Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9269 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 20/05/2020), n.9269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2649-2019 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA DRI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. (OMISSIS) BASSA FRIULANA E

ISONTINA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO MODESTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2016, V.F. conveniva in giudizio l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) “Bassa Friulana – Isontina” per vederla condannare, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della caduta dal marciapiede antistante il pronto soccorso dell’ospedale di Latisana.

Esponeva la V. che il sinistro era stato causato dal dislivello di una mattonella di circa 2-3 centimetri rispetto al piano calpestato, provocando così la caduta.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.

Con sentenza n. 1331/16 il Tribunale di Udine rigettava la domanda attorea per assenza di prova del nesso eziologico tra il danno e la cosa in custodia, ritenendo configurato il caso fortuito per comportamento negligente dell’attrice.

2. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 577 del 12 settembre 2018 rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata.

La Corte osservava che stante il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Inoltre, la Corte affermava la necessità di dimostrare l’insidia e la pericolosità occulta della situazione e del contesto, oltre alla concreta impossibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l’odierna diligenza la situazione di pericolo.

Pertanto, nel caso di specie, si riteneva non raggiunto l’onere probatorio da parte della danneggiata per configurare la responsabilità ex art. 2051, poichè “dovendo transitare in un marciapiede di notevoli dimensioni, costituito da mattonelle auto-blocchi in cemento, visibilmente e presumibilmente soggette a spostamento, l’attenzione e la diligenza richiesta alla utilizzatrice non può essere tale da pretendere la perfezione della superficie e non prevede ciò che è insito nel bene”.

3. Avverso tale sentenza, V.F. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. L’azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana e Isontina resiste con controricorso.

4. stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo, parte ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; errata e/o falsa applicazione e/o violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 183 c.p.c., comma VI, e art. 2697 c.c., comma 2.

La Corte nel dichiarare insussistente la responsabilità dell’azienda convenuta, sulla scorta dell’imprudenza della danneggiata per assenza di diligenza, non avrebbe in alcun modo motivato tale imprudenza in cosa sarebbe consistita. Orbene, il Giudicante avrebbe travisato le allegazioni attoree e considerato come acquisite circostanze di fatto mutandone il tenore e violando l’art. 115 c.p.c..

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; errata c/o falsa applicazione e/o violazione dell’art. 2051 c.c.”.

Sarebbe errata la decisione della Corte nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra la caduta e la sconnessione del marciapiede in quanto non sarebbe emersa dal processo la natura di pericolo occulto di detta sconnessione. Secondo il giudice di merito la caduta si sarebbe verificata a causa della mancanza di diligenza della ricorrente che non avrebbe adeguato il proprio comportamento alle condizioni dei luoghi.

La Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare il caso di specie alla luce dei presupposti previsti dall’art. 2043 c.c..

5.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; errata e/o falsa applicazione e/o violazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 2051 c.c.”.

La Corte avrebbe quantomeno dovuto applicare l’art. 1227 c.c. in combinato disposto con l’art. 2051 c.c.. Difatti, ai sensi del art. 1227 c.c., comma 1 il concorso del fatto colposo del danneggiato è astrattamente compatibile con la responsabilità della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, ma si riflette non già sulla esistenza della causalità giuridica – e, quindi, sulla configurabilità dell’insidia – bensì solo sulla entità del risarcimento, in quanto non è configurabile, in astratto, un’interruzione del nesso causale in virtù della mera circostanza che l’utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, dovendo l’esclusione del rapporto di causalità essere, per converso, valutata in concreto, nell’esclusiva sede del giudizio di merito (Cass., sez III, n. 26997/2005).

Pertanto, la ricorrente sostiene che anche se sussistesse un qualche profilo di colpa rimproverabile alla ricorrente, questa non priverebbe comunque la controparte di responsabilità, intervenendo semplicemente sulla percentuale di danno risarcibile.

5.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; errata e/o falsa applicazione e/o violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2”.

Nel caso (le quo, il giudice avrebbe dovuto compensare le spese, in tutto o parzialmente, tenendo conto della reciproca soccombenza, visto il rigetto delle eccezioni preliminari esposte dalla convenuta.

5. Ritiene la Corte di rinviare la causa alla Pubblica udienza della Terza sezione civile.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa alla Pubblica udienza della Terza sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020

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