Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9270 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9270 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 13792-2008 proposto da:
MAIORINO

MICHELE

(C.F.

MRNMHL33M28G975I),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII
133, presso l’avvocato ROTONDARO RAFFAELE,
rappresentato e difeso dagli avvocati TITOLO
ANTONIO, CICALESE ANGELO, giusta procura a margine
2014

del ricorso;
– ricorrente –

420
contro

PRAIA A MARE SOC. COOP. A R.L. (C.F. 01346570631),

Data pubblicazione: 24/04/2014

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2,
presso l’avvocato VERDE GIOVANNI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 2410/2004 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/02/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito,

la

controricorrente,

l’Avvocato

VERDE

GIOVANNI che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per manifesta infondatezza e condanna
aggravata alle spese ex art. 385, 4 0 co.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cooperativa a r.l. Praia a Mare chiedeva all’ex socio

.

Michele Maiorino il pagamento di quote sociali non
corrisposte oltre interessi e spese, in via monitoria.

Incardinatosi il giudizio di opposizione, il Tribunale
di Napoli revocava i decreti ingiuntivi e condannava la
cooperativa anche al pagamento di somme richieste dal
Maiorino in via riconvenzionale.
Avverso questa sentenza proponeva revocazione la
Cooperativa, sul rilievo che l’esito del precedente
giudizio era stato decisivamente condizionato dalla
mancanza di delibere assembleari e documenti contabili
,

oggetto di furto come da denuncia del 23 giugno 1988. Il
successivo ritrovamento dei predetti documenti, in 6

.

febbraio 1995 ad opera della autorità di Polizia, aveva
indotto la Cooperativa al giudizio di revocazione, nel

i

quale veniva richiesta oltre all’annullamento della
pronuncia revocanda anche l’accertamento negativo del
credito riconosciuto al Mariorino, con condanna alla
restituzione di quanto corrisposto.
Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità della domanda,
e la Corte d’Appello, adìta dalla Cooperativa, con la
,

sentenza impugnata l’accoglieva sulla base delle
seguenti argomentazioni :
3

a) non veniva condivisa la valutazione espressa dal
Tribunale in ordine all’imputabilità alla cooperativa
della mancata produzione tempestiva dei documenti
sottratti, nei tre mesi successivi all’instaurazione del

giudizio;
b) la cooperativa non era tenuta alla produzione e
consegna immediata dei predetti documenti, dal momento
che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità,

ai

fini

dell’ammissibilità

della

revocazione ex art. 395 terzo comma cod. proc. civ., la
forza maggiore, impeditiva della produzione in giudizio
del documento decisivo deve aver determinato non
l’indisponibilità di esso ma l’ignoranza dell’esistenza
e del luogo di conservazione, non addebitabile ad alcuna
delle parti fino al momento in cui sia possibile la
produzione. Tale adempimento, nei giudizi quale quello
in questione assoggettati alla disciplina processuale
vigente anteriormente all’entrata in vigore della 1. n.
353 del 1990 può essere eseguito fino al momento
dell’assegnazione della causa a sentenza;
c) nella specie i documenti vennero sottratti dopo un mese
dall’inizio dell’indagine peritale affidata al CTU con
mandato molto ampio in ordine all’esame dei documenti


4

necessari, ovvero molto prima della conclusione del
giudizio di primo grado;
d) in

ordine

alle

censure

relative

alla

corretta

quantificazione finale del saldo si rinviava mediante

provvedimento di rimessione in istruttoria al giudizio
rescissorio, all’esito del quale veniva proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi, entrambi relativi
alla sentenza rescindente con la quale era stata
dichiarata ammissibile la revocazione. Resisteva con
controricorso la Cooperativa Praia a Mare. Entrambe le
parti depositavano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di
motivazione della sentenza impugnata per non aver
rilevato che la mancata produzione dei documenti oggetto
di furto, in quanto disponibili al momento
dell’instaurazione del procedimento, fu la conseguenza
di un’idea difensiva venuta in ritardo. La Cooperativa
fu del tutto negligente nella omessa consegna tempestiva
dei predetti documenti. La conferma del vizio deriva dal
fatto che nel giudizio di opposizione ai decreti
ingiuntivi non vennero contrastate specificamente le
pretese del Maiorino anche all’esito della consulenza
tecnica d’ufficio.
5

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 198 cod. proc. civ., per aver
ritenuto che il consulente tecnico d’ufficio potesse
decidere da quali documenti attingere per poter svolgere

la propria indagine peritale mentre ai sensi della norma
sopra indicata egli deve essere ritenuto tenuto ad
attenersi ai documenti prodotti, salvo il consenso delle
parti all’estensione della base documentale.
Il primo motivo,

attinente più che un vizio di

motivazione ad una censura ex art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., come può evincersi dall’esame del quesito che lo
completa, è manifestamente infondato, in quanto
contrasta con l’orientamento costante della
giurisprudenza di legittimità, rilevato anche nella
sentenza impugnata, (ex multis Cass. 735 del 2008),
secondo il quale, con particolare riferimento alle cause
assoggettate al rito ante 1. n. 353 del 1990, la
produzione dei documenti può essere eseguita fino
all’assegnazione della causa a sentenza con conseguente
sufficienza, ai fini dell’ammissibilità della
revocazione, dell’impossibilità della produzione
decisiva entro tutto l’arco del giudizio predetto. Del
tutto irrilevante risulta pertanto il momento in cui
viene compiuta, prima dell’assegnazione della causa a
6

sentenza, la valutazione di rilevanza della produzione
del documento non dimesso nel processo per causa di
forza maggiore.
Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto

censura genericamente il potere di selezione dei
documenti da parte del consulente tecnico d’ufficio
senza prospettare alcuna specifica censura avverso la
sentenza impugnata e senza dare conto né dell’oggetto
dell’incarico peritale né della formulazione dei
quesiti, Né delle risposte dell’ausiliare.
Al rigetto del ricorso segue l’applicazione del
principio della soccombenza in ordine alle spese. Non
ricorre l’ipotesi della colpa grave nel comportamento
difensivo della parte ricorrente che si è limitata a
prospettare tesi giuridiche non accolte.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente procedimento in
favore della parte contro ricorrente che liquida in E
4000 per compensi; E 200 per esborsi, oltre accessori di
legge.

7

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13

febbraio 2014

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