Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9268 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21242-2014 proposto da:

ISTITUTO DAVID CHIOSSONE ONLUS, in persona del Presidente pro tempore

C.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

LIEGI N 7, presso lo studio dell’avvocato MARINA CARDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCARPA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL (OMISSIS) GENOVESE REGIONE LIGURIA, N.O.;

– intimati –

Nonchè da:

AUSL (OMISSIS) GENOVESE REGIONE LIGURIA, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante Dott. B.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO TOBIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIER GIORGIO PIZZORNI giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO D.C. ONLUS, N.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 689/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per rigetto del ricorso principale,

con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato LUIGI SCARPA;

udito l’Avvocato RENATO TOBIA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’Istituto D.C. ONLUS, sulla scorta di due distinti decreti monitori, ingiunse a N.O. e alla AUSL (OMISSIS) Genovese il pagamento delle somme, rispettivamente, di Lire 21.648.000 e di Lire 11.640.000, a titolo di quota alberghiera della retta di degenza dovuta dal N. per il ricovero, nel periodo (complessivo) dal (OMISSIS), presso una struttura gestita dall’Istituto medesimo.

A seguito di separate opposizioni, successivamente riunite, da parte degli ingiunti, l’adito Tribunale di Genova, con sentenza del marzo 2005, revocò i decreti ingiuntivi e condannò il N. e la AUSL (OMISSIS), rispettivamente, al pagamento della somma di Lire 8.831.332 e di Lire 12.834.668.

2. – Su impugnazione principale dell’Istituto D.C. ed incidentale del N. e della AUSL (OMISSIS), la Corte di appello di Genova, con sentenza del gennaio 2007, dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della AUSL (OMISSIS) e il difetto di giurisdizione di tutte le domande proposte contro la stessa Azienda, mentre confermò la revoca dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti del N., che condannò al pagamento della somma di Euro 1.478,65, oltre accessori.

3. – Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Istituto D.C., che questa Corte, a Sezioni unite, con sentenza n. 15377 del 26 maggio 2009 accoglieva quanto al primo motivo – dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda proposta nei confronti della AUSL (OMISSIS) e cassando con rinvio la sentenza impugnata -, mentre dichiarava inammissibili i restanti motivi.

4. – Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Genova, con sentenza resa pubblica il 20 maggio 2014, rigettava “ogni domanda proposta dall’Istituto C. nei confronti della AUSL (OMISSIS) Genovese” e dichiarava “inammissibile ogni altra domanda proposta dalle parti nel presente giudizio”.

4.1. – La Corte territoriale osservava, anzitutto, che a seguito della sentenza n. 15377 del 2009 delle Sezioni Unite, l’oggetto del giudizio era “limitato esclusivamente alla domanda proposta dall’Istituto C. nei confronti della AUSL (OMISSIS) Genovese” con i due decreti ingiuntivi (di cui alle conclusioni rassegnate in sede di riassunzione), “essendo caduto il giudicato sopra ogni ulteriore domanda”, residuando, quindi, soltanto “la questione… della sussistenza in capo all’Istituto Chiossone del credito nei confronti della AUSL corrispondente alla quota alberghiera della retta di degenza relativa al sig. N.” in relazione al complessivo periodo dal (OMISSIS).

4.2. – Il giudice di appello, quindi, rilevava – anche in forza di precedente sentenza emessa tra le stesse parti, ma relativa a periodo diverso – che, a seguito della chiusura degli (OMISSIS), avvenuta nel (OMISSIS), con trasferimento dei soggetti ricoverati presso strutture pubbliche e private convenzionate, la Regione Liguria aveva adottato, nel 1997 e nel (OMISSIS), “varie delibere”, prevedendo che fossero a carico della AUSL le prestazioni sanitarie, mentre quelle c.d. alberghiere, “relative all’ospitalità nella struttura di ricovero”, erano poste a carico degli assistiti, con commisurazione al reddito degli stessi (e totale esenzione sotto una soglia minima), senza che assumessero rilevanza le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 109 del 1998, sul calcolo del reddito ai fini delle prestazioni sociali agevolate.

La Corte di appello evidenziava, altresì, che l’autorizzazione al ricovero del N. era rilasciata dalla USL (OMISSIS) il 17 aprile 1998 e “richiamava la Delib. regionale 30 maggio 1997, n. 1895”, là dove, poi, con nota del 19 maggio 1998 la USL, in base alla normativa regionale, “distingueva fra gli importi a proprio carico, afferenti alla c.d. quota sanitaria, e quelli a carico dei singoli ricoverati (la c.d. quota alberghiera)”, richiedendo che i secondi venissero fatturati ai singoli assistiti.

Il giudice di secondo grado poneva, quindi, in rilievo che con la Delib. n. 499 del 1998 (punto 5) si poneva a carico della USL l’obbligo di anticipare l’intera quota di degenza (con successivo recupero dai ricoverati della quota di loro pertinenza), ma “tale disposizione… veniva soppressa con l’abrogazione della delibera citata (con successiva Delib. n. 2092/1998) e mai più reintrodotta”.

La Corte territoriale, pertanto, riteneva che, in relazione “al periodo oggetto del presente giudizio non sussisteva… alcun obbligo della USL di anticipare agli Istituti convenzionati la c.d. quota alberghiera posta dalla normativa regionale a carico degli assistiti”.

5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Istituto D.C. ONLUS, affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi.

Resiste con controricorso la AUSL (OMISSIS) Genovese, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato N.O..

Le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo del ricorso principale dell’Istituto D.C. ONLUS è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5, nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo.

La Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi (altresì con violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo) sul motivo di gravame concernente la “circostanza che la AUSL (OMISSIS) Genovese fosse tenuta a versare all’Istituto D.C. la porzione di quota alberghiera della retta di degenza che non poteva essere addebitata al paziente N. a seguito dei limiti reddituali accertati dal Tribunale di Genova con sentenza n. 2407/05 e successivamente confermati dalla (…) Corte di appello di Genova con la sentenza n. 145/2007”.

1.1. – Il motivo va scrutinato unicamente nella sua effettiva prospettazione di un error in procedendo, per omessa pronuncia su motivo di appello (in tal senso dovendo intendersi anche la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.), risultando, invece, inammissibile la censura di omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè essa presuppone, comunque, che l’esame del motivo (o della domanda e dell’eccezione) sia stato comunque effettuato dal giudice del merito (tra le altre, Cass., 8 ottobre 2014, n. 21257).

1.1.1. – La doglianza è fondata, giacchè la Corte territoriale (cfr. anche sintesi al p. dei “Fatti di causa”), pur rigettando “ogni domanda proposta dall’Istituto Chiossone nei confronti della AUSL (OMISSIS) Genovese” e dichiarato “inammissibile ogni altra domanda proposta dalle parti nel presente giudizio”, ha incentrato tale decisione in funzione esclusiva della ritenuta insussistenza delrobbligo della USL di anticipare agli Istituti convenzionati la c.d. quota alberghiera posta dalla normativa regionale a carico degli assistiti”, senza, però, considerare la ulteriore e diversa censura mossa dall’appellante alla sentenza di primo grado (cfr. p. 11 dell’originario atto di appello e p. 12 dell’atto di riassunzione; atti cui questa Corte ha accesso per la natura processuale del vizio in esame), là dove aveva ritenuto sussistente l’obbligo della medesima USL (OMISSIS) Genovese (poi AUSL) di provvedere soltanto in parte al versamento della c.d. quota alberghiera in relazione al periodo per il quale il N. era stato ritenuto esentato da detto versamento in ragione dei limiti reddituali.

In tal senso, la Corte territoriale, male interpretando l’estensione della domanda dell’Istituto e la portata del devolutum in sede di gravame, riducendone l’ambito (senza, peraltro, basare la propria decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la anzidetta più estesa domanda: cfr. Cass., 14 gennaio 2015, n. 452), ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c..

2. – Con il secondo mezzo del ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112, 324 e 329 c.p.c., nonchè delle Delib. della Giunta della Regione Liguria n. 1895 del 1997, Delib. della Giunta della Regione Liguria n. 499 del 1998 e Delib. della Giunta della Regione Liguria n. 2092 del 1998.

La Corte territoriale avrebbe, per un verso, omesso di considerare il giudicato intervenuto sulla accertata non debenza da parte del N. della quota alberghiera per limiti reddituali, mentre, per altro verso, avrebbe falsamente applicato le delibere sopra menzionate, derivando da esse l’obbligo della AUSL (OMISSIS) Genovese di provvedere al pagamento della predetta quota alberghiera per periodo di esenzione dello stesso N..

2.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento della censura scrutinata sub p. 1.1., concernente l’omessa pronuncia sul motivo di gravame attinente proprio al preteso obbligo della AUSL di provvedere al pagamento della quota alberghiera del N. nel periodo in cui questi ne era esente per limiti di reddito.

3. – Con il terzo mezzo del ricorso principale è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, dell’art. 1173 c.c. e delle Delib. della Giunta della Regione Liguria n. 1895 del 1997, Delib. della Giunta della Regione Liguria n. 499 del 1998 e Delib. della Giunta della Regione Liguria n. 2092 del 1998.

La Corte di appello, nel ritenere insussistente l’obbligo della AUSL di anticipare la quota alberghiera dovuta dal N., ha erroneamente applicato la Delib. di Giunta più recente e non quelle (n. 1895 del 1997 e n. 499 del 1998) relative al momento di perfezionamento del contratto e/o convenzione su cui si fondava l’obbligazione dedotta in giudizio, così da violare il principio di irretroattività della legge.

4. – Con il quarto mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 2909 c.c., artt. 112, 324 e 329 c.p.c., art. 117 Cost., artt. 1, 2, 3, 4 preleggi, la L. n. 833 del 1978, artt. 26, 44, 69, il D.Lgs. n. 502 del 1992, la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997, il D.Lgs. n 109 del 1998, il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e la L.R. Liguria n. 30 del 1998; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo.

La Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione “omettendo del tutto qualsivoglia esame della normativa nazionale e del dettato costituzionale antecedente la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in forza della quale la stessa AUSL si sarebbe dovuta fare carico degli oneri sanitari – richiamati dalla disposizione di ricovero del N. e poi fissati nella misura complessiva di Lire 185.000 giornaliere con la convenzione tra struttura privata e AUSL -, non potendo a ciò derogare le delibere regionali, in quanto sottordinate alla legge.

5. – Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Essi postulano, anzitutto, l’interpretazione delle Delib. della giunta regionale che si affermano violate dalla Corte territoriale, nonchè della convenzione/contratto di cui si assume la carente piena considerazione da parte dello stesso giudice di appello. Atti, questi, la cui esegesi è rimessa al giudice del merito in forza dei criteri dettati dall’art. 1362 c.c. e ss. (e così anche per le delibere giuntali, in quanto provvedimenti amministrativi: cfr., tra le altre, Cass., 2 dicembre 2016, n. 24654, emessa tra le stesse parti su questione analoga) e che è suscettibile di denuncia in questa sede per violazione di detti criteri o per omesso esame di fatti storici decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non solo siffatte censure sono state specificamente veicolate, come tali, dall’Istituto ricorrente, ma neppure degli atti predetti si è data puntuale contezza nella pienezza dei loro contenuti, nè di tutti è stata fornita localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ciò senza tener conto, peraltro, che come rilevato dalla citata Cass. n. 24654 del 2016 – una siffatta strutturazione dei motivi in esame (nel caso di specie, generica e non congruente) viene a riflettersi “sull’assetto normativo da applicare”, là dove poi “la disciplina in tema di prestazioni socio sanitarie non pone, affatto, a totale carico del SSN l’intero costo di degenza che, come nella specie, sia stato reso, in strutture private, e del resto, significativamente, l’Istituto censura la sentenza in riferimento all’intera disciplina senza indicare le norme asseritamente violate” (nella specie, salvo che per quelle della L. n. 833 del 1978, aventi, però, riguardo a “prestazioni sanitarie” e, quindi, implicanti, nuovamente, la previa delimitazione della portata dei provvedimenti regionali e della convenzioni evocati).

6. – Con i quattro motivi del ricorso incidentale condizionato della AUSL (OMISSIS) Genovese si denuncia, sia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che del n. 5 della medesima disposizione, rispettivamente, l’omessa pronuncia o l’omesso esame sull’eccepito difetto di legittimazione passiva per non essere l’Azienda competente territorialmente e tenuta al pagamento delle rette di degenza del N. (primo e secondo motivo), nonchè l’omessa pronuncia o l’omesso esame sull’eccepito difetto di legittimazione passiva per non essere l’Azienda competente territorialmente e tenuta al pagamento delle rette di degenza in relazione alla natura delle prestazioni fornite dall’Istituto al N. (terzo e quarto motivo).

6.1. – Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, per difetto di interesse, avendo la AUSL (OMISSIS) Genovese, parte vittoriosa all’esito del giudizio di secondo grado, sollevato censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, con l’accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (tra le altre, Cass., 23 maggio 2006, n. 12153).

7. – Va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarati: assorbito il secondo motivo e inammissibili il terzo ed il quarto motivo del medesimo ricorso; inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sul motivo di appello dell’Istituto D.C. inerente alla domanda sul preteso obbligo della AUSL (OMISSIS) Genovese di provvedere al pagamento della quota alberghiera del N. nel periodo in cui questi ne era esente per limiti di reddito.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso principale;

dichiara assorbito il secondo motivo e inammissibili il terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonchè inammissibile il ricorso incidentale condizionato;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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