Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 927 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09384/2019 R.G. proposto da:

O.J., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Roberto Maiorana, (PEC roberto.maiorana.iavvocato.pe.it) e

con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma viale

Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– resistente –

avverso il decreto della Corte di appello di Perugina depositato il

12/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;

– avverso tal sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria cui la ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di provenienza sulle quali la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna indagine nè acquisito violazione; censura quindi la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13,27;

– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per difetto di motivazione e travisamento dei fatti avendo la Corte d’appello reso motivazione solo apparente;

– il terzo motivo si incentra, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul mancato riconoscimento al ricorrente dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sussistendo seri motivi di carattere umanitario e sulla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa esser perseguitato o correre gravi rischi del paese d’origine, e difetto di motivazione in merito alla mancata concessione della protezione c.d. “umanitaria”;

– preliminarmente, la Corte osserva che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale;

– infatti, la procura in atti è riferita all’ordinanza del Tribunale di Perugia n. 963/2018, e al giudizio n.r.g. 3588/2018, mentre la sentenza emessa nei confronti del richiedente oggi ricorrente a questa Corte è quella emessa dalla Corte di appello di Perugia n. 34/2019 nel giudizio r.g. 495/2018;

pertanto, stante il difetto di procura, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– non vi è luogo a statuizione sulle spese in difetto di costituzione del Ministero dell’Interno.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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