Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9267 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19169/2013 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 209, presso lo studio dell’avvocato MERSIA ALFIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA FERRARIS;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., (già EQUITALIA SESTRI S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1397/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/02/2013 R.G.N. 1469/11.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1397/2012, ha respinto l’appello proposto da M.G., nei riguardi dell’Inps anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. e di Equitalia Sestri s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva rigettato l’opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a crediti contributivi pari, complessivamente, ad Euro 60.438,56 e che era stata fondata su eccezione di carenza di motivazione e sul rilievo di prescrizione del credito;

ad avviso della Corte territoriale, premesso che l’iscrizione a ruolo e la cartella opposta risultavano fondate su Decreto Ingiuntivo n. 1438 del 1993, emesso dal Pretore di Novara per omesso versamento contributivo,l’appello era infondato perchè: a) la cartella era motivata sufficientemente attraverso l’indicazione della causale del credito azionato, del codice tributo, del regime sanzionatorio e dei mesi ed anni di riferimento nonchè degli importi dovuti; b) il credito nasceva dal riconoscimento operato attraverso il Decreto Ingiuntivo n. 1438 del 1993 e si riferiva ai contributi relativi al periodo 1 settembre – 31 dicembre 1992 e 1 febbraio – 30 aprile 1993 e tale decreto ingiuntivo unitamente ad atto di precetto era stato debitamente notificato al debitore con piego che il debitore ritirò il 24 novembre 1993; c) l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’opponente era infondata giacchè la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto aveva realizzato la condizione transitoria prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, al fine di mantenere il termine decennale che tale sarebbe stato trattandosi di titolo giudiziale soggetto all’art. 2953 c.c.; il mero errore materiale che aveva indicato nel Pretore di Domodossola in luogo di quello di Novara quale autorità giudiziaria che aveva rilasciato il decreto ingiuntivo non intaccava la piena riconoscibilità delle ragioni del credito; d) la disciplina della decadenza applicabile alla fattispecie era solo quella di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36, utile per i soli crediti accertati dal primo gennaio 2004;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.G. sulla base di un solo motivo;

resiste l’Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) correlato con la L. n. 241 del 1990, art. 3, rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, lo stesso ricorrente era stato oggetto di una serie di ingiunzioni di pagamento da parte dell’INPS nel corso dell’anno 1993 e dalla cartella opposta non poteva evincersi il riferimento al Decreto Ingiuntivo n. 1438 del 1993, perchè all’indicazione numerica non era seguita l’indicazione dell’autorità emittente; tale stato di cose rendeva applicabile il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, che obbliga le amministrazioni finanziarle a motivare secondo quanto prescritto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione della amministrazione, allegando eventuali atti a cui ci si intende riferire; inoltre, la carenza della motivazione aveva investito anche il quantum della pretesa;

il motivo è inammissibile;

il ricorrente si limita a criticare la sentenza impugnata esclusivamente per non aver accolto affermate ragioni di nullità della cartella opposta derivanti dal vizio formale della carenza di motivazione e da ciò ricava la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del richiamato della L. n. 241 del 1990, art. 3;

la censura non è idonea ad intaccare la struttura della motivazione per diverse e concomitanti ragioni, in particolare:

questa Corte di cassazione (Cass. 21080 del 15 ottobre 2015) ha affermato che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46 cit., art. 29, comma 2, per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie; inoltre, laddove -come nel caso di specie – si sia inteso proporre contemporaneamente ragioni di opposizione relativi a vizi formali che questioni di merito (prescrizione del credito contributivo), il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 23/14, Cass. n. 26395/13, Cass. n. 14149/12, Cass. n. 27824/09, Cass. n. 19502/09), comportando semmai l’impossibilità dell’INPS di avvalersi del titolo esecutivo (Cass. n. 26395/13), che in ogni caso scaturirebbe dalla esecutività della sentenza che decida nel merito;

da ciò deriva che, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni legate all’asserito vizio formale della cartella non rilevato dal giudice d’appello, il ricorrente per cassazione al fine di provare l’interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., a fronte della sentenza impugnata che ha pure esaminato il merito dell’opposizione, non può limitarsi a proporre un motivo relativo al vizio formale non accolto ma deve anche intaccare tale parte della decisione che resta non più tangibile;

inoltre, quello che il ricorrente chiede al giudice di legittimità, richiamando il contenuto di norme di legge che assume violate, è in realtà un riesame in fatto del contenuto della cartella nella sua parte motivazionale che è inibito alla Corte di Cassazione; inoltre, (Cass. n. 22707 del 28 settembre 2017) in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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