Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9270 del 07/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9270 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 20590-2012 proposto da:
Equitalia Nord s.p.a., in persona d’un procuratore speciale del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Fiertler, col
quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Federico Cesi, n. 21,
presso lo studio del l’avv. Salvatore Torrisi;
-ricorrentecontro
Sartori Tommaso, rappresentato e difeso, giusta, rispettivamente,
mandato a margine del controricorso e memoria di costituzione di
ulteriore difensore, dagli avvocati Alessandro Cozzi e Francesco
d’Ayala Valva, domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, al
viale Parioli, n. 43
-controrieorrente-

Jr-Dge4

P

)

Data pubblicazione: 07/05/2015

~1111/ UNO/

RE.

avverso la sentenza n. 6/22/12 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 22, depositata in data 27 gennaio
2012;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelina-Maria
Perrino nella pubblica udienza del 4 marzo 2015;

Penco
Fatto.
Il contribuente ha impugnato l’avviso d’iscrizione
ipotecaria scaturente da cartelle di pagamento varie, eccependo
l’illegittimità dell’iscrizione per

la

mancata notificazione

dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.p.r. n. 602 del
1973.
Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria
provinciale e quella regionale ha respinto l’appello dell’agente per
la riscossione, facendo leva sulla nullità dell’iscrizione, in ragione
dell’omesso invio dell’avviso contemplato dal suddetto art. 50.
Avverso detta sentenza, l’agente per la riscossione
propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il
contribuente reagisce con controricorso.
Diritto.

L- L’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n.
3, c.p.c., col quale Equitalia Nord s.p.a. lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 50, 2° co., e dell’art. 77 del d.p.r. 602/73,
là dove il giudice d’appello ha considerato nulla l’iscrizione
ipotecaria perché non preceduta dall’avviso contemplato dall’art. 50
del d.p.r. n. 602 del 1973, va respinto.

Ric. 2012 n. 20590 sez. MT
2-

ud. 4.3.2015

constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito l’avv. Massimo

1.1.- Va al riguardo applicato il principio affermato dalle
sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667),
secondo cui anche nel regime antecedente l’entrata in vigore
dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca
ex art. 77, 2° comma bis, d.p.r. n. 602/1973, introdotto con d.l. n.

dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla
predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a
quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe
previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in
trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di
difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al
pagamento del dovuto.

1.2.-Per conseguenza, hanno concluso le sezioni unite,
l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al
contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che
incombe all’amministrazione di attivare il

«contraddittorio

endoprocedimentale», mediante la preventiva comunicazione al
contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento
che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone
una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

1.3.-La generale rilevanza del contraddittorio
procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di
ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione dell’art. 50 del
d.p.r. n. 602 del 1973, benché l’iscrizione ipotecaria prevista
dall’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisca atto
dell’espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito
dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all’esecuzione
Ric. 2012 n. 20590 sez. MT – ud. 4.3.2015
3-

70/2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi

forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la
necessità di procedere alla notifica dell’intimazione in questione,
prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia
iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
2.- Il recente consolidamento della giurisprudenza di

per questi motivi
la Corte:

rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.

legittimità comporta la compensazione delle spese.

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