Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9267 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20110-2014 proposto da:

L.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GESTIONE RIPOPOLAMENTO ITTICO FASCIA COSTIERA EOLIANA (già

CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI PATTI), in persona del

Commissario Straordinario Dott. A., elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO M.LLO DIAZ 22, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO VALENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO BRANCA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2013 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il

17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;

udito l’Avvocato ANTONINO BRANCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Consorzio per il ripopolamento ittico del Golfo di Patti sulla premessa: di aver conferito ad S.A. l’incarico di progettazione e direzione dei lavori per il completamento di barriere artificiali nel (OMISSIS); che il rapporto era regolato da disciplinare di incarico e dal verbale del 24 gennaio 1985, prevedendosi in detto disciplinare (art. 11) che l’onorario e le spese sarebbero stati corrisposti solo ove l’opera fosse stata finanziata; che il progetto redatto dallo S. era stato utilizzato per la selezione volta al conseguimento di un finanziamento nell’ambito del POR 2000/2006, stabilendo il relativo avviso di selezione che le spese tecniche e gli oneri imprevisti potevano essere finanziati nel limite del 5% del costo totale dell’investimento; che lo S. aveva incassato, oltre alla somma pari al predetto 5%, l’ulteriore importo di Euro 89.949,98, non spettantegli perchè non finanziato – convenne in giudizio S.A. per sentirlo condannare alla restituzione della somma, indebitamente percepita, di Euro 89.949,98, oltre accessori, nonchè al risarcimento del danno.

2. – L’adito Tribunale di Patti, nel contraddittorio con il convenuto (che contestava la fondatezza della domanda attorea), con sentenza del 17 maggio 2013, accolse parzialmente le pretese del Consorzio, condannando lo S. alla restituzione della somma di Euro 76.835,19, oltre interessi legali, e rigettando la domanda risarcitoria.

2.1. – Il Tribunale escludeva, anzitutto, la nullità dell’incarico per difetto di forma scritta, dovendosi essa rinvenire nel verbale n. 2/85 del C.d.A. del Consorzio (sottoscritto dallo S.), che concerneva “l’incarico dell’intera progettazione e direzione lavori di completamento di barriere artificiali nel (OMISSIS)”, là dove, poi, la carente produzione del disciplinare per il 4^ stralcio, cui si riferiva “la richiesta di restituzione dell’indebito”, era superata dalla produzione del medesimo S., “costituita dal disciplinare di incarico del 16.12.1988, riferibile all’intera attività professionale, compresi i progetti di stralcio (si veda art. 10)”.

2.2. – Il primo giudice rilevava, poi, che l’eccezione del convenuto sulla non estensibilità “ai successivi progetti di stralcio” delle “limitazioni al… diritto di pretendere i compensi” di cui all’art. 11 del regolamento era superata dal fatto che sia nel verbale n. 2/85 (art. 6), sia nel disciplinare del 16 dicembre 1988 (art. 9), erano previste clausole di analogo tenore, ossia che “nessun compenso potrà pretendere il professionista nemmeno per rimborso spese in caso di mancato finanziamento dell’opera”.

2.3. – Il Tribunale, quindi, soggiungeva, in via “dirimente”, che, nella specie, si verteva nella diversa ipotesi di opera finanziata, sicchè doveva aversi riguardo alla lettera b) del contratto di cui al verbale n. 2/85 (ipotesi non contrastante con la L.R. n. 10 del 1993, in quanto ivi non contemplata e, comunque, essendo la legge successiva al contratto), che espressamente stabiliva che “alla spesa per le competenze tecniche si farà fronte “con le somme a disposizione previste all’uopo in progetto, spese da contenere in ogni caso nei limiti delle somme ammesse a finanziamento””. Ne conseguiva che, secondo la previsione del bando in forza del quale il Consorzio aveva ottenuto il finanziamento di Euro 774.685,35 per il 4^ stralcio dell’opera, le spese tecniche e per imprevisti potevano “essere finanziate nei limiti del 5% dell’importo complessivo del progetto”, quale limite da reputarsi “valido ed efficace”, richiamando detto bando (art. 2.2) “non solo il Regolamento CEE n. 448/2004 ma anche il decreto MIPAF del 2 aprile 1996”, che poneva il predetto limite del 5%, là dove, poi, il Regolamento CEE non prevedeva alcuna norma sulla integrale ammissibilità delle spese tecniche.

3. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione S.A., che la Corte di appello di Messina, nel contraddittorio con il Consorzio di ripopolamento ittico del (OMISSIS), dichiarava inammissibile con ordinanza del 1 luglio 2014, resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c..

4. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Patti ricorre S.A. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana (già Consorzio di ripopolamento ittico del golfo di Patti).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.

Il Tribunale, ritenendo che il contratto inter partes fosse contenuto nel verbale n. 2/85, non avrebbe preso in considerazione i fatti dedotti dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta (su cui il ricorrente si sofferma da p. 7 a p. 10 del ricorso), dai quali si evincerebbe “in modo univoco” che, “per la parte che in questa sede interessa, l’incarico è stato conferito con il disciplinare del 16/12/1988”.

Inoltre, il primo giudice non avrebbe pronunciato in ordine all’istanza di ammissione di prova testimoniale avanzata da esso convenuto con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

1.1.1. – Il ricorrente, sebbene (formalmente) deduca una violazione dell’art. 112 c.p.c., non indica (e, tantomeno, ciò viene effettuato con la memoria, sebbene la stessa non avrebbe comunque potuto integrare o emendare le carenze del ricorso) alcuna domanda o eccezione sulla quale il giudice di primo grado, tenuto a pronunciare su di esse, abbia, invece, omesso di statuire.

Invero, la sostanza del motivo è volta ad evidenziare solo delle supposte carenze motivazionali della sentenza impugnata, che, tuttavia, come tali non sono affatto denunciabili nell’attuale vigente regime processuale, dovendo invece il vizio che affligge la decisione attingere alla cd. motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria, ossia violare il minimo costituzionale (art. 111 Cost.) che si deve pretendere dalla motivazione di un provvedimento giurisdizionale decisorio e definitivo (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). Ciò che, nella specie, è da escludere, con tutta evidenza, alla luce della motivazione, adeguata e pienamente intelligibile, resa dal primo giudice (cfr. pp. 3/9 della sentenza impugnata e sintesi ai p.p. 2.1./2.3. dei “Fatti di causa”, cui si rinvia), che, tra l’altro, mette in rilievo l’espressa valutazione del disciplinare del 16 dicembre 1988, nell’ambito dell’impianto difensivo dedotto dal convenuto.

1.1.2. – Quanto, poi, alla censura concernente la “mancata pronuncia in ordine alla istanza istruttoria”, non solo essa, come formulata, contraddice l’espressa affermazione del Tribunale circa il rigetto di detta istanza (p. 4 della sentenza impugnata), ma, in ogni caso, il ricorrente omette di precisare (e localizzare processualmente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) di aver censurato in sede di gravame le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta (cfr., tra le altre, Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 1362 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Tribunale avrebbe motivato in modo carente, e tale da non consentire di individuare le ragioni del proprio convincimento, sulla interpretazione degli atti negoziali rilevanti, erroneamente applicando le regole di ermeneutica contrattuale (e, segnatamente, l’art. 1362 c.c., comma 2 irrilevante una volta compresa la volontà delle parti in base alla lettera dell’accordo), risultando evidente dalla documentazione prodotta che la lex contractus era data dal disciplinare del 16 dicembre 1988 e non dal verbale del 1985, là dove, poi, alcun riferimento al limite del 5% del finanziamento emergeva dal predetto regolamento in ordine alla debenza di spese e compensi al professionista.

2.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1.1. – E’ infondato là dove censura la violazione dei criteri di esegesi contrattuale e, in particolare, dell’art. 1362 c.c., assumendo l’irrilevanza dell’indagine condotta alla stregua del secondo comma di detta disposizione una volta raggiunta la comune volontà delle parti in base alla lettera del contratto.

Va, infatti, osservato che la ricerca volta ad individuare l’effettiva voluntas dei contraenti non può prescindere dal rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività allorquando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (in tal senso già Cass., 21 luglio 1972, n. 2505; Cass., 14 gennaio 1983, n. 287).

Sicchè, proprio secondo quest’ordine gerarchico, è lo stesso art. 1362 c.c. – che, quale norma di apertura del “Capo” (4^ del Titolo 2^ del Libro 4^ del codice) dedicato alla interpretazione del contratto, si assume il compito, prescrittivo, di declinare l’oggetto dell’attività interpretativa (cioè “quale sia stata la comune intenzione delle parti”) – che confina il dato “testuale”, pur rivestendo esso rilievo centrale, in un ambito di per sè non decisivo, giacchè l’interprete non può “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma deve indagare, per l’appunto, quale sia la “comune intenzione” dei contraenti anche tramite “il loro comportamento complessivo”.

La norma (di per sè e nel suo correlarsi alle ulteriori disposizioni che formano il Capo 4^), seppure rispondente a fini intrinseci e a funzioni proprie della “materia giuridica”, allude ai fondamentali stessi delle “scienze” il cui oggetto precipuo è l’analisi del linguaggio, per i quali il “significato” della lettera è possibile attingerlo solo in una dimensione combinata, e non separata, di piani, ossia, quanto meno, quello semantico, quello pragmatico (da cui la forza illocutoria dell’enunciato) e quello del contesto in cui si colloca.

Di qui, pertanto, l’assunto anzidetto sulla non decisività del dato testuale ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacchè – come messo in risalto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (Cass., 9 giugno 2005, n. 12120; Cass., 10 dicembre 2008, n. 29029; Cass., 10 maggio 2016, n. 9380) – il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo, “il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè “chiare” e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti”.

In altri termini, la “lettera” rappresenta la porta di ingresso della cognizione della quaestio voluntatis, che immette in un ambito composito in cui sinergicamente operano i vari canoni ermeneutici per l’appunto, la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l’integrazione (il senso complessivo) – tutti legati da un rapporto di necessità ai fini dell’esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale (cfr. Cass., 28 marzo 2006, n. 7083; Cass., 8 marzo 2007, n. 5287; Cass., 3 giugno 2014, n. 12360).

In siffatto contesto occorre, dunque, intendere il principio (non ricompreso fra i criteri d’interpretazione del contratto accolti dal codice vigente) secondo cui “in claris non fit interpretatio”.

Come precisato da Cass., 9 dicembre 2014, n. 25840, la “chiarezza” che consente di evitare ogni altra indagine interpretativa non è, infatti, “una chiarezza lessicale in sè e per sè considerata, avulsa dalla considerazione della comune volontà delle parti”. Al contrario, “la chiarezza che preclude qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale è la chiarezza delle intenzioni dei contraenti”.

Soltanto ove lettera ed intenzione delle parti siano effettivamente chiari e tra loro coerenti potrà, dunque, arrestarsi l’indagine dell’interprete. Con la conseguenza che è da escludere che l’anzidetto principio possa trovare applicazione “nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (così ancora Cass. n. 25840, cit.).

2.1.2. – E’ inammissibile per quanto concerne le restanti doglianze, le quali, lungi dall’evidenziare una, comunque insussistente (cfr. i già effettuati richiami alla sentenza ed alla sintesi dei “Fatti di causa”), motivazione “apparente”, si risolvono in critiche alla ricostruzione della volontà delle parti, che è quaestio facti rimessa al giudice del merito e, attualmente, non censurabile in questa sede se non per omesso esame di fatti storici decisivi, alla stregua del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., là dove le censure di parte ricorrente si svolgono secondo una prospettiva neppure veicolabile nella vigenza del n. 5 abrogato, giacchè prospettano un esito dell’interpretazione negoziale alternativo a quello raggiunto dal Tribunale.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c..

Il Tribunale avrebbe motivato in modo apodittico sulla validità ed efficacia del limite del 5% dell’importo complessivo del progetto con riferimento al finanziamento delle spese tecniche, altresì violando le norme comunitarie applicabili al caso di specie e, segnatamente, il punto 3 dell’art. 3 del regolamento CE n. 448/04, che prevedeva il riconoscimento di “tutte le spese tecniche… direttamente collegate all’operazione e necessarie per la preparazione ed esecuzione dell’opera”.

3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

3.1.1. – E’ infondato là dove assume l’integrale riconoscimento delle spese tecniche in forza della normativa europea evocata (reg. CE n. 448/04, art. 3, punto 3), la quale – come si evince in modo chiaro ed evidente dal testo della disposizione anzidetta (“PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHE’ SPESE PER CONTABILITA’ O REVISIONE CONTABILE” – Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all’operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, ove connesse ad obblighi prescritti dall’autorità di gestione”) – non stabilisce affatto l’integrale riconoscimento di dette spese, ma soltanto la loro “ammissibili(tà)”.

3.1.2. – E’ inammissibile per le restanti (e, peraltro, genericamente dedotte) censure, alla stregua delle medesime considerazioni già sviluppate in sede di scrutinio del primo motivo (sub p. 1.1.).

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa e/o insufficiente valutazione di fatto decisivo oggetto di esame nel giudizio”.

Il Tribunale avrebbe motivato in modo carente, senza “procedere alla analitica valutazione degli atti depositati nel corso della pregressa fase processuale” (che sono indicati a p. 16 del ricorso), dai quali emergerebbe che “la limitazione in ragione della quale è stata proposta l’azione restitutoria” non rientrerebbe “nel quadro delle pattuizioni espressive dell’autonomia negoziale delle parti”.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe indicato le ragioni “per le quali non ha ritenuto di dover ammettere la prova testimoniale articolata” da esso convenuto.

4.1. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

4.1.1. – Quanto al primo profilo, il ricorrente non indica affatto quali siano i “fatti storici decisivi” dei quali vi sarebbe un omesso esame da parte del primo giudice, limitandosi ad elencare una serie di documenti, che, in quanto tali, siccome attinenti al profilo probatorio, non rientrano nell’alveo dell’omissione censurabile ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (tra le altre, Cass., sez. un., n. 8053/2014, citata), con l’ulteriore precisazione che, nella sostanza, il motivo neppure deduce una vera propria omissione di esame, ma soltanto una carenza motivazionale, sotto il profilo della mancanza di “analitica valutazione” di documenti, che, in quanto tale (spettando soltanto al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: tra le molte, Cass., 23 dicembre 2009, n. 27162), non integrava neppure il vizio di motivazione di cui all’abrogato n. 5 del medesimo art. 360.

4.1.2. – Quanto al secondo profilo di doglianza, esso è inammissibile non solo perchè il ricorrente non puntualizza i contenuti propri dell’ordinanza di rigetto della istanza istruttoria (nè ne fornisce localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ma anche perchè – come evidenziato in sede di scrutinio del primo motivo (sub p. 1.1.2.) – la doglianza prescinde dalla precisazione (e dalla localizzazione processuale) della sussistenza di una proposta censura in sede di gravame avverso le ragioni per le quali detta istanza è stata respinta.

5. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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