Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9269 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G.;

– ricorrente –

contro

IMPRESA IAB SPA, COMUNE DI ROMA;

– intimati –

Nel procedimento di ricostruzione della sentenza n. 5687/1999, già

pronunciata nel ricorso proposto;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Con nota prot. 2009/7114 del 15 gennaio 2009, l’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Roma 2, Gruppo Operativo 3, Atti giudiziali) ha fatto presente che l’originale della sentenza n. 5687 del 9 giugno 1999, pronunciata dalla Terza Sezione della Corte ed a suo tempo rimesso all’Ufficio del registro, ai fini della registrazione, è stato smarrito.

Si rendeva necessario provvedere alla ricostituzione dell’atto ed all’uopo la Corte, con ordinanza n. 21668 del 13 ottobre 2009, osservava quanto segue: “che sull’incombente in epigrafe veniva fissata la trattazione in camera di consiglio per l’adunanza del 22 settembre 2009, senza una precisa individuazione della tipologia di procedimento in camera di consiglio applicabile, cioè di quello anteriore o successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006; considerato che non veniva, inoltre, data comunicazione della fissazione dell’adunanza della Corte nè alle parti della sentenza da ricostituire nè al Pubblico Ministero; considerato che, una volta ritenuto allo stato doversi procedere in camera di consiglio per come comunque dovrà verificare naturalmente il provvedimento definitivo sulla ricostituzione, appare innanzitutto necessaria la precisazione del rito applicabile, che si deve individuare in quello vigente al momento in cui la Corte si è trovata a dover decidere sull’incombente (insorto per effetto di comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate di Roma del 19 novembre 2008, attestante l’irreperibilità dell’originale della sentenza n. 5687 del 1999 della Corte) e, quindi, il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009, atteso che la particolarità dell’incombente e la circostanza che non si tratta di impugnazione esclude che possa venire in rilievo la norma transitoria del D.Lgs. n. 40 del 2006 art. 27, comma 2, e fa assumere rilievo esclusivamente al principio tempus regit actum;

considerato, pertanto, che ai fini della trattazione in Camera di consiglio è necessario redigere relazione; che essa andrà notificata alle parti e comunicata dalla cancelleria al Pubblico Ministero presso la Corte; che la notifica alle parti potrà farsi presso i difensori domiciliatari indicati nella sentenza (non venendo in rilievo, per il fatto che non si tratta di impugnazione, l’art. 330 c.p.c., u.c.) e, nel caso risulti che essi hanno cessato ogni rapporto con le parti e, quindi, rifiutino di ricevere la notificazione oppure risulti comunque impossibile la notificazione, la cancelleria, ravvisandosi una situazione di mancanza di elezione di domicilio, potrà procedere alla notificazione presso di sè, considerandosi le parti domiciliate in cancelleria”;

rilevato che, sulla base di tale motivazione, si è disposto in “che il relatore nominato per l’odierna adunanza rediga relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, per una prossima udienza in Camera di consiglio, fissata dal Presidente Titolare e che della relazione e del relativo decreto di fissazione dell’udienza si dia comunicazione al Pubblico Ministero presso la Corte e si faccia notificazione alle parti indicate nella sentenza della Corte n. 5687 del 1999 presso i difensori in essa indicati, nonchè che, qualora ivi la notificazione non risulti possibile per qualsiasi ragione, che si faccia luogo a notificazione presso la stessa cancelleria”;

p. 2. In ottemperanza a quanto disposto dal Collegio, venne redatta la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“(…) deve ritenersi che, in assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, in funzione della ricostituzione di atti giudiziali, deve ritenersi possibile applicare analogicamente ai fini della ricostituzione della disciplina che all’uopo detta il codice di procedura penale, negli artt. 112 e 113.

L’applicazione analogica di tale disciplina si lascia preferire rispetto a quelle dettate da altre norme dell’ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale. Ciò premesso, si rileva:

a) che, a seguito di attività istruttoria delle cancellerie della Corte, è stata rinvenuta, presso l’ufficio addetto alla tenuta degli originali e della cd. seconda copia delle sentenze, copia della sentenza su indicata, recante la firma del solo estensore e non quella del presidente;

b) che tale copia è la cd. seconda copia che all’epoca di pubblicazione della sentenza veniva inviata, dopo la firma dell’estensore e prima della firma del presidente del collegio, ma previa approvazione da parte sua della decisione stessa nel suo tenore, all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, per la valutazione sulla sussistenza delle condizioni di massimazione o di non massimazione della sentenza, all’epoca preventiva rispetto alla pubblicazione della sentenza;

c) che tale copia (come emerge anche dalla circolare del Segretariato Generale della Corte n. 184/01/SG del 7.3.2001 e da quella successiva della Segreteria della 2^ divisione della cancelleria della Corte del 9.3.2001) veniva restituita alla sezione e quindi firmata dal Presidente;

d) che ne seguiva la pubblicazione, la quale nella specie risulta dall’apposito registro di cancelleria;

e) che nella specie la restituzione e l’attività successiva risultano confermate anche dal fatto che nel sistema informatico Italgiure web la sentenza risulta inserita negli estremi come non massimata;

f) che il presidente del collegio che la pronunciò è deceduto dopo la cessazione dal servizio per pensionamento;

g) che patimenti ha cessato il servizio l’estensore della sentenza;

h) che la copia rinvenuta ha valore diverso dalla minuta della sentenza, in quanto è atto formato successivamente al suo deposito;

i) che non v’è dubbio, proprio per la restituzione come non massimata della sentenza, che l’originale pubblicato e smarrito non poteva che avere lo stesso contenuto;

l) che viene in rilievo, data la particolarità della vicenda, direttamente l’ipotesi di cui all’art. 113 c.p.p., comma 1, non essendovi dubbi sul doversi ricostituire l’atto come originale firmato dal presidente del collegio nella stessa consistenza della copia suddetta;

m) che, dunque, sembrerebbe doversi accertare per le esposte ragioni che l’originale della sentenza indicata si deve intendere ricostituito con l’annotazione da parte della cancelleria della circostanza della firma da parte del presidente del collegio per come attestata dalla presente ordinanza;

n) che apparirà opportuno che copia autentica dell’originale della presente venga conservata in allegato alla copia così ricostituita;

o) che all’esito dell’adunanza della Corte il provvedimento da adottarsi sembrerebbe poter essere di accertamento, ai sensi del citato art. 113 c.p.p., comma 1, di accertamento che l’originale della sentenza suindicata si deve intendere ricostituito con l’annotazione sulla copia firmata dall’estensore, presente nel registro delle seconde copie delle sentenze, da parte della cancelleria, della circostanza che effettivamente il Presidente del Collegio che pronunciò la sentenza, successivamente alla restituzione da parte dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ebbe ad apporvi la sua firma, con la conseguenza che si dovrà intendere la detta copia come originale ed in allegato ad essa dovrà conservarsi copia autentica (estratta dalla cancelleria) dell’originale dell’ordinanza che, in ipotesi, vorrà disporre nei sensi di questa relazione.

3. La riportata relazione, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte, è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte ed alle parti negli stessi termini in cui era stato già disposto per l’ordinanza n. 21668 del 2009.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Il Collegio, letta la relazione e condivisane integralmente le argomentazioni e le conclusioni, dispone che si debba provvedere nei sensi da essa indicati.

Pertanto, accerta, ai sensi del citato art. 113 c.p.p., comma 1, che l’originale della sentenza suindicata si deve intendere ricostituito con l’annotazione da parte della cancelleria, sulla copia firmata dall’estensore, presente nel registro delle seconde copie delle sentenze, della circostanza che effettivamente il Presidente del Collegio che pronunciò la sentenza, successivamente alla restituzione da parte dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ebbe ad apporvi la sua firma.

Dispone che in conseguenza si dovrà intendere la detta copia come originale ed in allegato ad essa dovrà conservarsi copia autentica (estratta dalla cancelleria) dell’originale della presente ordinanza.

PQM

La Corte, visto l’art. 113 c.p.p., comma 1, accerta che l’originale della sentenza civile della Terza Sezione della Corte di cassazione n. 5697 del 1999, andato smarrito, si deve intendere ricostituito con l’annotazione da parte della cancelleria, sulla copia firmata dall’estensore, che è presente nel registro delle seconde copie delle sentenze, della circostanza che effettivamente il Presidente del Collegio che pronunciò la sentenza, Dottor Angelo Giuliano, successivamente alla restituzione da parte dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ebbe ad apporvi la sua firma.

Dispone che, in conseguenza, la detta copia, così come ricostituita conforme all’originale, tenga luogo dell’originale e che in allegato ad essa si conservi copia autentica, estratta dalla cancelleria, dell’originale della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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