Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9266 del 24/04/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9266 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficic
sollevato dal Giudice di pace di Piedimonte Matese nel
procedimento vertente tra la s.p.a. SERI e la Prefettura
di Frosinone.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’il aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita.
to, in data l ° luglio 2013, la seguente proposta di de•
finizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza del 24 novembre 2011, il Giudice di pace
di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Giudice di pace di Piedimonte Matese, a provvedere sull’opposizione proposta dalla s.p.a.
SERI avverso il verbale con cui la Polizia stradale di
3 (p5″a
–
)14
Regolamento
di competenza d’ufficio
Data pubblicazione: 24/04/2014
Frosinone aveva contestato alla detta società la violazione dell’art.
126-bis del codice della strada, per non
aver fornito le informazioni richiestegli circa il con.
ducente di un veicolo ad essa intestato, che aveva supe-
dimonte Matese.
Il Giudice di pace di Piedimonte Màtese, davanti al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 1 ° febbraio 2013 ha chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della competenza.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
(Cass., Sez, VI-2, 23 febbraio 2011, n. 4426),
l’infrazione di cui all’art.
126-bis
del codice della
strada si consuma nel luogo ove avrebbe dovuto pervenire
la comunicazione che è stata omessa, cioè a dire nel
luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente (che
nel caso in esame, trattandosi della Polizia stradale di
Frosinone, è quello del capoluogo provinciale).
Si ritiene pertanto che il regolamento possa senz’altro
essere deciso con la dichiarazione della competenza del
Giudice di pace di Frosinone».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.
cod. proc. civ.;
2
380-bis
rato il limite di velocità stabilito nel Comune di Pie-
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Giudice di pace di Frosinone;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace
di Frosinone.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1’11 aprile 2014.
le parti non hanno svolto attività difensiva.