Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9267 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. I, 21/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22000/2005 proposto da:

C.G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FORO TRAIANO 1/A, presso l’avvocato PALMA

ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati VERRUSIO Mario, TESTA

GAETANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO –

I.A.C.P. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55,

presso l’avvocato GALLETTI ANTONINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHIUSOLO Mario, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1878/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27/2/2003, il Tribunale di Benevento accolse l’opposizione proposta da C.G.C. nei confronti dell’I.A.C.P. della Provincia di Benevento avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Benevento,emesso in data 23/7/1997, avente ad oggetto la sorte di L. 20.322.650 quali rate inevase dal 1/1/1994 al 1/7/1996 di rimborso mutuo oltre interessi in dipendenza dell’assegnazione di alloggio e rigettò la riconvenzionale dell’I.A.C.P. relativa agli oneri di preammortamento e dei costi connessi ai mutui.

A tanto pervenne perchè l’art. 3 del contratto 3/12/1990 a base dell’ingiunzione prevedeva, in vista del frazionamento del mutuo ricadente sul singolo alloggio, l’obbligo dell’assegnatario di pagare rate parziali provvisorie mensili di L. 460.000 costituenti importi quantitativamente e qualitativamente diversi dalla pretesa azionata, mentre i relativi conteggi dell’IACP erano analiticamente insufficienti a provare la effettiva entità del dovuto. Argomentava, inoltre, che, secondo la normativa in materia, l’IACP doveva concordare con l’amministrazione comunale le caratteristiche degli alloggi e i criteri per determinare il prezzo di cessione e che su questa base l’IACP stipulava il mutuo con quota parte frazionata accollata all’assegnatario, per cui, in difetto di tali adempimenti, restava incerta la determinazione del prezzo finale. Sosteneva, infine, che dovevano reputarsi vessatorie e nulle, in quanto non specificamente approvate e contrarie a norme cogenti, le clausole relative al ricorso al credito bancario per finalizzare la determinazione del costo effettivo dell’opera, mediante rate di ammortamento provvisorie e con obbligo di subingresso nella relativa obbligazione dell’IACP. Con atto di appello del 13/3/2003 l’IACP impugnava tale sentenza insistendo nel rigetto dell’opposizione e nell’accoglimento della riconvenzionale.

Resisteva l’appellato.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1878/04, accoglieva l’appello dell’Ente, confermava il provvedimento monitorio e condannava parte appellata-opponente al decreto ingiuntivo, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il C. sulla base di cinque motivi cui resiste con controricorso l’IACP della Provincia di Benevento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso( si duole che la Corte d’appello abbia omesso di considerare ex officio il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove questa aveva affermato che l’unico obbligo nascente dal contratto era per l’assegnatario quello di pagare le rate da L. 460 mila.

Con il secondo motivo deduce il vizio di ultra petizione per avere la Corte d’appello ritenuto che la controversia investisse la differenza tra il dare e l’avere complessivo tra le parti e non la specifica domanda introdotta con il giudizio monitorio.

Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione proposta che lo IACP non poteva pretendere il pagamento delle rate di mutuo perchè occorreva il frazionamento ed il subingresso e che solo in presenza dell’avveramento di tali condizioni egli sarebbe stato tenuto al pagamento delle rate di mutuo. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1372 c.c., ed errata interpretazione del contratto, perchè dal preliminare del 29.11.90 risultava che fino al frazionamento del mutuo gravante sull’alloggio l’assegnatario avrebbe dovuto corrispondere una quota parziale del mutuo mediante rate mensili da L. 460.000, per cui, non essendosi la Corte di Appello pronunciata sul se l’assegnatario fosse tenuto, in attesa del frazionamento dei mutui gravanti sull’alloggio, a corrispondere allo IACP la quota integrale del mutuo ovvero solo la quota parziale di L. 460.000, conseguentemente non si ha pronunciata sul se fosse fondata o meno la domanda.

Con il quinto motivo lamenta che il giudice di seconde cure avrebbe effettuato erronei conteggi nella ricostruzione dei rapporti dare- avere tra assegnatario ed Ente.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, laddove riassume i motivi di appello dell’IACP, in relazione al primo di essi espone chiaramente che l’Istituto aveva dedotto che “erroneamente il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa dell’IACP a motivo che in attesa del finanziamento l’obbligo dell’assegnatario sarebbe limitato a L. 460.00 di rimborso mensili e che quindi malamente l’istituto avrebbe fatto ricorso al credito bancario”.

Risulta dunque in modo del tutto inequivoco che nessun giudicato si è formato in ordine alla quantificazione dell’ammontare mensile del rimborso dovuto per il mutuo non ancora frazionato, posto che una censura sul punto era stata espressamente formulata dall’IACP. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo v possono essere esaminati congiuntamente in quanto propongono censure tra loro strettamente collegate.

I motivi appaiono fondati.

Il presente giudizio è originato – come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata – da una opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Benevento in data 23.7.97 in favore dell’IACP avente ad oggetto la somma di L. 20.322.650 quali rate inevase dall’1.1.94 al 1.7.96 di rimborso mutuo oltre interessi in dipendenza dell’assegnazione di un alloggio.

La controversia resta dunque limitata all’accertamento dell’ammontare delle singole rate di mutuo dovute al momento della emanazione del decreto ingiuntivo in relazione al periodo fatto valere ed al se le dette rate siano state corrisposte dal C. per importi corrispondenti a quanto dovuto.

A tal fine va evidenziato che l’art. 3 del contratto 3/12/1990, richiamato nella parte narrativa della sentenza e riportato per esteso nel ricorso e posto a base dell’ingiunzione, prevedeva che l’assegnatario, in attesa del frazionamento del mutuo gravante sull’alloggio, dovesse corrispondere una quota parziale del mutuo mediante rate mensili di L. 460 mila e che il medesimo dovesse subentrare nel mutuo in questione subito dopo il suo frazionamento facendo propri tutti gli obblighi e gli impegni in esso contenuti.

Va altresì evidenziato che il decreto ingiuntivo (il cui testo è riportato integralmente nel ricorso per la parte che interessa) affermava che il C. era debitore della complessiva somma di L. 20.322.650 per l’omesso pagamento delle seguenti rate: a) 1/1/94 per L. 3.357.650; b) 1/7/94 per L. 3.504.500; c) 1/1/95 per L. 2.822.600;

d) 1/7/95 per L. 3.560.050; e) 1/1/96 per L. 3.467.150; f) 1/7/96 per L. 3.610.650.

Al fine dunque di decidere la controversia, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare quale fosse l’importo effettivamente dovuto delle rate di mutuo non pagate, a tal fine verificando se era intervenuto o meno il frazionamento del mutuo, perchè, in caso negativo, l’importo delle rate restava fissato nella somma provvisoria di cui all’art. 3 del contratto ed il C. doveva essere condannato al pagamento dei ratei non versati sulla base di tale importo rateale.

La Corte d’appello ha invece seguito un percorso decisionale del tutto diverso che appare invero esorbitare dall’ambito della questione oggetto del giudizio.

Ha infatti osservato che tra le parti era intervenuto un altro processo, conclusosi con sentenza 531/02 del Tribunale di Benevento;che aveva assegnato l’alloggio al C. determinandone il prezzo dovuto in L. 91.793.845, e ne ha dedotto che, essendo tale importo superiore a quanto versato dal C. fino a quel momento (poco più di 28 milioni), ne residuava una eccedenza di debito a suo carico della quale giustamente l’IACP aveva chiesto il pagamento, scaturendo l’ingiunzione chiesta dall’IACP “da maggiori costi obbiettivi dell’assegnazione fronteggiati col mutuo e precisamente dalla differenza tra il prezzo del cespite definitivamente accertato dalla sentenza 531/02 (comprensivo dei maggiori costi dell’immobile, degli interessi a vario titolo e spese di frazionamento) e l’ammontare complessivo del finanziamento ottenuto) il che rende esigibile mediante semplice operazione matematica il credito dell’IACP verso l’assegnatario tenuto direttamente, per effetto del frazionamento, ad accollarsi la rata di tali oneri”.

Risulta del tutto evidente che la Corte d’appello ha preso in considerazione aspetti estranei rispetto all’oggetto della presente controversia relativa ad opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale si faceva valere il mancato pagamento di alcuni ben specificati ratei di mutuo dall’importo controverso e da calcolarsi al momento della proposizione della domanda (1997), per esaminare una questione del tutto diversa relativa al mancato saldo del prezzo definito dell’assegnazione ed all’importo dei ratei di mutuo dovuti per effetto del definitivo provvedimento di assegnazione intervenuto ben cinque anni dopo l’introduzione del giudizio che qui rileva.

I motivi in questione vanno in conclusione accolti pestando assorbito il quinto.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato in base al quale dovrà accertare quale era l’importo dovuto e non pagato dei ratei di mutuo per i quali è stato chiesto il decreto ingiuntivo in applicazione dell’art. 3 del contratto, restando in ogni caso impregiudicata ogni questione relativa al saldo del prezzo di assegnazione dell’immobile in quanto estranea all’oggetto del presente giudizio. La Corte d’appello provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA