul quale la Corte avrebbe motivato in modo omissivo e contraddittorio; B) quanto alla domanda di risoluzione per l’inadempimento derivante dal mancato pagamento degli interessi, di cui all’art. 1499 cod. civ., sul residuo prezzo, maturati dal 7 dicembre 1989 al 10 agosto 1998, la Corte avrebbe errato nel ritenere che “parte ricorrente non avrebbe, ne’ in sede arbitrale, ne’ in sede di successivo giudizio di gravame, avanzato la richiesta di inadempimento per mancata corresponsione degli interessi” (cfr. Ricorso, pag. 18), in quanto “dagli atti di causa appare evidente che l’inadempimento censurato in sede arbitrale riguardava il pagamento del residuo prezzo di L. 645.000.000 oltre accessori, i quali, come si legge in tutte le difese del difensore di primo e secondo grado di parte ricorrente, altro non sono se non gli interessi dovuti. Richiesta che appare altresi’ evidente dalla stessa originaria domanda di arbitrato e dalle conclusioni formulate nel relativo giudizio” (ibidem e pag. 19); C) quanto alla domanda di risoluzione per l’inadempimento derivante dalla mancata costruzione della casa da adibire a civile abitazione dei ricorrenti, la motivazione della Corte sarebbe lacunosa ed incoerente, perche’ non terrebbe conto ne’ di alcune circostanze di fatto (blocco dell’iter burocratico della richiesta di concessione dal 12 settembre 1995 al 6 novembre 1998), ne’ dell’irragionevole ultradecennale protrazione dell’inadempimento, ed inoltre si fonderebbe su una “immotivata e non convincente ricostruzione logica (…) sull’inadempiente comportamento della parte obbligata al corrispettivo della realizzazione della casa di civile abitazione in favore della parte venditrice” (cfr. Ricorso, pag. 22).

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. – Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 23900 del 2004, 23670 del 2006, 6028 e 10209 del 2007, 21035 del 2009), in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullita’ del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimita’ non puo’ apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, ma puo’ esaminare soltanto la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimita’ va condotto esclusivamente mediante il riscontro della conformita’ a legge e della congruita’ della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo.

2.2. – In palese contrasto con tale orientamento, tutte le censure argomentate dai ricorrenti mirano, in realta’, ad un riesame del merito del giudizio arbitrale, attraverso una critica della motivazione in fatto del lodo.

In particolare, quanto al primo motivo (cfr., supra, n. 1., sub A), esso e’ inammissibile: e’ sufficiente leggere, infatti, il contenuto della censura, per ritenere immediatamente che i ricorrenti, attraverso la generica denuncia di omissioni e contraddizioni della motivazione della sentenza impugnata, intendono rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri sia sull’interpretazione delle clausole del contratto di compravendita concluso dalle parti, sia sulla gravita’ dell’inadempimento per il denunciato tardivo pagamento del saldo del prezzo, sia sulla dedotta natura truffaldina del collegamento tra il pagamento del prezzo residuo e l’erogazione del mutuo regionale; accertamenti, questi, relativamente ai quali la Corte – con motivazione corretta e puntuale – ha affermato di non potersi pronunciare, proprio perche’ concernenti giudizi di fatto espressi dagli arbitri e non inosservanza di regole di diritto.

Quanto, poi, al secondo motivo (cfr., supra, n. 1., sub B), esso e’ infondato: infatti, la Corte di Cagliari – con motivazione corretta e conforme a legge – ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione del lodo, affermando che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita era fondata sul preteso inadempimento del pagamento del prezzo residuo e non gia’ sull’inadempimento derivante dalla mancata corresponsione degli interessi, “in quanto non fu mai formulata domanda di accertamento del diritto agli interessi o di risoluzione per il mancato pagamento degli interessi stessi”.

L’affermazione dei ricorrenti – secondo la quale “dagli atti di causa appare evidente che l’inadempimento censurato in sede arbitrale riguardava il pagamento del residuo prezzo di L. 645.000.000 oltre accessori, i quali, come si legge in tutte le difese del difensore di primo e secondo grado di parte ricorrente, altro non sono se non gli interessi dovuti” -, per un verso, involge accertamenti di fatto gia’ compiuti in sede arbitrale e, percio’, inammissibili in questa sede, e, per l’altro, collide con consolidati principi affermati da questa Corte e puntualmente osservati dai Giudici a quibus (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 15126 del 2000 e 17630 del 2007), secondo i quali, in tema di giudizio arbitrale, i limiti e la natura del giudizio di nullita’ (diretto a far valere, in sede rescindente, i soli vizi tassativamente previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.) attribuiscono al giudice di appello la facolta’ di riesame del merito soltanto in sede rescissoria, e comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri (per queste ultime intendendosi i fatti sui quali risultava fondato il petitum), con la conseguente illegittimita’, in sede di giudizio di nullita’ dinanzi alla corte di appello, tanto del riesame del merito in fase rescindente (e di conseguente sostituzione, alla motivazione del lodo, di altra e propria motivazione), quanto della sostituzione, ai fatti costitutivi del peti tuia di cui al lodo, di fatti diversi autonomamente acquisiti.

Quanto, infine, al terzo motivo (cfr., supra, n. 1., sub C), esso e palesemente inammissibile, perche’ – come correttamente rilevato dai Giudici a quibus – mira nuovamente in questa sede, attraverso una generica critica di lacunosita’ e di incoerenza alla motivazione della sentenza impugnata, a censurare la ricostruzione operata dagli arbitri sul merito della dedotta inadempienza della Societa’ Capo Sperone: e’ sufficiente, infatti, considerare il contenuto delle censure (la motivazione della Corte sarebbe lacunosa ed incoerente, perche’ non terrebbe conto ne’ di alcune circostanze di fatto – blocco dell’iter burocratico della richiesta di concessione dal 12 settembre 1995 al 6 novembre 1998 -, ne’ dell’irragionevole ultradecennale protrazione del dedotto inadempimento), per rendersi conto che esse involgono accertamenti di fatto gia’ compiuti dagli arbitri in senso sfavorevole ai ricorrenti.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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