Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 927 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.17/01/2017),  n. 927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21230/2013 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FAVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE MARCIANO’,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA SPA IN LCA in persona dei liquidatori Prof.

L.M. e Dott. F.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MAROTTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ANTONIO FAVA;

udito l’Avvocato NICOLA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di

ricorso, assorbito il terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1995, C.P. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Messina avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della Sicilcassa S.p.a., sede di (OMISSIS), per il pagamento – in solido con la società Pistunina Immobiliare Residence S.r.l., di cui era fideiussore, nonchè con i cofideiussori G.P., Ca.Fr., Z.S., Gu.Gi. e Gi.An. – della somma di Lire 203.000.000, oltre accessori di legge, importo massimo garantito ritenuto dovuto in forza della determinazione della fideiussione c.d. omnibus rilasciata dal C..

Domandò in primo luogo la riunione del giudizio ad altro da lui precedentemente attivato contro la Sicilcassa S.p.a. al fine di contestare la validità dell’obbligazione fideiussoria. Rilevò inoltre condotte fraudolente dell’istituto e chiese quindi che fosse dichiarata l’estinzione o la risoluzione del rapporto fideiussorio ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c. e che l’opposta fosse condannata in via riconvenzionale al risarcimento del danno, avendo agito con dolo o colpa grave.

Riassunto il giudizio a seguito della dichiarazione di interruzione per la messa in liquidazione coatta della società opposta, la Sicilassa in l.c.a. chiese il rigetto dell’opposizione e la dichiarazione di improcedibilità delle domande risarcitorie avanzate dall’opponente, mentre quest’ultimo chiese che il Giudice dichiarasse l’improseguibilità del presente giudizio, come già fatto in altro giudizio precedentemente attivato, perchè l’accertamento del credito doveva essere effettuato nelle forme e con le modalità di cui al D.L. n. 385 del 1993, artt. 86-89.

Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 761/1999, rigettò l’opposizione e dichiarò improcedibile la domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale, dovendo la stessa essere formulata nelle forme dell’insinuazione al passivo.

2. La Corte d’Appello di Messina, con ordinanza del 2001, ritenuta la pregiudizialità tra il giudizio di appello proposto dal C. e quello precedentemente introdotto, che era stato nelle more proseguito nelle forme dell’opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Palermo (foro fallimentare), ne dispose la sospensione in attesa della definizione del giudizio pregiudicante.

3. Il Tribunale di Palermo, sez. civile e fallimentare, con la sentenza n. 3918/2008 del 8.7.2008, dichiarò la nullità del contratto fideiussorio stipulato da C.P. con riferimento alle obbligazioni sorte successivamente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e dichiarò inammissibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata dallo stesso C..

Tale sentenza fu appellata limitatamente al capo che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento.

Il giudizio di appello venne definito con la sentenza n. 894 del 30 giugno 2011, con la quale la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettò nel merito la predetta domanda di risarcimento.

Quest’ultima sentenza fu notificata al C. in data 27.2.2012.

4. Con ricorso depositato il 26.7.2012, il C., rilevando che il giudizio pregiudicante era stato definito dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 894/2011, passata in giudicato, ha proceduto alla riassunzione del giudizio sospeso dinanzi alla Corte di Appello di Messina, ribadendo le precedenti domande e chiedendo altresì la condanna dell’appellata ex art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza n. 128 del 20 febbraio 2013, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in quanto riassunto oltre il termine semestrale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante.

La Corte ha osservato che il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità del contratto di fideiussione stipulato dal C., sia pure limitatamente alle obbligazioni sorte successivamente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992. Ha poi affermato che la questione della nullità di tale contratto non risultava essere stata investita dal gravame, tanto che la stessa Corte di Appello di Palermo ha preliminarmente rilevato che “non essendo stata impugnata da alcuna delle parti, deve ritenersi passata in giudicato la statuizione con cui è stata dichiarata la nullità dei contratti di fideiussione”. Considerato che la pronuncia sulla nullità non rappresentava un antecedente logico e giuridico delle altre pronunce (declaratoria di inammissibilità domande risarcitorie e compensazione delle spese) e costituiva quindi un capo autonomo della sentenza e come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno. Pertanto tenuto conto che la sentenza che ha definito la controversia pregiudiziale deve identificarsi con quella emessa dal Tribunale di Palermo, depositata l’8 luglio 2008 e passata in giudicato l’8 ottobre 2009, appare evidente la tardività del ricorso per riassunzione depositato il 26 luglio 2012.

5. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione l’avv. C.P., sulla base di tre motivi e chiedendo la decisione della causa nel merito. Ha depositato memoria.

5.1. La Sicilcassa S.p.a. in l.c.a. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., punto 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto circa un punto decisivo della controversia e ciò con riferimento agli artt. 329 e 297 c.p.c.”.

6.2. Con il secondo motivo, si lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., punto 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e ciò in riferimento all’accertamento effettuato dalla Corte d’Appello di Palermo”.

Entrambi i motivi, infatti, risultano fondati sul medesimo erroneo presupposto – ovvero che il giudicato si sarebbe formato solo con la decisione della Corte di Appello di Palermo, perchè solo quest’ultima avrebbe potuto accertare i limiti oggettivi del gravame.

6.3. Con il terzo motivo, si lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., punto 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e ciò in riferimento all’accertamento effettuato dalla Corte d’Appello di Palermo riferimento alle obbligazioni sorte prima dell’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992”.

La pronuncia del Tribunale di Palermo relativa alla validità della fideiussione si riferirebbe esclusivamente alle obbligazioni garantite sorte dopo l’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, mentre per le obbligazioni precedenti la questione sarebbe stata devoluta all’esame della Corte di Appello di Palermo.

Il capo della sentenza del Tribunale di Palermo, quindi, non sarebbe autonomo rispetto alle altre parti della sentenza sottoposte a gravame.

La Corte di Appello di Palermo, per potersi pronunciare sulla domanda risarcitoria, avrebbe dovuto accertare e verificare la sussistenza e la validità di obbligazioni fideiussorie nel periodo antecedente al luglio 1992, verificare l’esistenza di ragioni creditorie del ricorrente, ed eventualmente compensarle.

I motivi possono essere esaminati insieme e sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Infatti da un lato pongono questioni di interpretazione del giudicato senza indicare specificamente le sentenze alle quali fa riferimento e senza neppure invocare la violazione dei canoni ermeneutici, e dall’altra si limitano, piuttosto, ad opporre la propria interpretazione rispetto a quella espressa dal giudice.

Inoltre il ricorrente non trascrive gli atti del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo nella parte in cui dovrebbe risultare che il giudice del secondo grado è stato investito della questione relativa alla sussistenza e alla validità della fideiussione per obbligazioni sorte prima dell’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992.

Nè tali atti sono allegati dal ricorrente, ovvero viene indicata la sede in cui sono stati prodotti.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA