Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9270 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. I, 06/04/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 06/04/2021), n.9270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3062/2019 proposto da:

U.A., avvocato Diego Perricone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che U.A., cittadino (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 10 dicembre 2018, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per paura di essere ucciso da un gruppo di terroristi, avendo collaborato alla loro cattura da parte dei servizi segreti);

che il tribunale ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come complessivamente inverosimile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa l’insussistenza di rischi di danno grave (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), stante la incensurata valutazione di non credibilità del racconto, anche sotto il profilo della violenza indiscriminata nel paese di origine (art. 14 cit., lett. c), che è stata esclusa sulla base di fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese;

che inammissibile è anche il secondo motivo, che si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, anche in ragione della indimostrata integrazione nel nostro paese;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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