Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9268 del 24/04/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9268 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficic
sollevato dal Tribunale di Orvieto nel procedimento vertente tra Etruria Spedizioni s.a.s. di Ciotti Luciano,
qui rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Franco Puppola, e la Prefettura di Pistoia – Ufficio territoriale
del Governo.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’il aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 5 settembre 2013, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«La Etruria Spedizioni s.a.s. di Ciotti Luciano ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Monsummano Terme, avverso verbali di accertamento con cui era-
Regolamento
di competenza d’ufficio
Data pubblicazione: 24/04/2014
no state ad essa contestate violazioni del codice della
strada.
Instauratosi il contraddittorio con la Prefettura di Pistoia, l’adito Giudice di pace di Monsummano Terme, con
propria incompetenza per territorio, affermando competente a conoscere dell’opposizione il Giudice di pace di
Orvieto.
Riassunta la causa, il Giudice di pace di Orvieto, con
sentenza in data 23 gennaio 2012, aderendo all’eccezione
di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta
Prefettura, ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di pace di
Lucca.
Questa sentenza è stata appellata dalla società Etruria
Spedizioni con atto di citazione notificato il 22 marzo
2012.
Si è costituita la Prefettura.
Con ordinanza in data 14 marzo 2013, il Tribunale di Orvieto ha richiesto a questa Corte di regolare il conflitto di competenza, e ha indicato come competente il
Giudice di pace di Lucca, luogo in cui è stata commessa
la violazione.
La società Etruria Spedizioni ha depositato memoria.
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sentenza in data 21 settembre 2011, ha dichiarato la
La richiesta di regolamento di competenza d’ufficio appare inammissibile.
Il conflitto negativo di competenza, denunciabile ai
sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., postula fra l’altro
di giurisdizione.
Quando il giudice di pace dinanzi al quale la causa è
stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua
volta declinato la propria competenza senza richiedere
d’ufficio il regolamento di competenza, a norma
dell’art. 45 cod. proc. ciy., e la parte abbia proposto
appello contro questa seconda declinatoria per essere
ormai divenuta incontestabile la competenza del giudice
dinanzi al quale la causa è stata tempestivamente riassunta, viene meno, in sede di gravame, l’attualità e
quindi la rilevanza del conflitto ai fini della sua denunziabilità, sicché le valutazioni del giudice
d’appello in ordine alla competenza non possono elevarsi al rango di conflitto, che presuppone un contrasto
fra giudici appartenenti al medesimo grado di giurisdizione, mentre ben possono divergere da quelle del primo
giudice e consentire l’esame del merito da questo rifiutato (Cass., Sez. III, 3 marzo 1992, n. 2560; Cass.,
Sez. Lav., 16 marzo 1996, n. 2205; Cass., Sez. III, 23
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un contrasto tra giudici appartenenti al medesimo grado
febbraio 1998, n. 1941; Cass., Sez. I, 22 novembre
2002, n. 16538; Cass., Sez. Il, 27 febbraio 2012, n.
2973)».
che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis
cod. proc. civ.;
che, pertanto, il conflitto deve essere dichiarato
inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il conflitto inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1 1 11 aprile 2014.
Considerato