Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9267 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 20/05/2020), n.9267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7029-2018 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinale

Garampi. n. 195, presso lo studio dell’avvocato Massimo Campanella,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Giulia, n. 66, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da

se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2018 del Tribunale di Latina, depositata

il 17/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19 settembre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

F.A.A., creditore di circa quarantamila Euro nei confronti di M.A. per canoni di locazione non pagati, in data 28 luglio 2014 sottoponeva a pignoramento ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e s.s. le somme ad esso dovute da V.L. quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella Colombi Gomme Due s.r.l.

Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, deducendo, fra l’altro, che il pagamento di una parte del prezzo era stato effettuato mediante bonifici effettuati in data 15 e 16 maggio, 13 giugno e 14 luglio 2014.

Il giudice dell’esecuzione, a seguito della contestazione del creditore procedente, assegnava le somme pignorate nonostante la dichiarazione negativa.

Contro tale ordinanza il V. proponeva opposizione, ai sensi degli art. 549 e 617 c.p.c., deducendo, fra l’altro, che i bonifici di cui sopra risultavano dagli estratti conto bancari, di cui produceva copia.

Il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione, rilevando che i pagamenti eccepiti dal terzo pignorato erano “tutti verosimilmente intervenuti in data antecedente alla notificazione del pignoramento”, ma tuttavia non erano opponibili al creditore procedente, in quanto provati mediante atti di formazione unilaterale.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui il F. Amorelli ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il F.A. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato al debitore esecutato M.A..

Questa Corte ha affermato, senza alcuna incertezza, che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c., sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 – 01). Tale orientamento giurisprudenziale si è formato, però, quando il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, pur restando incidentale ad una espropriazione presso terzi, si svolgeva nelle forme di cui al libro secondo del codice di rito, cui faceva espresso rinvio l’art. 548 c.p.c..

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, n. 3, ha totalmente riscritto l’art. 548 c.p.c., destinandolo a disciplinare non più il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, bensì il caso specifico in cui il terzo omette di rendere la dichiarazione (ipotesi ora tenuta distinta dal caso in cui intorno al contenuto della dichiarazione sorgono contestazioni).

L’accertamento dell’obbligo del terzo, per effetto della stessa L. n. 228 del 2012, è stato demandato ad un accertamento sommario svolto direttamente dal giudice dell’esecuzione, ai sensi del riformato art. 549 c.p.c..

Nella formulazione del 2012 tale disposizione prevedeva, infatti, che “se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza”. Ma questa formulazione ha immediatamente sollevato seri dubbi di legittimità costituzionale, sia per l’impulso officioso in un giudizio che, ancorchè incidentale, è comunque destinato ad accertare l’esistenza di diritti soggettivi privati con “effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”; sia perchè, nell’ambito di un siffatto giudizio, non prevedeva la possibilità di difesa tecnica del terzo pignorato, nonostante quest’ultimo, a causa dell’accertamento svolto nei suoi confronti, perdesse la qualità di custode (acquisita ai sensi dell’art. 546 c.p.c.) e divenisse controparte del creditore. Per tali ragioni il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 – così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 – ha ulteriormente riscritto il testo dell’art. 549 c.p.c., prevedendo che “se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”. La questione è infine approdata davanti al Giudice delle leggi, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo il nuovo procedimento di accertamento incidentale dell’obbligo del terzo pignorato disciplinato dall’art. 549 c.p.c., proprio in ragione di queste ultime modifiche, che hanno eliminato quei punti di criticità sopra evidenziati (Corte Costituzionale, 10 luglio 2019, n. 172).

Così ricostruito il nuovo assetto normativo, si deve quindi verificare se la giurisprudenza formatasi intorno all’art. 548 c.p.c., quando regolava lo svolgimento del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nelle forme del rito ordinario di cognizione, conservi la tua attualità anche dopo la cameralizzazione del rito conseguente alle riforme del 2012 e del 2015.

La risposta è affermativa.

Anzitutto, in tal senso milita l’interpretazione letterale del nuovo art. 549 c.p.c., il quale consente di omettere le formalità non necessarie, purchè sia assicurato il “contraddittorio tra le parti e con il terzo”. E poichè il terzo pignorato è considerato autonomamente, “le parti” cui fa riferimento la norma non possono che essere il creditore ed il debitore.

In secondo luogo, sul piano sistematico, va rilevato che la cameralizzazione del rito non incide sull’oggetto del giudizio, che resta pur sempre l’accertamento di un rapporto intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato (in genere un’obbligazione pecuniaria, ma il pignoramento ex art. 543 c.p.c. può riguardare anche cose del debitore in possesso del terzo). Il debitore esecutato è parte di quel rapporto sostanziale e, di conseguenza, la decisione non può pronunciarsi che anche nei suoi confronti. Egli è, dunque, litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. Tale status assume più netto rilievo allorquando l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito del giudizio sommario di cui all’art. 549 c.p.c. viene impugnata con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., come consentito dalla seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c. Infatti, l’atto introduttivo della causa a cognizione ordinaria dovrà essere specificatamente notificato anche al debitore esecutato e così anche il successivo atto d’impugnazione (ossia il ricorso per cassazione, dal momento che non è ammesso l’appello: art. 618 c.p.c., comma 2).

In conclusione, va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c. così come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m-ter, conv. con modif. dalla legge di conversione L. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione”.

Nel caso di specie, il debitore esecutato M.A. è stato parte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ma non gli è stato notificato il ricorso per cassazione.

Pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, trovando applicazione, in sede di impugnazione, quanto disposto dall’art. 331 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01).

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario M.A. entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA