Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9269 del 07/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9269 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 4289-2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici
dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro
BNP Paribas S.A., incorporante s.p.a. Banca nazionale del
lavoro, in persona di procuratori speciali del legale rappresentante

pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti in
atti, dagli avvocati Gabriele Escalar e Vittorio Giordano, presso lo
studio dei quali in Roma, al viale Giuseppe Mazzini, n. 11,
elettivamente domiciliano;
-resistenteavverso la sentenza n. 274/21/12 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 21, depositata in data 19 dicembre
2012;

Data pubblicazione: 07/05/2015

I
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
febbraio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la
relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
constatata la regolarità delle comunicazioni e sentite l’avvocato

osserva quanto segue.
In fatto.
L’Agenzia delle entrate ha tassato con imposta proporzionale
la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, nell’accogliere una
domanda di revocatoria fallimentare, ha dichiarato l’inefficacia dei
versamenti ricevuti da BNP PARIBAS S.A., condannandola a
restituirne l’importo al curatore del fallimento di s.r.l.
Mastrogirolamo elettroforniture.
La società ha impugnato l’avviso, sostenendo, per quanto
ancora d’interesse, l’assoggettabilità della sentenza ad imposta di
registro fissa e non già proporzionale.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e
quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, facendo leva
sull’applicabilità dell’articolo 8, l’ comma, lettera e) della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1986,
numero 131.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle
entrate per ottenerne la cassazione, affidando il ricorso ad un unico
motivo, al quale la società non replica con difese scritte.
In diritto.
1.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio,
risultando manifestamente fondato.
Ric. 2014 n. 4289 sez. MT – ud. 19-02-2015
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dello Stato Dbrtea Fico e l’avv. Livia Salvini;

2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1°
co., n. 3, c.p.c., l’Agenzia si duole della violazione dell’articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1986,
numero 131 e dell’articolo 8, lettera b) della tariffa a tale decreto
allegata.

2.1.-Al riguardo, la Corte ha già avuto occasione di
stabilire che la sentenza di accoglimento della domanda di
revocatoria fallimentare determina la reintegrazione della
garanzia patrimoniale dei creditori, di guisa che la pronuncia
favorevole è, per tale capo, di condanna, così realizzando un
trasferimento di ricchezza; per conseguenza tale decisione è
soggetta all’aliquota proporzionale di cui all’art. 8, 1° comma,
lett. b) della prima parte della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile
1986 n. 131, dovendosi escludere l’applicazione della successiva
lett. e) del medesimo articolo, che riguarda, invece, i
provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l’annullamento o la
declaratoria di nullità di un atto e, quindi, in funzione meramente
ripristinatoria o restitutoria della situazione patrimoniale
anteriore, ancorché determinino la restituzione di denaro o beni
ovvero la risoluzione di un contratto (Cass. 6 novembre 2013, n.
24954; 12 ottobre 2012, n. 17584; 25 febbraio 2009, n. 4537).
2.2.-L’orientamento riceve linfa anche dalla precisazione
della 1 sezione della Corte, secondo cui, nella sentenza di
revocatoria fallimentare, il nesso tra la statuizione condannatoria
(alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori
dichiarati inefficaci) e l’accertamento costitutivo è di mera
dipendenza, ma non di stretta sinallagmaticità, cosicché
l’anticipazione degli effetti esecutivi di tale capo condannatorio
Ric. 2014 n. 4289 sez. MT – ud. 19-02-2015
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a

non è incompatibile con la produzione dell’effetto costitutivo al
momento successivo del passaggio in giudicato (Cass. 29 luglio
2011, n. 16737).
3.-La posizione della Corte non è minata dall’osservazione
della sentenza impugnata, che evoca l’applicabilità del principio

della Repubblica numero 131 del 1986, fra imposta di registro ed
imposta sul valore aggiunto.
3. /.-Non è predicabile principio di alternatività, in quanto
diversi sono gli atti imponibili:
-oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il
bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia
patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità a
esecuzione, di modo che raccoglimento della domanda comporta
il recupero non già del bene-denaro, sibbene del credito da
restituzione; oggetto della tassazione è la sentenza, che
rappresenta il titolo per la ricostituzione della garanzia
patrimoniale;
-è, invece, la cessione del bene in sé ad essere assoggettata
ad iva (esattamente in termini, Cass., ord. 29 ottobre 2014, n.
23038).
3.-11 ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata,
con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
del Lazio, per esame delle ulteriori questioni sub iudice.
per questi motivi
la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Ric. 2014 n. 4289 sez. MT – ud. 19-02-2015
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di alternatività, stabilito dall’articolo 40 del decreto del Presidente

AS
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

is

ebbraio

2015.

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