Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9269 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27627-2013 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

e contro

AERO CLUB L’AQUILA, EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1139/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/11/2012, R.G.N. 148/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza del 28 novembre 2012, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale in sede di accoglimento dell’opposizione proposta dall’Aero Club L’Aquila all’intimazione di pagamento riferita ad una cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di contributi dovuti per l’anno 1998;

2. ad avviso della Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in questa sede, dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 3 aprile 2003 e non opposta, alla data di notifica dell’intimazione opposta, il 27 novembre 2008, era nuovamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale non potendo trovare applicazione il disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 7, che si riferiva ad un’ipotesi specifica concernente solo i periodi non coperti da contribuzione relativi all’anno 1998 e, quindi, riguardava il termine di prescrizione del credito contributivo mentre, nella specie, ad estinguersi per prescrizione era stata l’azione esecutiva (evidenziandosi, infatti, come l’originario opponente non aveva contestato nè il merito della pretesa contributiva nè aveva eccepito vizi formali della cartella esattoriale limitandosi a rilevare l’illegittimità dell’azione esecutiva denunciando la perdita di efficacia del titolo per intervenuta prescrizione quinquennale);

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo illustrato da memoria in cui si evidenzia la rituale notifica del ricorso;

4. l’Aero Club L’Aquila è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso si deduce falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 7 e art. 2934 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto prescritto il diritto dell’INPS ai contributi maturati nell’anno 1998 senza considerare che in relazione agli stessi, dal 1 gennaio 2003 e per diciotto mesi, il termine quinquennale era stato sospeso ai sensi del citato art. 38, comma 7, sicchè alla data di notifica dell’intimazione opposta detto termine – sospeso appunto fino al 30 giugno 2004 – non era ancora decorso sicchè, non essendosi prescritto il diritto non poteva prescriversi neppure l’azione esecutiva;

6. il motivo è infondato in quanto le conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame sono giuridicamente esatte, ancorchè alle medesime debba pervenirsi per effetto di diverse considerazioni in diritto e, dunque, la motivazione dell’impugnata sentenza va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4. Questa Corte, invero, ha avuto modo di chiarire che, in tema di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali, la sospensione della prescrizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 7, non può essere estesa ai casi di omissione contributiva accertata a seguito di accertamento ispettivo, ma opera limitatamente ai contributi dovuti per l’anno 1998, quali risultanti dall’estratto contributivo inviato a ogni assicurato ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 6; detta sospensione concerne, infatti, il termine connesso alla denuncia che il lavoratore destinatario dell’estratto può presentare allo scopo di raddoppiare i termini prescrizionali di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è stata introdotta per ovviare agli inconvenienti derivanti dai ritardi nell’accredito della contribuzione per l’anno 1998, a seguito dell’istituzione dell’obbligo di presentazione, per opera del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 4 della dichiarazione unica modello 770 anche ai fini dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail (Cass. n. 21058 del 11/09/2017). E’, dunque, evidente che trattasi di una sospensione prevista solo a favore del lavoratore sicchè la pretesa dell’istituto di ampliare a proprio favore l’operatività della sospensione è in palese contrasto con la precisa volontà del legislatore di circoscriverla a beneficio dei lavoratori dipendenti che ne avessero desunto la (possibile) sussistenza in relazione ai dati annualmente trasmessi loro dall’INPS e si rivela, dunque, sfornita di base normativa;

7. pertanto, il ricorso va rigettato;

8. non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo l’Aero Club L’Aquila rimasto intimato;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA